Sachverhalt
a seguito dei quali i passeggeri LESA 1 (__________) e LESA 2 hanno subito le lesioni attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008 dellOspedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dellOspedale Regionale di __________;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla multa di fr. 600.-- (seicento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--; comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; caricaallo Stato la tassa di giustizia rimanente di fr. 250.--; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , , e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.22
DA 4875/2008
Bellinzona
17 settembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1a,
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, in data 26 luglio 2008, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui che si è realizzato in concreto nel ferimento di due persone, in particolare, per aver circolato sulla strada privata della __________ in direzione della diga della __________, al volante della sua autovettura Toyota Starlet targata __________, in buono stato, ad una velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo poi negligentemente in una curva per lei piegante a destra la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra e cozzando conseguentemente contro una roccia, cagionando a LESA 1 (passeggero del sedile anteriore) e a LESA 2 (passeggero del sedile posteriore), lesioni semplici, attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008 dellOspedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dellOspedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 15 dicembre 2008 n. 4875/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1500.-- (millecinquecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 330.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dallaccusata;
indetto il dibattimento 17 settembre 2009, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa,
prospettata allimputata, ai sensi dellart. 250 CPP, la derubricazione del reato da quello di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 2 LCStr, a quello di infrazione alle norme medesime ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata e allaudizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando come lincidente non sia imputabile allaccusata, postula, in via principale, lassoluzione della propria assistita per non aver commesso il fatto e, in via subordinata, in virtù del principio in dubio pro reo. In via ancora più subordinata chiede la derubricazione del reato ad infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, sub. di infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 LCStr; 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, limputata risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr;
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, a __________, in data 26 luglio 2008, circolato sulla strada privata della __________ in direzione della diga della __________, al volante della sua autovettura Toyota Starlet targata __________, in buono stato, ad una velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo negligentemente in una curva per lei piegante a destra la padronanza di guida andando a cozzare conseguentemente contro una roccia sulla sua sinistra. Fatti a seguito dei quali i passeggeri LESA 1 (__________) e LESA 2 hanno subito le lesioni attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008 dellOspedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dellOspedale Regionale di __________;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
caricaallo Stato la tassa di giustizia rimanente di fr. 250.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.600.00multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 420.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr.1350.00totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 totale