Attestare nella domanda di rilascio del permesso di domicilio "C" contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito, quando in realtà quest'ultimo si era trasferito in Italia
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 13.05.2009 10.2009.21 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 13.05.2009 10.2009.21 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.05.2009 10.2009.21
Attestare nella domanda di rilascio del permesso di domicilio "C" contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito, quando in realtà quest'ultimo si era trasferito in Italia
Incarto n. 10.2009.21 DA 4765/2008 Bellinzona 13 maggio 2009 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare ACCU 1 (difesa da: Avv. DI 1,) prevenuta colpevole di falsità in documenti, per avere, a __________, il __________ 2006, al fine di procacciarsi un indebito profitto, attestato nella domanda di rilascio del permesso di domicilio “C” contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito __________ quando in realtà questi a partire dal 31.12.2004 si era trasferito in Italia, segnatamente a Piacenza; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP; perseguita con decreto d’accusa n. 4765/2008 di data 4 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 20.- (venti). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) ann i .
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta). vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2008 dall'accusata; indetto il dibattimento 13 maggio 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata; sentiti i testi; sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento; sentita da ultima l'accusata; posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4765/2008 del 4 dicembre 2008. carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'600.- per ripetibili. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato, fr. 100.- tassa di giustizia fr. 150.- spese giudiziarie fr. 70.- testi fr. 320.
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