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10.2009.2

Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede

Ticino · 2014-04-04 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.2

Lugano

4 aprile 2014

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini

arch. Lucia Montorfani Giovanzana

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da

ISES 1

rappr. dall’ RA 1

contro

COEP 1

RA 2

relativamente al mapp. no. 435 RT (ex mapp. no. 457 MAF) di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,in fatto ed in diritto

1.1.1. ISES 1 è proprietario, nel Comune di __________ sezione __________, del mapp. no.435 RT (ex mapp. no.457 MAF), fondo situatoad ovest del nucleo di __________ in località __________, a valle della strada comunale denominata __________.NelPR del passato Comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 25.11.1986, l’allora mapp. no. 457 MAF, edificato, era assegnato in massima parte alla zona residenziale estensiva R2, salvo una porzione nella parte meridionale che era invece attribuita al territorio fuori dalle zone edificabili.1.2. Nell’ottobre del 2001 ha avuto luogo l’aggregazione dei Comuni di __________ nel nuovo Comune di __________. Una seconda aggregazione con i Comuni di __________ è avvenuta nel 2008.1.3. Nel luglio del 2001, l’allora proprietaria del mapp. no. 457 MAF, __________ (madre dell’istante), ha inoltrato una domanda di costruzione per l’edificazione di una seconda casa unifamiliare sulla parte nord-ovest del fondo ancora libera. Con risoluzione del 19.11.2001 il Municipio ha sospeso la domanda per un periodo di 2 anni giusta l’art. 65 LALPT poiché in contrasto con la revisione in atto del PR. Scaduto il termine e sollecitato dalla proprietaria a riattivare la procedura, il 5.4.2004 l’esecutivo comunale ha rilasciato la licenza edilizia. Il mese successivo __________ ha ceduto il fondo al figlio, ISES 1, mediante atto di donazione (cfr. d.g. no. 1115 del 19.5.2004). La suddetta licenza edilizia è poi decaduta per mancato utilizzo.1.4. Nella seduta del 25.10.2004 il Consiglio Comunale del nuovo Comune di __________ ha adottato la revisione del PR della sezione di __________. Questo proponeva, nel territorio situato a valle della Strada __________, una riduzione della fascia edificabile a 20 m di larghezza, ed un aumento degli indici edificatori. Ciò ha comportato l’attribuzione dell’intero mapp. no. 457 MAF alla zona agricola. Con risoluzione no. 5230 del 14.10.2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano e nel contempo ha respinto il ricorso interposto dal proprietario inteso ad ottenere l’inserimento del fondo alla zona edificabile RE.Nel frattempo, il 4.8.2006, ISES 1 ha ottenuto una licenza edilizia per l’ampliamento della casa esistente.1.5. Al suddetto processo pianificatorio di revisione si è sovrapposta la procedura di raggruppamento terreni (RT). Con il nuovo progetto di riparto dei fondi, che il Consiglio di Stato ha approvato il 21.12.2005 e pubblicato in via preliminare (cfr. FU __________ del __________), il mapp. no. 457 MAF veniva annesso alla confinate part. no. 456 MAF, andando a costituire il nuovo mapp. no. 435 RT, con un aumento della sua superficie da 1’196 mq a 2’135 mq (cfr. piano “situazione planimetrica prima e dopo RT” del geometra revisore del 5.5.2010). Tale riparto provvisorio non è stato contestato né da ISES 1 né dai proprietari del mapp. no. 456.Dopo l’evasione di tutti i ricorsi in prima istanza, in data 18.8.2009 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo ripartoed ha ordinato la terminazione provvisoria dei fondi(cfr. FU __________ del __________). Il nuovo riparto non è stato ancora dichiarato definitivo, essendo tuttora pendenti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo i ricorsi contro le decisioni di prima istanza.1.6. Con istanza 26.3.2009 ISES 1 ha convenuto in causa, dinanzi a questo Tribunale, il COEP 1,lamentando il dezonamento del fondo causato dal PR del 2008. Perciò ha notificato una pretesa di indennizzo difr. 222'200.- per titolo diper espropriazione materiale.Con risposta del 30.6.2009,in ordine il Comune ha eccepito l’irricevibilità dell’istanza siccome prematura, essendo fondata su un PR che non può essere considerato un atto pianificatorio definitivo. Nel merito esso hacontestato che siano dati i requisiti di un’espropriazione materiale e postulato pertanto la reiezione dell’istanza.L’udienza di conciliazione si è svolta il 12.3.2010 con esito negativo, seguita da un sopralluogo esperito il 24.6.2010. Conclusa l’istruttoria,le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale ed inoltrato ciascuna un memoriale conclusivo a conferma delle rispettive tesi e domande.

2.2.1. Anzitutto dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dal Comune. Questi afferma che il PR del 2008 non puòessere considerato un atto pianificatorio definitivo, vuoi perché è in corso il processo pianificatorio per i Comuni aggregati, vuoi perché in sede di approvazione il Consiglio di Stato ha sospeso alcune scelte pianificatorie, in riferimento agli studi nel nuovo Comune, proprio a dipendenza della fusione. Perciò l’istanza sarebbe prematura equindi irricevibile.2.2.L’espropriazione materiale ha origine nella pianificazione (art. 5 cpv. 2 LPT), ovvero in un atto pianificatorio restrittivo a carattere definitivo (Kommentar zum RPG,Riva, ad art. 5, no. 106 ss).Lo strumento pianificatorio per eccellenza è il PR in quantodisciplina le attività di incidenza territoriale, istituendo, tra l‘altro, anche le restrizioni alla proprietà che fossero motivate da necessità pubbliche; esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato che ha effetto costitutivo e conferisce al piano forza vincolante (art. 24, 25, 39 cpv. 1 e 40 cpv. 1 vLALPT; norma transitoria di cui all’art. 107 Lst).Il PR del 2008 di __________ – sul quale l’istante fonda la sua pretesa – è il risultato di una procedura di revisione iniziata nel 1993. Nel 2001, all’epoca dell’aggregazione comunale, tale procedura era a tal punto avanzata che un messaggio municipale era già allo studio della Commissione pianificatoria e, dopo la fusione, è stata nominata una commissione ad hoc incaricata di proseguire i lavori e di aggiornare gli atti. Il piano che ne è scaturito è stato adottato dal Consiglio Comunale nel 2004 ed ha ottenuto l’approvazione del Consiglio di Stato in data 14.10.2008. E’ pur vero che quest’ultimo, su espressa richiesta del Municipio, ha sospeso la sua decisione relativamente ad alcuni comparti territoriali di __________ in considerazione degli studi pianificatori in atto per il nuovo Comune di __________ (cfr. ris. cit. p. 16-17). Tuttavia ciò non interessa in alcun modo la zona __________ ove è situata la proprietà dell’istante ed il cui assetto è stato approvatocon la risoluzione del14.10.2008. Pertanto il PR è un atto pianificatorio definitivo e vincolante a tutti gli effetti.Di conseguenza l’eccezione di irricevibilità dell’istanza è infondata e va respinta.

3.Come già evidenziato, l’originario mapp. no. 457 MAF (mq 1'196) è stato annesso, nel contesto della procedura di RT al confinante mapp. no. 456 MAF andando a costituire la nuova part. no. 435 RT di 2’135 mq(cfr. piano “situazione planimetrica prima e dopo RT” del geometra revisore del 5.5.2010).Il mapp. no. 435, confinante a nord con la Strada Nuova, è un terreno di forma irregolare con una porzione abbastanza pianeggiante in parte coltivata a vigna (3/4 filari) ed occupata da una casa unifamiliare con due piani fuori terra ed una piscina; la parte rimanente è prativa, con piante ornamentali (palme) mentre sul versante ovest è boschiva. A valle dell’abitazione il terreno è in forte declivio verso sud. La particella non dispone di un accesso veicolare dalla Strada __________ ma solo di un adito pedonale ancorché attualmente impraticabile in quanto il fondo è delimitato da una palizzata in legno; la casa ha un accesso pedonale (scale) attraverso il confinante mapp. no. 434 (cfr. verbale di sopralluogo del 24.6.2010 e documentazione fotografica annessa).In esito al raggruppamento dei terreni, la part. no. 435 risulta assegnata alla zona residenziale estensiva limitatamente alla porzione nord confinante con la strada e per il resto alla zona agricola.

4.4.1.L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo che comprometta le facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di espropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o ne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il proprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile ed oltremodo probabile in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2).4.2.Non ogni provvedimento pianificatorio apparentemente limitativo genera un’espropriazione materiale e quindi un obbligo di indennizzo. In effetti la garanzia della proprietà non conferisce al titolare il diritto di vedersi assegnato il proprio fondo ad una zona edificabile o mantenuto invariato uno specifico regime edilizio (Riva, op. cit., no. 114; DTF 123 II 481 c. 6c). Perciò la giurisprudenza sviluppatasi sul tema distingue due ipotesi: la cosiddetta non-attribuzione e il dezonamento, di cui, di principio, solo il secondo è indennizzabile. Equivale ad una non-attribuzione il rifiuto dell’autorità pianificatoria di assegnare un terreno alla zona edificabile nel contesto dell’adozione di una prima pianificazione conforme ai dettami costituzionali ed alla LPT; questa è la regola sia nel caso della revisione di un piano adottato prima dell’entrata in vigore della LPT, sia nel caso dell’adeguamento di un piano adottato in vigenza della LPT ma materialmente irrispettoso dell’ordinamento federale (DTF 131 II 151 c. 2.6, 728 c. 2.1 e 2.3, 125 II 431 c. 3b). Un dezonamento si verifica invece quando una particella già dichiarata costruibile da un piano conforme alla LPT venga, nell’ambito di una successiva revisione, estromessa dalla zona edificabile o subisca una limitazione delle sue possibilità edificatorie (DTF 122 II 326 c. 4c, 131 II 728 c. 2.3; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.3).La data determinante per appurare se un fondo sia stato oggetto di espropriazione materiale è quella dell’entrata in vigore del provvedimento limitativo (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2).

5.5.1. L’istante sostiene che l’estromissione del suo fondo dalla zona edificabile, intervenuta con la revisione del PR approvata nel 2008, equivarrebbe ad un dezonamento.5.2. La sussistenza di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale presuppone, da un lato, che la particella interessata fosse precedentemente inserita in una zona edificabile istituita nel contesto di un piano di utilizzazione conforme alle esigenze materiali della LPT e, dall’altro lato, che il proprietario avrebbe fatto uso con alta probabilità delle possibilità di edificarla in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 140, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1455;DTF 131 II 728 c. 2.3. e 2.5,; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.3).Affinché un piano regolatore possa essere considerato materialmente conforme alla LPT occorre in particolare che, nel rispetto degli art. 1-3 e 15 LPT, esso operi un’adeguata ripartizione del territorio separando le zone inedificabili da quelle edificabili ed assegnando a queste ultime soltanto i terreni idonei all’edificazione, e cioè quelli già edificati in larga misura o quelli che saranno prevedibilmente necessari all’edificazione ed urbanizzati entro 15 anni(Riva, op. cit., no. 144;DTF122 II 326c.5b).Di conseguenza è da ritenere materialmente contrario al diritto federale il piano regolatore che non opera una separazione chiara e vincolante delle diverse zone e che presenta un sovradimensionamento importante delle zone edificabili rispetto all’evoluzione demografia del Comune (TF 1C_573/2011 del 30.8.2013 e rinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 3.4.2).5.3. Il PR/86 di __________ è nato a cavallo della fine degli anni ’70 e della prima metà degli anni ’80. Il primo progetto, esaminato in via preliminare dal Dipartimento dell’ambiente nel 1979, è stato riformulato per poi essere adottato dal Consiglio Comunale nel 1984 ed approvato dal Consiglio di Stato nel 1986. Tale piano è stato essenzialmente allestito secondo i disposti dellaLegge edilizia del 19.2.1973 e non rispettava i dettami di contenuto della LPT, specie per quanto riguarda la corretta delimitazione delle zone edificabili. Ciò, segnatamente, in relazione al territorio ove è ubicata la proprietà in esame. In effetti sulla fascia collinare tra il nucleo di __________ e l’omonimo __________, una certa attività edilizia si era sviluppata nell’area di __________ ubicata tra la strada che porta al __________ e la Strada __________; al contrario tutto il comprensorio a valle di quest’ultima, quindi anche la zona __________, ad eccezione di qualche costruzione isolata era prevalentemente inedificato (cfr. piano delle zone 1986). Perciò la particella non apparteneva al territorio largamente edificato né era necessaria all’edificazione nei 15 anni successivi. Lo stesso Consiglio di Stato ha del resto osservato, nella decisione di approvazione del piano, che nel 1986 risultavanolargamente insediati solo i comparti direttamente circostanti i nuclei di __________ e di __________, mentre sul resto del territorio gli insediamenti si erano diffusi a macchia d’olio ed maniera alquanto sparsa e disordinata, complice anche il fatto che non si era ancora proceduto ad un riordino fondiario. Situazione, questa, della quale l’autorità comunale ha dovuto tener conto, anche per assicurarsi un certo margine di sviluppo. Ne è scaturito tuttavia un piano chiaramente sovradimensionato con una contenibilità teorica eccedente le prevedibili necessità di crescita dei 10-15 anni a venire; ciò sulla base di previsioni di sviluppo demografico, prospettate dal Comune, sostanzialmente ottimistiche specie alla luce della difficile situazione fondiaria (cfr. ris. no. 7320 del 25.11.1986, p. 16-17). Tale sovradimensionamento è peraltro stato rimarcato anche a posteriori, in sede di revisione del PR: come si evince infatti dai dati contenuti nel relativo rapporto di pianificazione, la contenibilità del PR/1986 (stimata in 2'300 abitanti) superava di quasi il doppio l’effettivo sviluppo demografico della popolazione, che al dicembre del 2004 contava ca. 1'200 abitanti (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 20 pto 4.2 e relativo allegato di

p. 34; ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).In simili circostanze è evidente che il PR del 1986 di ___________non possa essere considerato conforme (cfr. TF 1C_573/2011 del 30.8.2013 c. 3.2. e rinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 3.4.2).Di riflesso, è escluso che il fondo dell’istante possa aver subito un dezonamentoal momento in cui è entrata in vigore la revisione del PR.

6.6.1.Il PR frutto della revisione, approvato il 14.10.2008, è ilprimo piano di utilizzo adottato secondo i precetti della LPT. Di conseguenza l’esclusione del fondo dell’istante dalla zona edificabile configura una non-attribuzione.Tale provvedimento non implica di principio un obbligo di indennizzo. Soloeccezionalmente esso può avere effetti equivalenti ad un’espropriazione, segnatamente quando si possa ritenere che, alla data determinante, il proprietario poteva oggettivamente contare sul fatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità in un prossimo avvenire. Secondo la giurisprudenza questo potrebbe essere il caso qualora il fondo sia (cumulativamente) edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, sia ubicato entro un perimetro delle canalizzazioni (PGC o PGS) conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, ed il proprietario abbia già investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del fondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al territorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora qualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della buona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a).6.2. Nel 2008, quando è entrato in vigore il nuovo PR, la particella dell’istante disponeva soltanto di un accesso pedonale grazie ad un diritto di passo sulla confinante part. no. 458 (cfr. lettera del Consorzio TLR del 22.3.2004, doc. F); era inoltre allacciata alle infrastrutture comunaliedinclusa nel perimetro delle canalizzazioni stabilito dal PGS approvato il 24.4.1994, piano tutt’ora in vigore, anche se riflette i limiti della zona edificabile disposta dal PR del 1986 e non è mai stato adeguato al nuovo PR del 2008 (cfr. lettera dell’Ufficio tecnico comunale del 26.11.2010). Ritenuto che a quell’epoca il fondo era già edificato, bisogna tener presente che, secondo la giurisprudenza, i provvedimenti pianificatori che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni ammissibili, non sono costitutivi di espropriazione materiale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed economicamente ragionevole degli edifici esistenti rimane possibile (DTF 123 II 481 c. 6d e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2, TRAM 50.2008.3 del 10.10.2008 c. 2.4). Ora, il nuovo assetto pianificatorio non ha impedito al proprietario di continuare ad utilizzare la costruzione esistente, che peraltro godeva della protezione della situazione acquisita, a fini abitativi come già avveniva in passato, né di eventualmente vendere o locare a terzi la proprietà. Inoltre il proprietarioha comunque la possibilità di gestire in maniera conveniente la sostanza edificata, che, previa autorizzazione, è suscettibile di interventi edilizi quali il rinnovo, la trasformazione parziale, il moderato ampliamento o la ricostruzione conformemente a quanto prescrive l'art.24cLPT.Quindi laprosecuzione di uno sfruttamento razionale ed economicamente ragionevole del fondo non è stata compromessa.6.3. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che, al momento dell’entrata in vigore del PR del 2008, non sussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione del fondo alla zona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca, inclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let. a LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti danon poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II 218 c. 4). In effetti il comparto a valle della Strada __________ si compone tutt’ora di ampie superfici libere, prative e boschive, con qualche costruzione isolata; netta è la separazione che si intravvede rispetto alle zone insediate poste a monte della strada, la quale delimita chiaramente la zona edificabile. Laparticella (ed il comprensorio al quale appartiene) non erano neppure necessarie all’edificazione nei prossimi 15 anni (art. 15 let. b LPT). Vero è che nonostante lo sforzo compiuto dal Comune per ridurre l’estensione di alcune zone edificabili, il Consiglio di Stato ha qualificato la contenibilità del nuovo PR come sensibilmente eccedente il presumibile bisogno (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).6.4. L’istante sostiene che il PR del 2008 ha frustrato le aspettative edilizie che aveva maturato in buona fede grazie alla procedura di RT ed alla licenza edilizia rilasciata nel 2004.In tema di espropriazione materiale l’istituto della buona fede non ha contorni ben definiti sebbene taluni aspetti ne siano eccezionalmente tutelati (Riva, op. cit., no. 154-156; Riva Haupfragen der materiellen Enteignung, 1990,

p. 326 ss). La giurisprudenza formatasi in proposito ammette che taluni antefatti pianificatori possano assumere un’importanza tale da risvegliare nel proprietario un’aspettativa legittima di azzonamento favorevole del suo fondo. In particolare, un programma di urbanizzazione o un’eseguita ricomposizione particellare potrebbero indurlo a fare affidamento sulla futura attribuzione del suo terreno alla zona edificabile. In tal caso, anche in assenza di garanzie specifiche, l’esigenza di azzonare il fondo potrebbe essere dedotta dal principio della buona fede. Gli antefatti pianificatori e la protezione della buona fede non conferiscono tuttavia al proprietario un diritto incondizionato a vedersi assegnato il suo fondo ad una zona edificabile conforme alla LPT. La messa in atto dei principi pianificatori prevale infatti sulla stabilità di un piano datato non conforme. Il riferimento alla buona fede presuppone inoltre che non fosse riconoscibile alcun conflitto con la corretta concretizzazione del diritto oggettivo (DTF 132 II 218 c. 6.1; 125 II 431 c. 6 e rinvii).Nella fattispecie la procedura di RT ha modificato la configurazione del mapp. no. 457 nella misura in cui, con l’annessione del confinante mapp. no. 456, il fondo ha acquisito un accesso diretto alla Strada Nuova (cfr. piano “situazione planimetrica prima e dopo RT” del geometra revisore del 5.5.2010).Nel 2008 tale nuovo assetto non era tuttavia definitivo: a quell’epoca era stato approvato e pubblicato unicamente il riparto provvisorio (cfr.FU __________ del __________). D’altra parte l’istante non ha sfruttato la licenza edilizia rilasciata dal Municipio nel 2004 ed ha rinunciato a chiederne il rinnovo; decisione che, a suo dire, è stata determinata dal nuovo assettoparticellare prospettato dal Consorzio RT: in particolare,la possibilità di acquisire (in sede di RT) il confinante mapp. no. 456, che gli avrebbe consentito di creare un accesso veicolare diretto e di incrementare il potenziale edificatorio, lo ha indotto ad attendere affinché i lavori previstifossero inseriti in un intervento unico reso possibile dal nuovo assetto fondiario. Sennonché tali sue prospettive, specie quella di incrementare il potenziale edilizio, non sono interessi degni di protezione sotto il profilo della buona fede già soltanto perché la garanzia della proprietà tutela lo sfruttamento razionale del terreno non invece quello ottimale per trarne il massimo vantaggio (Riva, Kommentar, no. 165-166; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii). Ora, la licenza edilizia del 2004 consentiva l’edificazione di una seconda abitazione sul mapp. no. 457; al più tardi nel gennaio del 2005, con la pubblicazione del nuovo PR, il proprietario è venuto a conoscenza del nuovo assetto del comparto __________ – che in effetti ha contestato (cfr. ris. no. 5230 del 14.10.2008 p. 54-55) – e nel dicembre del 2005 è stato pubblicato il riparto provvisorio. Di conseguenza, su questa base, egli poteva contare sull’ottenimento di un accesso veicolare diretto, ma non era in diritto di presumere (anche) che il futuro mapp. no. 435 RT sarebbe stato interamente assegnato alla zona edificabile. Un tale azzonamento non era desumibile neppure dalle informazioni fornitedal geometra del Consorzio RT all’Ufficio tecnico comunale nel contesto della procedura di rilascio della licenza edilizia (cfr. lettera del 22.3.2004, doc. F), poiché riguardavano la progettata nuova assegnazione dei fondi e le ipotesi di accesso al mapp. no. 457, non l’ampiezza della superficie edificabile, che peraltro, come specificato nello scritto medesimo, non era di competenza del Consorzio.In sostanza la possibilità di edificare sancita con la licenza edilizia del 2004 è venuta meno non per decisione dell’autorità bensì perché il proprietario ha spontaneamente rinunciato al progetto lasciando decadere il permesso di costruzione senza chiederne il rinnovo. In seguito, nonostante la situazione contingente, specie l’avvenuta pubblicazione degli atti di PR che comportava per legge il blocco edilizio (art. 66 vLALPT), egli ha ottenuto nel mese di agosto del 2006 una nuova licenza edilizia per l’ampliamento dell’edificio esistente (doc. E). In simili circostanze non è possibile ammettere un’espropriazione materiale sulla base del principio della buona fede.Considerato quanto sopra e ritenuto chela riduzione della fascia edificabile ha interessato tutti i fondi siti nel comprensorio a valle della Strada __________ per un fronte di ca. 400 m,è pure da escludere l’ipotesi di un sacrificio particolare incompatibile con il principio della parità di trattamento (RtiDII 2008 no. 55 c. 4.4 e rinvii).6.5. In conclusione, l’assetto pianificatorio disposto con il PR del 2008 non ha comportato un’espropriazione materiale a danno della proprietà dell’istante, e di conseguenza l’istanza dev’essere respinta.

7.Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 5.1).In concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per 2/3 all’istanti in quanto soccombente, e per 1/3 al Comune siccome a sua volta soccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. L’istante dovrà inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica, nella corrispondenza e in conferenze, rispettivamente nella stesura delle memorie scritte (risposta, duplica e conclusioni), nonché della partecipazione ad un’udienza e un sopralluogo. Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 1'700.-.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia1.     L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata dal COEP 1 è respinta.

2.     L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.

3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.- sono a carico del COEP 1 per 1/3 e dell’istante per 2/3, il quale rifonderà inoltre al Comune fr. 1'700.- per ripetibili.

4.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

5.     Intimazione a:

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti