Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ottobre 2009 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare ACCU 1 prevenuto colpevole di 1. circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per un periodo indeterminato; fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione, per aver circolato con la vettura suddetta alla velocità di Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h; fatti avvenuti a __________; reato previsto dall’art. 90 cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; perseguito con decreto d’accusa n. 787/2009 di data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato: 1. Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'300.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato; indetto il dibattimento 2 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca 1.2. infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 787/2009 del 23 febbraio 2009. condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- alla multa di fr. 400.- (quattrocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 400.- multa fr. 100.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 600.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.193
DA 787/2009
Bellinzona
2 ottobre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto lautovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per aver circolato con la vettura suddetta alla velocità di Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa n. 787/2009 di data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 3'300.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2009, al quale è comparso laccusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
1.2. infrazione alle norme della circolazione stradale
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 787/2009 del 23 febbraio 2009.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 600.-totale