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10.2009.193

Superare il limite di velocità (69 km/h su 50 km/h) e circolare malgrado la revoca della licenza di condurre

Ticino · 2009-10-02 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ottobre 2009 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare ACCU 1 prevenuto colpevole di    1.  circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per un periodo indeterminato; fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art.  95 cifra 2 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione, per aver circolato con la vettura suddetta alla velocità di  Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h; fatti avvenuti a __________; reato previsto dall’art. 90 cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; perseguito                         con decreto d’accusa n. 787/2009 di data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato: 1. Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'300.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca 1.2.  infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 787/2009 del 23 febbraio 2009. condanna                        ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese               a carico di ACCU 1 fr.                            400.-          multa fr.                            100.-          tassa di giustizia fr.                            100.-          spese giudiziarie fr.                           600.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.193

DA 787/2009

Bellinzona

2 ottobre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.  circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art.  95 cifra 2 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per aver circolato con la vettura suddetta alla velocità di  Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 787/2009 di data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 3'300.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

1.2.  infrazione alle norme della circolazione stradale

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 787/2009 del 23 febbraio 2009.

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.                            400.-          multa

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.                           600.-totale