Dispositiv
- Alla pena pecuniaria di fr. 1450.-- (millequattrocentocinquanta) corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.--, dedotta 1 aliquota per giorno 1 (uno) di carcere preventivo sofferto; con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 29 (ventinove) (art. 34 e 36 CPS).
- Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
- Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7500.-- (75 aliquote di fr. 100.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 5 marzo 2007 con lavvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque).
- La condanna verrà iscritta a casellario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS; vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dallaccusato; indetto il dibattimento 19 novembre 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito l'accusato, il quale non contesta i fatti, per i quali si scusa, ma chiede clemenza per quanto attiene alla pena; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Limputato è autore colpevole di: 1.1. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 46 cpv. 1, 285 cifra 1 CPS; 31, 91a cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di:
- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,
- elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
- guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1145/2009 del 9 marzo 2009; condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 29 (ventinove) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1450.-- (millequattrocentocinquanta), già dedotta 1 (una) aliquota per 1 (un) giorno di carcere preventivo sofferto; 1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7500.-- (settemilacinquecento), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 marzo 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.180
DA 1145/2009
Bellinzona
19 novembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
detenuto il 4 gennaio 2009
prevenuto colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, a __________, la notte 3/4 gennaio 2009, impedito, con violenza o minaccia, agli agenti della Polizia cantonale che effettuavano un controllo della circolazione stradale, di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni
2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 4 gennaio 2009, a una prova del sangue, a unanalisi dellalito, ad un altro esame preliminare o a un esame sanitario completivo ordinato dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo della circolazione stradale;
3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere, a __________, in data 15 gennaio 2009, circolato al volante della vettura Honda Civic targata __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata in data 4 gennaio 2009 e di conseguenza di non essere autorizzato a condurre veicoli a motore a seguito dei fatti descritti al punto 2;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CPS, 91 a cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CPS e 31 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 9 marzo 2009 n. 1145/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1450.-- (millequattrocentocinquanta) corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.--, dedotta 1 aliquota per giorno 1 (uno) di carcere preventivo sofferto; con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 29 (ventinove) (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7500.-- (75 aliquote di fr. 100.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 5 marzo 2007 con lavvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque).
5. La condanna verrà iscritta a casellario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 19 novembre 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta i fatti, per i quali si scusa, ma chiede clemenza per quanto attiene alla pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 cpv. 1, 285 cifra 1 CPS; 31, 91a cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,
2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1145/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 29 (ventinove) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1450.-- (millequattrocentocinquanta), già dedotta 1 (una) aliquota per 1 (un) giorno di carcere preventivo sofferto;
1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7500.-- (settemilacinquecento), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 marzo 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1450.00 pena pecuniaria
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.1850.00totale