Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.179
DA 1361/2009
Bellinzona
19 novembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 217 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 23 marzo 2009 n. 1361/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1000.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 19850.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 19 novembre 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre il procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale asserisce di non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi alimentari nonostante la sua buona volontà. Anche per il periodi in questione egli precisa di aver sempre fatto il possibile per versare il dovuto, ma di non avere mai avuto margini. In merito a quanto avvenuto prima dellagosto 2008 rileva come sua moglie non abbia mai obiettato nulla al fatto che egli pagasse solo fr. 800.-- e che quindi abbia de facto accettato la riduzione a tale importo. Va inoltre aggiunto che in sentenza di divorzio era stato calcolato un contributo comprensivo degli assegni famigliari. Assegni che ad un certo punto sua moglie ha deciso di percepire direttamente. Tiene infine a precisare di avere un buonissimo rapporto con la figlia ed a sottolineare come la sua ex moglie sia unottima madre;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1CPS,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
dà attoche la parte civile, CIVI 1, __________, in rappresentanza della figlia minorenne __________, vanta un credito esecutivo di fr. 5450.-- (al 31 dicembre 2008) nei confronti di ACCU 1, __________, per cui la domanda è irricevibile;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.150.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.350.00totale