Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.178
DA 1350/2009
Bellinzona
1 dicembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il 4 settembre 2008, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di CIVI 1 mordendogli un dito della mano destra provocandogli le lesioni attestate nel certificato medico 22 settembre 2008 dellOspedale Beata Vergine di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 16 marzo 2009 n. 1350/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dellaccusato;
indetto il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre il procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione del teste;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto non ha commesso il reato addebitatogli. In effetti è stata la parte civile ad aggredirlo con violenza ed egli si è limitato a difendersi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
2. Trattasi di legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1350/2009 del 16 marzo 2009;
avendo egli agito in stato di legittima difesa esimente, art. 15 CPS;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale