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10.2009.170

Permettere di guidare il veicolo del padre ad un amico che non è titolare della licenza di condurre ed è in stato di ebrietà

Ticino · 2009-11-24 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.170

1249/2009

Bellinzona

24 novembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         concessa guida a persona senza licenza di condurre,

fatti avvenuti                       a __________ il 6 dicembre 2008;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1249/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 600.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 24 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come i suoi atti non configurino il reato ipotizzato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di concessa guida ad una persona senza licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

concessa guida ad una persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 249/2009 del 16 marzo 2009;

assegnaal signor ACCU 1 fr. 750.-- titolo di ripetibili a carico dello Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       600.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                         10.00       teste

fr.810.00totale