Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.170
1249/2009
Bellinzona
24 novembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre,
fatti avvenuti a __________ il 6 dicembre 2008;
reato previsto dallart. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 16 marzo 2009 n. 1249/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 24 novembre 2009, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come i suoi atti non configurino il reato ipotizzato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di concessa guida ad una persona senza licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
concessa guida ad una persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 249/2009 del 16 marzo 2009;
assegnaal signor ACCU 1 fr. 750.-- titolo di ripetibili a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 10.00 teste
fr.810.00totale