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10.2009.169

Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali

Ticino · 2009-11-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.169

DA 905/2009

Bellinzona

17 novembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare

ACCU 1,,

prevenuta colpevole di         1.  esercizio illecito della prostituzione,

2.  infrazione ripetuta alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

entrata illegale,

soggiorno illegale,

3.  infrazione alla Legge federale sugli stranieri,

ripetuta entrata illegale,

ripetuto soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione,

per avere soggiornato dal 6 agosto 2008 al 17 settembre 2008 presso il __________ a __________, dal 17 settembre 2008 per tre settimane presso il __________ __________ a __________, il 26 novembre 2008 a __________ e dal 17 febbraio 2009 al 18 febbraio 2009 presso il __________ a __________, priva di certificati validi di legittimazione e svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 199 CPS, 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS, 115 cpv. 1 lett. a), b) e c) LStr, richiamati gli art. 42, 49 e 106 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 19 febbraio 2009 n. 905/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 febbraio 2009 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 17 novembre 2009, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 5 agosto 2009, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.  Esercizio illecito della prostituzione,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 199 CPS; 23 LDDS, 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,

2.  ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali), art. 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 905/2009 del 19 febbraio 2009;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.                  120.00            spese di inchiesta

fr.470.00totale