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10.2009.164

Lesioni semplici e minaccia

Ticino · 2009-11-03 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.164

DA 1072/2009

Bellinzona

3 novembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

DI 1)

prevenuto colpevole di

1.    lesioni semplici,

per avere, a __________ in data 25 dicembre 2008, provocato a CIVI 1 Pifferi, prendendola per le mani e piegandole all’indietro le dita, le lesioni attestate dal certificato medico 28 gennaio 2008 del Dr. med. __________, agli atti;

2.    minaccia,

per avere, a __________ in data 25 dicembre 2008, incusso spavento e timore a CIVI 1, minacciandola brandendo tra le mani una sedia;

fatti avvenuti                       il 25 dicembre 2008 a __________;

reati previsti                       dagli art. 123 cifra 1 e 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1072/2009 di data 4 marzo 2009 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento da tutte le accuse del proprio assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  lesioni semplici

1.2.  vie di fatto

1.3.  minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Se ha agito per legittima difesa.

3.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15, 123 cifra 1, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglieACCU 1ACCU 1

dalle accuse di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. DA 1072/2009 del 4 marzo 2009.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       600.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                         50.-          testi

fr.                      850.-totale