Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.160
DA 943/2009
Bellinzona
26 novembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1,
prevenuto colpevole di denuncia mendace,
per avere, in data 16 maggio 2008, a __________, presso il posto di Polizia cantonale, denunciato allautorità come colpevole di falsità in documento CIVI 1, sapendo che questultimo era innocente, e ciò al fine di provocare contro di lui un procedimento penale,
e meglio, per aver denunciato la falsificazione della propria sigla su 4 domande di costruzione relative alla PPP __________ RFD __________ consegnate allUfficio tecnico, indicando quale probabile autore della falsificazione larchitetto che ha presentato il progetto, CIVI 1, ben sapendo che il fatto non era avvenuto e che le firme non erano state falsificate, così come risulta dal rapporto di accertamento tecnico fatto esperire, concludente chea giudizio della sottoscritta(n.d.r. del perito)lunica ipotesi sostenibile è che le quattro sigle __________ sono state realizzate dal signor;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 303 cifra 1 CPS, richiamato lart. 41 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 2 marzo 2009 n. 943/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 20.-- (venti) (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS.
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2009 dallaccusato;
indetto il dibattimento 26 novembre 2009, al quale hanno partecipato laccusato, il suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, allesame della parte civile ed allaudizione del teste;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in quanto ha mai avuto lintenzione di denunciare il signor CIVI 1, ma è stato lagente interrogante ad avanzare il nome di questultimo. Inoltre il rapporto di accertamento tecnico della signora __________ non può essere considerata una perizia. In conclusione mancano i requisiti oggettivi per la condanna, così come quelli soggettivi, non avendo mai avuto lintenzione di avviare un procedimento penale proprio nei confronti di CIVI 1;
sentita in replica la parte civile, la quale ritiene scandaloso che la difesa accusai la polizia di aver imboccato il suo cliente;
sentito in duplica il difensore, il quale respinge le asserzioni della parte civile e ribadisce le proprie allegazioni e domande;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di denuncia mendace per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 303 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
denuncia mendace, art. 303 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 943/2009 del 2 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1000.-- (mille);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
prende attoche nel decreto daccusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 teste
fr.440.00totale