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10.2009.154

Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa

Ticino · 2009-10-30 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     Dev’essere riconosciuto un caso di errore sull’illiceità o sui fatti in modo da rendere il comportamento lecito ed impunibile?

4.     Dev’essere riconosciuto un caso di errore sull’illiceità ex art. 21 seconda frase CP) e, in caso affermativo, quale dev’essere la pena ridotta?

5.     L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?

6.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,exart. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1310/2009 del 16 marzo 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.00 (milletrecento);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

§in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dela circolazione, Camorino

Ufficio stranieri, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.1000.00totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.00 (milletrecento);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

§in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dela circolazione, Camorino

Ufficio stranieri, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.1000.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.154

DA 1310/2009

Bellinzona

30 ottobre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1__________)

prevenuto colpevole di         ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver ripetutamente condotto l’autovettura Seat targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 130.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 3'900.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 800.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 ottobre 2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento del proprio assistito ed in via subordinata una riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     Dev’essere riconosciuto un caso di errore sull’illiceità o sui fatti in modo da rendere il comportamento lecito ed impunibile?

4.     Dev’essere riconosciuto un caso di errore sull’illiceità ex art. 21 seconda frase CP) e, in caso affermativo, quale dev’essere la pena ridotta?

5.     L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?

6.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,exart. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1310/2009 del 16 marzo 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.00 (milletrecento);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

§in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dela circolazione, Camorino

Ufficio stranieri, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.1000.00totale