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10.2009.152

Commettere vie di fatto nei confronti di una persona, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;

Ticino · 2010-05-05 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 marzo 2009 n. 982/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2009;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato personalmente con il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste;

sentita                               la parte civile;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede che venga confermato il decreto d’accusa e quindi che vengano riconosciute le pretese di torto morale (fr. 1'000.—) e il risarcimento della parcella legale;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritento che il teste si è contraddetto e confuso e comunque la parte civile ha provocato l’accusato, motivo per il quale quest’ultimo non può essere condannato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È ACCU 1 da considerare colpevole per vie di fatto per le circostanze indicate nel decreto d’accusa del 3 marzo 2009?

1.1 In caso affermativo, quale deve essere la pena da comminare?

2.  Devono essere riconosciute alla parte civile indennità per

- spese di patrocinio legale

- torto morale?

3.  Il giudizio sulle tasse e sulle spese del procedimento

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.126 cpv.1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       positivamente al quesito 1 e come segue agli altri

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 982/2009 del 3 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

E. 4 La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2009;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato personalmente con il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste;

sentita                               la parte civile;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede che venga confermato il decreto d’accusa e quindi che vengano riconosciute le pretese di torto morale (fr. 1'000.—) e il risarcimento della parcella legale;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritento che il teste si è contraddetto e confuso e comunque la parte civile ha provocato l’accusato, motivo per il quale quest’ultimo non può essere condannato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È ACCU 1 da considerare colpevole per vie di fatto per le circostanze indicate nel decreto d’accusa del 3 marzo 2009?

1.1 In caso affermativo, quale deve essere la pena da comminare?

2.  Devono essere riconosciute alla parte civile indennità per

- spese di patrocinio legale

- torto morale?

3.  Il giudizio sulle tasse e sulle spese del procedimento

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.126 cpv.1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       positivamente al quesito 1 e come segue agli altri

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 982/2009 del 3 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 300.- (trecento), con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)
  2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, Arbedo al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT). 2.1 Al pagamento alla parte civile di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-. Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Ufficio della migrazione,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.152

DA 982/2009

Bellinzona

5 maggio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Elisa Bagnaia in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, Bellinzona)

prevenuto colpevole di         vie di fatto

per avere, a __________ in data __________ 2009, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 marzo 2009 n. 982/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2009;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato personalmente con il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste;

sentita                               la parte civile;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede che venga confermato il decreto d’accusa e quindi che vengano riconosciute le pretese di torto morale (fr. 1'000.—) e il risarcimento della parcella legale;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritento che il teste si è contraddetto e confuso e comunque la parte civile ha provocato l’accusato, motivo per il quale quest’ultimo non può essere condannato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È ACCU 1 da considerare colpevole per vie di fatto per le circostanze indicate nel decreto d’accusa del 3 marzo 2009?

1.1 In caso affermativo, quale deve essere la pena da comminare?

2.  Devono essere riconosciute alla parte civile indennità per

- spese di patrocinio legale

- torto morale?

3.  Il giudizio sulle tasse e sulle spese del procedimento

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.126 cpv.1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       positivamente al quesito 1 e come segue agli altri

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 982/2009 del 3 marzo 2009.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.- (trecento), con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

2.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, Arbedo al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

2.1 Al pagamento alla parte civile di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ufficio della migrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.                            300.-          multa

fr.                            300.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                             50.-          testi

fr.                           800.-totale