Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.135
DA 837/2009
Bellinzona
27 ottobre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino polacco __________, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso;
fatti avvenuti a __________ dal __________ al __________;
reato previsto dallart. 117 cpv. 1 LStr;
perseguita con decreto daccusa del 23 febbraio 2009 n. 837/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2000.-;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusata in data 4 marzo 2009;
indetto il dibattimento 27 ottobre 2009, al quale è comparsa laccusata; il Procuratore pubblico con lettera 27 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la quale chiede il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autrice colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
per avere, a __________ dal __________ al __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino polacco __________, non autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito postosub1; decaduti gli altri quesiti;
proscioglieACCU 1dallaccusa di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr);
assegnale tasse e le spese allo Stato;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.- testi
fr. 300.--totale