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10.2009.134

Prendere a calci e pugni un'autovettura appartenente a terzi

Ticino · 2009-10-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 360.-- (trecentosessanta); 1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. La pena è interamente aggiuntiva alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti da __________ il 15.12.2008;
  2. alla multa di fr. 100.-- (cento); 2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.— (trecento); rinviala parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le proprie pretese; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il Giudice:                                                                                Il Segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       100.--         multa fr.                       150.--         tassa di giustizia fr.                       150.--         spese giudiziarie fr.                           -.--         testi fr.                      400.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2009.134

DA 653/2009

Bellinzona

20 ottobre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

per avere, a __________, il 7 febbraio 2008, colpito con calci e pugni l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1, provocando un danno quantificato a preventivo di fr. 2'189.50;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

richiamato l’art. 49 cpv 2 CP;

perseguito                          con decreto d’accusa del 16 febbraio 2009 n. 653/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena pecuniaria di fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da fr. 120.00 (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Pena interamente aggiuntiva alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti da __________ il 15.12.2008.

2.       Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.       Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 2'189.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre                                La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato  in data 28 febbraio 2009;

indetto                               il dibattimento 20 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato, il suo difensore DI 1, __________ nonché il della parte civileCIVI 1, PR 1,

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento della pretesa di risarcimento già prevista nello stesso decreto;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rilevando che anche qualora vi sia stato danno, l’accusato ha agito per legittima difesa,; in ogni caso la parte civile va rinviata al giudice civile per le proprie pretese;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di danneggiamento, per avere, a Bavosa, il 7 febbraio 2008, colpito con calci e pugni l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1, provocando un danno quantificato a preventivo di fr. 2'189.50?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

2.1.     Possono trovare applicazione l’art. 15 o l’art. 16 CP (legittima difesa esimente risp. discolpante)?

3.     In caso di condanna può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48 lett. b, 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1 e 3, negativamente al quesito postosub2.1., come segue agli altri quesiti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 48 lett. b CP) per avere, a __________, il 7 febbraio 2008, colpito con un calcio e una manata, provocando un danno, l’autoveicolo marca “BMW” targata TI __________ di CIVI 1;

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 360.-- (trecentosessanta);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

La pena è interamente aggiuntiva alla pena di 15 aliquote da fr. 100.- decretata nei suoi confronti da __________ il 15.12.2008;

2.       alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.— (trecento);

rinviala parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le proprie pretese;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       100.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       150.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      400.--totale