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10.2009.115

Procacciarsi un indebito profitto appropriandosi di un importo affidatogli affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca

Ticino · 2009-07-20 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.115

DA 386/2009

Bellinzona

20 luglio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di         appropriazione indebita,

per essersi appropriata indebitamente a danno della CIVI 1, a, in data, per procacciare un indebito profitto a sé o ad altri, avvantaggiandosi della sua posizione di venditrice presso il negozio gestito dalla predetta società, dell’importo di CHF 2080.00 che le era stato affidato affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 386/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 450.-, (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1,, dell'importo di fr. 2'080.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 luglio 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mente il Ministero Pubblico ha postulato la conferma del decreto menzionato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che ammette i fatti che le vengono rimproverati, precisando di avere restituito l’integralità della somma sottratta;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

5.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

autrice colpevole di appropriazione indebita,exart. 138 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 150.00 (centocinquanta);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta);

§in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;

non accogliela pretesa di parte civile, in quanto l’importo è già stato restituito;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio degli stranieri, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.150.00multa

fr.                         75.00       tassa di giustizia

fr.                       175.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale