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10.2009.110

Ottenere ripetutamento e fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento: utilizzare un numero imprecisato di tagliandi per l'uscita dagli autosili

Ticino · 2009-07-08 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.110

DA 385/2009

Bellinzona

8 luglio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole diconseguimento fraudolento di una prestazione

per avere, a far tempo dal __________, a __________ e __________, ripetutamente, ma almeno in 15/20 occasioni, fraudolentemente ottenuto una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento,

e meglio per avere, utilizzato un numero imprecisato di tagliandi, ma almeno 15/20, per l’uscita dagli autosili a pagamento di Piazza __________ e del Piazzale __________ di __________ da lui precedentemente modificati affinché presentassero la stessa foratura dei tagliandi di libera uscita, pur sapendo che la prestazione è data soltanto a pagamento (per un importo di fr. 31.00 per 10 ore di stazionamento), ottenendo in tal modo la possibilità di uscire dal parcheggio, dopo aver lasciato la vettura per mediamente 10 ore, senza pagare alcunché, ottenendo prestazioni per un valore di almeno fr. 465.00/620.00;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 150 CP;

richiamato l’art. 37 CP;

perseguito                          con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 385/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Al lavoro di pubblica utilità di 40 ore, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva.2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.4. Ordina la confisca dei seguenti oggetti sequestrati dalla Polizia cantonale in data 10 settembre 2008:1 biglietto modificato per autosilo Piazza __________ a __________; 4 biglietti modificati per autosilo Piazzale __________ a __________; 1 scatola di plastica di coloro nero contenente un apparecchio in metallo per punzonatura carte;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 luglio 2009, al quale era presente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette integralmente il proprio errore;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa sopra menzionato?

2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.     Devono essere riconosciute le pretese civili?

4.     Dev’essere confermata la confisca ordinata dal Procuratore publico?

5.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 150 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                            ACCU 1

autore colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione,exart. 150 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 385/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna                         ACCU 1

1.alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 180.00 (centottanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento);

§l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

§in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;

confermala confisca degli oggetti di cui al decreto d’accusa.

rinviala parte civile al competente foro civile per le proprie pretese;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.750.00totale