Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 1'600.-- (milleseicento); §. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 500.-- (cinquecento); §. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.500.--; non si assegnanoripetibili; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.500.00multa fr. 250.00 tassa di giustizia fr. 250.00 spese giudiziarie fr.1000.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2009.107
DA 520/2009
Bellinzona
12 ottobre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, nella regione di __________ e da __________ a __________, nel periodo da __________ a __________, senza essere autorizzato, trasportato sulla sua autovettura, nellambito della sua attività professionale di tassista, persone che detenevano un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, tra cui __________, il sedicente __________ (alias __________, __________), __________ e __________
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 cpv. 3 LStup; richiamato lart. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 2 febbraio 2009 n. 520/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 90.- (novanta) - (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 2'500.- (duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di5(ventotto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 12 ottobre 2009, al quale ha preso parte laccusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, che chiede il proscioglimento dellimputato e lassegnazione di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È laccusato autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Leventuale condanna può essere posta al beneficio delle sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Vanno riconosciute delle ripetibili?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 19 cifra 1 cpv. 3 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 520/2009 del 2 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 1'600.-- (milleseicento);
§. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.500.--;
non si assegnanoripetibili;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.1000.00totale