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10.2009.102

Circolare alla velocità di circa 140 km/h malgrado il vigente limite di 100 km/h

Ticino · 2009-09-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2009.102

DA 263/2009

Bellinzona

11 settembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1, Minusio)

prevenuto colpevole di        grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver circolato con la vettura Audi targata __________ alla velocità di circa 140 Km/h. (e da lui ammessa in circa 130/140 Km/h.) malgrado il vigente limite di 100 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 263/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 700.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2009;

indetto                               il dibattimento 11 settembre 2009, al quale hanno preso parte l’imputato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 luglio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale afferma che l’incarto non contiene la prova tecnica della rilevazione della velocità. E’ stata rovesciata la frase da lui detta, la velocità di 140 km/h era da intendere dove il limite era 120 km/h e non in galleria.Tant’è che anche dal verbale la questione del superamento del limite di 100 km/h è stata sollevata dopo che era stata fatta la domanda sull’eccesso di velocità in generale e quindi sul 120 km/h.

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se l’accusato ha commesso una grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa.

2.     Se ha commesso una violazione lieve delle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa.

3.     In caso di risposta affermativa ad uno dei due quesiti, quale dev’essere la pena.

4.     Se sussiste una pena pecuniaria può essere sospesa condizionalmente.

5.     A chi vanno accollate le tasse e le spese di giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1 LCStr, 303 cpv. 3 lett. d OMD; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione lieve alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr per avere circolato con la vettura Audi targata LU 75288 alla velocità di 120 km/h malgrado il limite vigente di 100 km/h.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 180.- (centottanta);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di fr. 60.- (sessanta).

caricaallo Stato l’importo di fr. 540.- (cinquecentoquaranta).

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.180.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         10.00       spese giudiziarie

fr.240.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       500.00       tassa di giustizia

fr.                         40.00       spese giudiziarie

fr.                      540.00       totale