Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.90
DA 665/2008
Bellinzona
4 novembre 2008
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ nel periodo 22-24 novembre 2005, per negligenza cagionato un danno al corpo e/o alla salute diV__________ e specificatamente omesso, nella sua qualità di infermiere presso il reparto di geriatria della clinica __________, contrariamente ai suoi doveri e conoscenze di adottare le misure antidecubito che gli incombevano, e in particolare di posizionare sui vari lati del corpo, a intervelli regolari di due ore durante le ore notturne il pazienteV__________ supino a letto, con la conseguenza che questi sviluppò su entrambi i talloni due forme di decubito necrotizzanti, così come riportato dalla cartella clinica agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 125 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 18 febbraio 2008 n. 665/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1750.-- (millesettecentocinquanta), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 4 novembre 2008, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, ed il Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ha postulato laccoglimento integrale del decreto daccusa. A suo modo di vedere, in effetti, la prevenzione dei decubiti fa parte del bagaglio cognitivo comune per cui la mancata mobilizzazione della vittima appare sicuramente essere unomissione colpevole. Che il paziente non sia stato spostato nelle notti in questione è dimostrato dallinsorgere dei flitteni. Dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni di __________, __________ e __________, il magistrato ha illustrato come anche il nesso di causalità sia da ritenere dato, soprattutto sulla scorta del principio della Risikoerhöhungstheorie;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, rilevando come questi contesti ed escluda di avere violato i suoi doveri professionali. I presupposti oggettivi del reato non sono quindi adempiti. Le prove a suo carico sono insufficienti e le cause delle piaghe da decubito possono essere molteplici (altezza del paziente, stato agitato, febbre,). Determinante è pure che nei giorni dopo il 24 novembre la situazione delle piaghe sia ulteriormente peggiorata. In via subordinata il legale ha chiesto una massiccia riduzione della pena;
sentiti in replica al Sostituto Procuratore Pubblico ed in duplica il difensore, i quali hanno ribadito le loro rispettive posizioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato a __________ il 15 luglio del 1960 e residente a __________, è coniugato ed ha una figlia minorenne.
Dopo aver frequentato per due anni la scuola di ragioneria, ha deciso di cambiare indirizzo e di seguire una formazione presso l__________ per ottenere il diploma di infermiere, attestato che egli ha conseguito nellestate del 1993, al termine di un ciclo triennale di istruzione.
In seguito egli ha lavorato per un anno e mezzo presso il pronto soccorso della menzionata __________, per poi passare al reparto cure intense per circa 10 anni, sino allagosto 2004. Dal settembre 2004 limputato è poi stato assunto dalla Casa per anziani __________ di __________, sempre in qualità di infermiere, ove è rimasto solamente per 6-8 mesi, essendo stato costretto a lasciare limpiego per dissidi con una collega e per non aver raggiunto, a detta dei superiori, gli obiettivi professionali fissati.
Nel 2006, su segnalazione della moglie, infermiera alla Clinica __________ di __________, laccusato si è proposto alla Clinica __________, ove è stato assunto a partire dal mese di maggio dello stesso anno in qualità di infermiere del reparto di geriatria. Egli è rimasto presso tale struttura sino ai fatti qui in esame, a seguito dei quali è stato licenziato con effetto immediato.
Attualmente il prevenuto esercita la professione quale indipendente presso il reparto di cure intense dellOspedale di __________, con un guadagno mensile lordo di Euro 5000.--, che corrispondono a circa Euro 2500.-- netti. La consorte guadagna Euro 3000.-- al mese.
2. __________ - nato il 16 settembre 1919 e deceduto, per cause indipendenti dai fatti qui in esame, il 17 dicembre 2006 - è stato ricoverato presso la Clinica __________ il 24 ottobre 2005, proveniente dal suo domicilio di __________ ove viveva con la moglie, a seguito di una richiesta del medico curante che aveva postulato unospedalizzazione per sgravare la donna e nel contempo per effettuare una valutazione del suo stato psicofisico in attesa di poter individuare una casa anziani ove ricoverarlo. Egli soffriva a quel momento del morbo di Alzheimer che, visto lo stadio avanzato, lo rendeva completamente dipendente da terzi ed aveva influssi negativi sul suo comportamento.
Il 14 novembre 2005 il paziente è stato trasferito alla Clinica __________, facente parte come la __________ del gruppo __________ __________, ed affidato alle cure del dott. __________, specialista in medicina interna e geriatria. Ritenuto che, nonostante alcuni problemi di salute, il suo stato psicofisico rendeva da un lato impossibile il rientro al domicilio e dallaltro non giustificava più una degenza ospedaliera (cfr. verbale di interrogatorio 4 luglio 2007 del dott. __________, AI 16), egli è rimasto presso questo nosocomio per poco più di un paio di settimane ed è stato in seguito, in data 1 dicembre 2005, collocato alla Casa per anziani __________ di __________, ove è stato ospitato per circa un anno, sino al giorno del suo decesso.
3. Con querela di data 24 febbraio 2006, formulata in maniera generica contro ignoti sanitari attivi presso la clinica __________ di __________ per i titoli di lesioni colpose gravi sub. semplici, il signor __________, costituitosi parte civile, ha denunciato, per il tramite del suo legale, allautorità inquirente carenze di una certa rilevanza nelle cure prestatigli presso tale istituto nel periodo di degenza dal 15 novembre 2005 sino al 2 dicembre 2005:A pochi giorni così dal ricovero di __________ presso la clinica di __________, questi, che come detto era integro dal profilo fisico, subì inspiegabilmente una polmonite doppia e diversi altri disturbi, assolutamente incompatibili con il quadro clinico che presentava alla sua dimissione dalla Clinica __________ ()Visto quel che segue il denunciante ritiene che anche questa malattia subita durante la sua degenza presso la Clinica __________ di __________ sia la conseguenza diretta di una errata cura e di una errata assistenza durante la sua degenza. e Quanto in effetti successo in seguito ha dello scandaloso. Si lasciano perciò parlare i fatti finora noti e le constatazioni finora accessibili:
22.11.2005
ore 10.00 - annotata presenza di 2 flitene sui talloni.
Rispondo che con riferimento alla formazione di queste due lesioni (trattasi di lesioni bollose) si è applicata una medicazione di protezione a secco.
ADR: che queste lesioni sui talloni non rientrano evidentemente nella norma trattandosi già di lesioni effettive. Quello che si è potuto constatare è limmediato peggioramento delle stesse nonostante le medicazioni e le misure applicate.
23.11.2005
ore 06.00 - risulta medicazione ai decubiti e poi mobilizzato.
ore 18.00...dr. __________ far deambulare in corridoio).
Rispondo che le medicazioni vanno effettuate una volta al giorno e non di più salvo ordine medico. Preciso che il 23.11.2005 la lesione cutanea era già più profonda e presentava già una necrosi. Preciso a questo proposito che seppur il paziente a causa anche della sua altezza per cui di notte muovendosi sfregava nel senso che faceva pressione con i piedi sulla sponda del letto e seppur lo stesso avesse presentato uno stato febbrile, linsorgenza di questa necrosi in unevoluzione così infausta può essere stata aggravata dalle mancate cure da parte dellinfermiere notturno nelle notti 22/23/24.
ADR: che il foglio sorveglianza decubiti è stato da me creato il 24.11.2005. Questo foglio di sorveglianza non è mai stato adottato prima per nessun paziente. Non esisteva. Lho creato il 24.11.2005 in quanto lo stesso giorno avevo saputo da un infermiere, forse da __________, che ACCU 1 gli aveva confidato che durante le notti non aveva provveduto - per suoi motivi - a cambiare le posizioni al paziente. A tutela degli altri infermieri dellequipe ho deciso quindi di creare questo foglio a futura memoria; foglio che tuttoggi viene applicato regolarmente. Per cui sino al 24.11.2005 linfermiere che subentrava non poteva sapere cosa avesse fatto il collega durante la notte, anche perché le medicazioni vengono effettuate durante il giorno, quindi non vi erano possibilità per scoprire eventuali inadempiezze di altri colleghi.(cfr. verbale di interrogatorio 21 settembre 2007 del dott. __________, AI 18).
7. Preso atto delle dichiarazioni del medico __________ circa quanto gli sarebbe stato riferito dal signor __________ sul fatto che limputato gli avrebbe dichiarato che, durante le tre notti del 22, 23 e 24 novembre 2005, quando egli era di turno, non aveva effettuato alcuna mobilizzazione della parte civile, il magistrato inquirente ha ritenuto opportuno risentire questultimo, rilevato come nel suo precedente interrogatorio del 5 febbraio 2007 da parte della polizia (AI 10) non vi fosse traccia di una simile dichiarazione, ottenendo le seguenti dichiarazioni:Per quanto attiene alle indicazioni antidecubito posso precisare che trattasi di indicazioni apprese durante la formazione rispettivamente ricordate nella stessa equipe infermieristica solo in alcuni casi il medico curante può accentuare la cura antidecubito nel senso che ribadisce le indicazioni. È prassi per linfermiere a fronte di pazienti che non riescono a muoversi da soli, deboli, febbricitanti, provvedere alle cure antidecubito le quali consistono nel cambiare la postura del paziente almeno ogni due ore, rispettivamente predisporre il materasso antidecubito.().Effettivamente quanto riferito dal Dr. __________ è corretto, le sere in questione penso la notte del 22 al cambio turno quando io avevo reso attento ACCU 1 che vista linsorgenza dei primi segni di decubito il Dr. __________ aveva ordinato che le cure di prevenzione venissero accentuate ACCU 1, senza mezzi termini mi ha detto che lui il paziente non lavrebbe girato anche perché voleva evitare di venire colpito dal medesimo. Saputo ciò il giorno seguente io avevo comunicato quanto dettomi da ACCU 1, sia alla capo-settore nonché al Dr. __________, ho poi saputo che sono state prese le misure che il caso richiedeva nei confronti del signor ACCU 1. Mi viene chiesto quindi il motivo per cui in sede di verbale di polizia ho sottaciuto questo particolare. Non dissi questo in polizia in quanto non mi era stato chiesto nello specifico e forse sbagliando non lho detto perché non lho ritenuto sufficientemente importante. Evidentemente lomissione di ACCU 1 è una violata consegna. Era stata lultima malefatta di una sequele di omissioni anche in altri casi da parte di ACCU 1. Io personalmente non posso sapere se poi da un profilo medico questa mancata omissione sia stata rilevante per lulteriore peggioramento dello stato del decubito.
A domanda dellAvv. __________ preciso che al rifiuto di ACCU 1 di girare il paziente gli avevo ribadito che era una consegna del medico e che se non lavesse fatto avrei riferito questo suo rifiuto al medico curante. ().
ADR che nel caso specifico non cera necessità di consegne particolari in quanto era chiaro per tutti che __________ era paziente che necessitasse di essere posizionato come da prassi e quindi ogni due ore o anche più. Ribadisco in ogni modo che quanto da me dichiarato nel presente verbale che io dissi che __________ dovesse venire girato durante la notte anche più frequentemente di un intervallo di ogni due ore. In questo senso contesto laffermazione di ACCU 1 laddove dice che non rammenta di aver riferito qualcosa a me, e ribadisco che lui mi disse esplicitamente che lui il paziente non lavrebbe girato.(cfr. verbale di interrogatorio 11 gennaio 2008 di __________, AI 28).
8. Interrogato in merito il 24 ottobre 2007, limputato ha affermato di non ricordare se non vagamente la vittima e di non poter dire cosa aveva fatto nelle notti in cui si è dovuto occupare anche di lei:Sinceramente prima di essere stato interpellato dalla commissione di vigilanza sanitaria il nome del paziente non mi diceva nulla. Leggendo la querela dei famigliari rispettivamente la presa di posizione del dr. __________ rammento questa persona anziana abbastanza alta. Oltre a ciò non rammento nulla se non che il giorno in cui sono stato licenziato questa persona sorretta da due ausiliari si trovava in piedi in corridoio facendo alcuni passi. So perché mi è stato detto che ero di turno di notte in quel periodo, ma in tal proposito non posso riferire nulla di particolare.e, dopo che gli è stata prospettata la rivelazione del dott. __________ circa il suo presunto rifiuto di muovere il pazienteNe prendo atto. Io ribadisco che generalmente io cercavo di fare quello che occorreva svolgere per il paziente. Nel caso di specie non rammento. Mi ricordo che forse una di quelle notti mi ero addormentato per una mezzora dato che una collega aveva dovuto sostituirmi quando un paziente ha suonato il campanello.(cfr. verbale di interrogatorio 24 ottobre 2007 dellaccusato, AI 22, pag. 3 e 4).
Al dibattimento il prevenuto ha dichiarato che nel periodo in oggetto era piuttosto stressato e stanco. Di notte egli doveva occuparsi di 30 pazienti da solo.
Egli ha affermato di non ricordare di aver riferito al collega __________ che non era sua intenzione girare il paziente __________: potrebbe anche averlo detto, ma ciò non significa ancora che abbia poi messo in pratica concretamente questo proposito. In effetti, a suo dire, una simile dichiarazione deve essere interpretata come uno sfogo a livello verbale, una provocazione che è rimasta tale. Egli ha assicurato di avere sempre agito in maniera professionale e non intravede alcun motivo per il quale avrebbe dovuto contravvenire ai suoi obblighi e omettere di mobilizzare la vittima.
9. Per lart. 125 cpv. 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute duna persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito dufficio (cpv. 2).
Nella versione attuale, in vigore dall1. gennaio 2007, il reato è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il reato può essere adempito anche attraverso unomissione.
Affinché si possa giungere ad una condanna è indispensabile che vengano soddisfatti tre requisiti: il ferimento di una persona, la negligenza ed legame di causalità tra questa e la lesione. Per determinare se delle lesioni colpose costituiscono delle lesioni gravi occorre riferirsi ai presupposti previsti dallart. 122 CPS (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997,
n. 3 ad art. 125 CPS).
Nella fattispecie i flitteni riscontrati sui talloni della vittima (il decreto tiene in considerazione solo questi) rappresentano indubbiamente una lesione corporale. La loro intensità non è tale da poterli caratterizzare come gravi, per cui entra in considerazione solo il primo capoverso dellart. 125 CPS.
10. Giusta lart. 12 cpv. 3 CPS (corrispondente allart. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per unimprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. Limprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se lagente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per lesioni colpose presuppone dunque una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto.
Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti lagente avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid.2.1 pag. 284, 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid.7a/bb, pag. 17).
Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare incidenti.
Stabilire lesistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza ed il ferimento di una persona tuttavia, come accennato, non basta: la condotta dellimputato e le lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se questultimo ne costituisce la"conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure levento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dellevento (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag. 7, DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità naturale è data se la violazione delle norme di condotta dellarte medica da parte dellimputato risulta essere una condizione necessaria per lincidente, anche se non costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre levento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 130 consid. 6a). Laccertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dellarbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice di merito non abbia misconosciuto il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).
La causalità naturale deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dellagente fosse idoneo, secondo landamento ordinario delle cose e lesperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che levento verificatosi fosse prevedibile da parte dellagente (DTF 130 IV 17 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che lautorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213).
Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e levento può essere interrotto e lagente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente a spezzare il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare lorigine più probabile ed immediata dellevento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dellagente (DTF 130 IV 7 consid.3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
Oltre alla prevedibilità dellevento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre valutare se in caso di comportamento corretto dellagente levento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui basta la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza fosse evitabile: in questo senso levento è imputabile allagente soltanto se, qualora questultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, levento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).
11. Nella fattispecie non solo questi presupposti non sono adempiuti, ma mancano addirittura le basi per poter addebitare allimputato un comportamento contrario ai suoi doveri professionali.
In primo luogo - fatto di per sé risolutivo di causa - listruttoria non ha permesso di dimostrare che il signor ACCU 1 ha effettivamente messo in pratica quanto da lui dichiarato ad __________. Le dichiarazioni di questultimo, se ritenute fedefacenti, potrebbero unicamente attestare che limputato ha pronunciato la frase controversa, ma nulla più. Essa costituisce una testimonianza indiretta ed ha un valore probatorio di portata molto limitata. Si tratta di un mero indizio che necessita di ulteriori supporti per poter fungere da base per una sentenza di condanna.
A questo proposito va osservato come latteggiamento del teste faccia sorgere dubbi sulla sua affidabilità. In effetti nel primo interrogatorio egli ha tralasciato scientemente di dire agli inquirenti che limputato gli avrebbe confidato di non aver proceduto alla mobilitazione del paziente e se ne è ricordato solo quando è stato chiamato una seconda volta a deporre proprio su questa questione. Quale giustificazione del suo modo dagire egli ha candidamente affermato: Non dissi questo in polizia in quanto non mi era stato chiesto nello specifico e forse sbagliando non lho detto perché non lho ritenuto sufficientemente importante. (cfr. verbale di interrogatorio 11 gennaio 2008 di __________, AI 28, pag. 3).
A fronte di un simile comportamento vi sono due sole ipotesi: o il signor __________ ha voluto proteggere il collega fintanto che è stato possibile, oppure egli ha concordato una versione con il medico responsabile per tutelare la posizione di questultimo. Malauguratamente non sussistono elementi a sufficienza per poter sgomberare il campo da ogni perplessità e propendere a favore di una delle due supposizioni, così da poter fare completo affidamento sulle rivelazioni del testimone.
In secondo luogo non è nemmeno stato provato che linsorgere dei flitteni, rispettivamente il loro repentino aggravamento, sia dovuto a delle omissioni attribuibili al prevenuto.
Agli atti non vi è alcun tipo di perizia sulle cause delle lesioni. Le dichiarazioni del dott. __________ attestano soltanto che nel periodo dal 22 al 24 novembre 2008 questi ha preso in considerazione, quale possibile causa dellimprovvisa manifestazione delle necrosi, le mancate cure da parte dellinfermiere notturno (cfr. verbale di interrogatorio 24 ottobre 2007 dellaccusato, AI 22, pag. 4). Neppure lui, però, si è spinto sino al punto di sostenere che tra i due eventi vi è con grande verosimiglianza un legame causale. Si tratta di mere ipotesi. Questo è confermato pure dal fatto che durante la sua verbalizzazione egli ha poi esposto altre supposizioni in merito allorigine delle ferite:() Preciso comunque che a mio modo di vedere ha contribuito molto alla formazione di queste lesioni latteggiamento del paziente spingendo il piede - data laltezza - contro la sponda del letto. A mio modo di vedere lassenza di posizionamento avrebbe potuto comportare, visto la magrezza del paziente, anche lo sviluppo di decubiti a livello del sacro o nei trocanteri, ciò che non è avvenuto.eA domanda dellavv. __________ rispondo che linsorgere dellinfezione accompagnato alla somministrazione di sedativi può avere temporaneamente peggiorato la situazione clinica del paziente.(cfr. verbale di interrogatorio 24 ottobre 2007 del dott. __________, AI 18, pag. 7).
Il dott. __________, che aveva redatto il certificato medico 11 gennaio 2006 allegato alla denuncia asserendo:Beim ersten Besuch am 19 Dezember 2005 fanden sich an beiden Fersen sowie der linken Grosszehe an der Endphalanx schwarz nekrotisch bedekte Dekubitalulzera, welche mit grösster Wahrscheinlichkeit auf pflegerische Probleme im zuletzt besuchten Pflegeheim hindeuten.(AI 1), ha scritto alla Sostituto Procuratore Pubblico in data 18 maggio 2005 affermando che pur essendo a suo avviso le ulcere state causate da una mancata mobilizzazione, egli non può esprimersi in alcun modo su quelle che sono state le condizioni di cura presso la Clinica __________, non avendo nessuna conoscenza di quanto avvenuto in quellistituto (AI 13).
In data 21 maggio 2007 il dott. __________ stesso, dopo aver precisato: Insbesondere sind mir die Umstände, welche zu diesen Ulzera geführt hatten nur indirekt bekannt., ha prodotto un estratto da un manuale di medicina (Pflege Heute, Verlag Urban & Fischer, 2001, AI 14) dal quale risulta che vi possono essere più fattori di rischio che portano allo sviluppo di piaghe da decubito. Dalla documentazione emerge pure che i flitteni al tallone si possono sviluppare anche quando il paziente è seduto, non solo quando è sdraiato. Inoltre gli schemi ivi contenuti evidenziano come in caso di mancata mobilizzazione di un paziente che si trova sulla schiena vi siano altri punti problematici oltre ai talloni.
Oltre a ciò va puntualizzato come, non essendoci agli atti alcuna informazione precisa su come veniva seguito il paziente durante la giornata, non si può escludere che vi siano state delle carenze di cura nelle ore diurne a cui potrebbero essere imputate le lesioni.
Non va poi dimenticato come la presenza di flitteni era già stata constatata prima della notte del 22 novembre 2005 e come non sia stato possibile definire se il decorso che essi hanno avuto sia normale o se abbia effettivamente subito una brusca accelerata nei giorni qui presi in esame. In effetti anche dopo queste tre notti essi, nonostante la presumibile mobilizzazione corretta da parte degli infermieri, sostanziata con la compilazione del modulo Foglio di sorveglianza decubiti (AI 4), sono peggiorati ulteriormente. Inoltre, nessun dato permette di sapere con una certa approssimazione di valore scientifico quale era lo stadio delle piaghe prima del 22 novembre 2005, quale era al 24 e al 25 novembre 2005 e quale lo è stato nei giorni seguenti.
In base a quanto precede rimangono aperte troppe questioni per poter concludere con certezza o perlomeno con la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza, che lomissione (non provata) attribuita al prevenuto abbia provocato un peggioramento delle ferite al piede della parte civile
12. Non essendo provato né che il prevenuto abbia effettivamente omesso di spostare regolarmente il signor __________ nelle notti dal 22 al 24 novembre 2005, né che le lesioni siano peggiorate a seguito della mancata mobilizzazione, il signor ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, deve essere prosciolto dallaccusa di lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto daccusa del 18 febbraio 2008.
Di conseguenza la tassa e le spese sono accollati allo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 125 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 665/2008 del 18 febbraio 2008;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 270.00 spese giudiziarie
fr.570.00totale