Dispositiv
- alla multa di fr. 400.-- (quattrocento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--; comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.8
DA 4442/2007
Bellinzona
19 agosto 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, fra il 28 marzo e il 13 aprile 2007, favorito il soggiorno illegale in Svizzera della ex moglie __________ ospitandola presso il suo appartamento a __________ benché fosse a conoscenza del divieto di entrata emanato a carico di questultima dalla competente autorità amministrativa e valido dal 22 febbraio 2007 al 12 dicembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto daccusa del 13 dicembre 2007 n. 4442/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.--, corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 dicembre 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 19 agosto 2008, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale espone la vicenda che lo ha condotto ad ospitare la ex-moglie per il periodo in questione, sottolineando come non abbia avuto alternativa, visto il carattere particolarmente problematico della donna. Inoltre precisa che poche ore dopo il suo arrivo presso lappartamento di via __________, ella ha chiamato la polizia, che, dopo averla interrogata, lha riconsegnata a lui. Pertanto le autorità sono state da subito informate della presenza in Svizzera della signora e non è a suo avviso corretto condannarlo per questo. Chiede che si tenga conto dei fatti nel loro complesso e che, se possibile, lo si prosciolga;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 vLDDS, 116 LStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali, caso lieve, art. 116 cpv. 2 LStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4442/2007 del 13 dicembre 2007;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.400.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr.770.00totale