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10.2008.73

Colpire con un calcio il parafango di una vettura di proprietà di una terza persona

Ticino · 2008-06-25 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto                     dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 304/2008 di data 28 gennaio 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del 28 gennaio 2008.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico ACCU 1

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.                           200.-totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del 28 gennaio 2008.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico ACCU 1

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.                           200.-totale

E. 2 Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del 28 gennaio 2008. carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per ripetibili. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese               a carico ACCU 1 fr.                            100.-          tassa di giustizia fr.                            100.-          spese giudiziarie fr.                           200.- totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.73

DA 304/2008

Bellinzona

25 giugno 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         danneggiamento

per avere, il __________ a __________, colpito con un calcio (recte: con un calcio o una ginocchiata) il parafango anteriore della vettura __________ condotta da LESA 1, cagionando conseguentemente danni per un importo imprecisato;

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto                     dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 304/2008 di data 28 gennaio 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del 28 gennaio 2008.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico ACCU 1

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.                           200.-totale