Dispositiv
- guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per avere, a __________, condotto lautofurgone __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato;
- infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, circolando con lautofurgone surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h, infranto il vigente limite di 80 km/h; condanna ACCU 1,
- alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- alla multa di fr. 300.00 (trecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento). Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.300.00multa fr. 150.00 tassa di giustizia fr. 250.00 spese giudiziarie fr.700.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.70
DA 432/2008
Bellinzona
14 agosto 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di
1. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto lautofurgono __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dallart. 95 cifra 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con lautofurgone surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h. malgrado il vigente limite di 80 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. b, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 4 febbraio 2008 n. 432/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'200.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 agosto 2008, al quale ha preso parte limputato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale afferma che senzaltro andava a quasi novanta, e che non ha creato lincidente: in effetti, non è stato lui ad uscire dalla corsia demarcata con la doppia linea, bensì il signor LESA 2 che lha oltrepassata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di:
1.1. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per avere,
a __________,
condotto lautofurgono __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato?
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per avere,
a __________,
circolando con lautofurgone surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ targata __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso?
2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2, 90 cifra 1 in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC; 6 cifra 2 CEDU; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di:
1. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per avere,
a __________,
condotto lautofurgone __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 25.08.2005 per un periodo indeterminato;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere,
a __________,
circolando con lautofurgone surriferito alla velocità da lui stesso ammessa in circa 90 Km/h, infranto il vigente limite di 80 km/h;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale