Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 300.00 (trecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 100.00 (cento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento); comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1: fr.100.00multa fr. 150.00 tassa di giustizia fr. 150.00 spese giudiziarie fr.400.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.65
DA 498/2008
Bellinzona
26 giugno 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione senza assicurazione RC
fatti avvenuti a Riva San Vitale il 14 novembre 2007;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto daccusa dell 11 febbraio 2008 n. 498/2008 delAINQ 1che propone la condanna:
1.Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.00 (mille).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2008;
indetto il dibattimento 26 giugno 2008, al quale hanno preso parte limputato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
rilevato su indicazione del giudice, che le imputazioni in realtà sono tre, e preso atto che il difensore ha ammesso questa particolarità senza sollevare particolari censure;
sentito il difensore, avv. DI 1, il quale rileva leccezionalità della fattispecie, specificando che si è trattato di ununica circostanza, dovuta ad una situazione di estrema urgenza (i militari ai quali era stato concesso in uso il fondo sul quale si trovava il magazzino B della ditta __________, avevano immediata necessità di spostare del materiale), nella quale il suo assistito ha agito senza riflettere; che il tragitto percorso è stato molto breve (30 m al massimo); e che allepoca non era nelloperatività della ditta __________ eseguire spostamenti con il muletto dal magazzino A, dove lavorava il prevenuto, e il magazzino B (sito al di là della strada pubblica); anzi, tale stabile non veniva praticamente usato dalla ditta __________, ma, sia pure solo parzialmente, era affittato a terzi. In conclusione, il difensore chiede il proscioglimento dal capo di imputazione di cui allart. 96 cifra 2 LCStr. e una massiccia riduzione della pena per quanto riguarda il reato di circolazione senza targhe e licenza di condurre; in via subordinata una massiccia riduzione della pena;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di aver agito in modo impulsivo e che è comunque stato molto attento nel transitare sulla strada pubblica;
posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1.È ACCU 1, autore colpevole di circolazione senza licenza di circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC di cui all'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,
per avere,
a Riva San Vitale il 14 novembre 2007,
condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di circolazione senza licenza di circolazione, senza targhe e senza assicurazione RC, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.,
per avere,
a Riva San Vitale il 14 novembre 2007,
condotto la macchina semovente Daewoo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 300.00 (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.00 (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr.100.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale