Sachverhalt
raccontato da ACCU 1 è stato confermato dagli altri accusati ACCU 6, ACCU 5, ACCU 4 e ACCU 2 (verbale dibattimento, pag. 7-8).
Dal canto suo ACCU 3 non ha saputo aggiungere nulla a quanto già riferito in polizia, sottolineando di essere giunto da solo alla Stampa quando la manifestazione volgeva al termine.
Tutti gli accusati ribadiscono la loro estraneità ai graffiti, sottolineando che nessuno di loro comprende la lingua basca e conseguentemente non è in grado di capire il significato di gran parte delle scritte apparse sui muri del carcere. Tutti concordano ancora una volta che a muoverli nella trasferta alla Stampa è stato unicamente un sentimento di solidarietà verso i prigionieri, completamente avulso da ogni idea di creare danni e/o imbrattare muri. Insomma, proprio allimmagine di quanto pacificamente avvenuto in occasione dei due precedenti capodanni. Limbrattatura dei muri è dovuta, a loro dire, a uniniziativa autonoma dei baschi, non condivisa né comunicata agli altri partecipanti, i quali si sono trovati davanti al fatto compiuto.
Da osservare che i soli accusati ad aver parlato con i baschi presso il CSOA sono ACCU 1 e ACCU 6. Il primo ha dichiarato che queste persone, pur non essendogli parse chiuse, facevano piuttosto gruppo a sé; il secondo invece, che parlando con loro ha tratto limpressione che non avessero alcuna voglia di discutere con lui (verbale dibattimento, pag. 7).
N. Laccusa ha chiesto la conferma dei decreti daccusa con la pena di 10 aliquote giornaliere e la multa, rimettendosi al giudizio del giudice per quanto attiene allammontare delle aliquote. Confermata è altresì la domanda di condanna degli accusati in solido al risarcimento del danno quantificato in CHF 774.70.
La difesa postula di contro il pieno proscioglimento degli accusati.
Consideratoin diritto
1. Per lart. 260 CPchiunque partecipa ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Il bene protetto non è la persona né il patrimonio, bensì la tranquillità pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed il sentimento di sicurezza fondato sulla fiducia comune nella sicurezza del diritto e nel perdurare della convivenza pacifica della collettività (Fiolka, BSK, n. 3 ad intro art. 258 CP).
1.1 Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato richiede la presenza di tre elementi:
- un assembramento pubblico (1.2);
- uno o più atti di violenza collettiva, a valere come condizione oggettiva di
punibilità (1.3);
- un comportamento punibile del singolo partecipante (1.4).
1.2 Lassembramento ai sensi dellart. 260 CP consiste nella riunione di un numero più o meno elevato di persone. Secondo dottrina e giurisprudenza, è indispensabile che il gruppo di persone appaia esteriormente, ovvero agli occhi di un osservatore neutrale, come una forza unita animata da un comune obiettivo, o quanto meno da un comune spirito. Tanto che il suddetto gruppo venga percepito come ununica e sola entità agente (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol.II, n. 1 ad art. 260;Stratenwerth/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, 6a ed., Berna 2008, pag. 197, n. 22; DTF 124 IV 271 consid.2b, 108 IV 34 consid. 1a). Con riferimento alla natura pubblica dellassembramento, la giurisprudenza ha precisato che questa non è esclusa dal fatto che la folla possa essersi formata o aver attraversato un luogo privato, ma è certamente necessario che si dispieghi in luoghi che rendano possibile la libera aggregazione di nuove persone (DTF 124 IV 271 consid. 2 b, 108 IV 34 consid. 1 a, 176 consid. 4). Lassembramento pubblico deve, inoltre, essere dominato da una volontà comune di perturbare o quanto meno minacciare la tranquillità pubblica, pur non essendo rilevante se il desiderio di turbativa sussista fin dallinizio o sia il frutto di una degenerazione dei comportamenti di un gruppo di persone inizialmente con intenzioni pacifiche (Stratenwerth/ Bommer, ibidem; DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a). Su questo aspetto va osservato che nel caso in cui lassembramento dovesse perdere compattezza e suddividersi in sottogruppi, pur mantenendo omogeneità nelle modalità degli atti di violenza, si deve ritenere che lassembramento iniziale persista. Per contro, qualora soltanto una minoranza partecipi agli atti di violenza, occorre ritenere che lassembramento iniziale sia venuto meno. In questo caso deve essere esaminato se questa minoranza possa, a sé stante, assurgere a assembramento nel senso dellart. 260 CP (Fiolka, op. cit., n. 20 e n. 33 ad art. 260 CP).
1.3 Strettamente legato allo spirito o allintenzione di turbare la pace pubblica, è il secondo elemento caratterizzante il reato di sommossa, vale a dire la violenza collettiva, la quale è qualificata dalla giurisprudenza come condizione obbiettiva di punibilità (DTF 124 IV 271 consid.2 b, 108 IV 34 consid. 2;Corboz, op. cit. n. 6 ad art. 260 CP).La violenza presuppone unazione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente limpiego di una forza fisica particolare (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di unazione collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475 consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante unaggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie allindirizzo delle forze dellordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia per la tranquillità pubblica (Stratenwerth/Bommer, op. cit, pag. 198, n. 23;Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6 ad art. 260 CP).
In ogni caso, per rientrare nella fattispecie dellart. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dallassembramento come entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245). Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non è quindi sufficiente che luno o laltro dei partecipanti ad una manifestazione pacifica si dissoci dallassembramento dandosi alla commissione di atti di violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti appaiano agli occhi dellosservatore esterno comeTat der Menge,ossia come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti rientranti nella volontà comune, ravvisabile nellagire dellinsieme dei partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36 consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddettaTat der Menge, interpretato alla luce dellesigenza, posta dalla legge, di atti di violenzacommessi collettivamente,conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti allassembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito, lanimus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3° ed., Zurigo 2004, pag. 182;Fiolka, op. cit., n. 32 ad art. 260 CP).
1.4 Lultimo degli elementi oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione allassembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento. Basta che, oggettivamente, lautore venga percepito dallesterno come parte integrante, seppur inerte, dellassembramento e non come un semplice spettatore passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV 271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3).
Da quanto precede si deduce che laratiodella punibilità della semplice partecipazione allassembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti minacciosi e perpetrare violenze che individualmente non verrebbero commesse. Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta irreprensibile (cfr. ancheRep. 1975, pag. 73 e segg., pag. 80).
È tuttavia lecito chiedersi, conStratenwerth/Bommer(op. cit., pag. 199-200, n. 24) eFiolka(op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio, né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione.
2. Al riguardo, il distinguo tra una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come partecipante allassembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile anche attraverso lanalisi dellelemento soggettivo del reato. Il reato di sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche senza commettere in prima persona violenza alcuna (Donatsch/ Wohlers, op. cit, pag. 181;Trechsel, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP;Stratenwerth/Bommer, op. cit., pag. 200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di violenza siano per lui prevedibili (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b).
3. Al dibattimento laccusa ha anzitutto posto laccento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime nellimpossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura del carcere ed a richiedere lintervento della polizia, la quale, per lo stesso motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo dellidentità dei partecipanti. Sostiene poi laccusa che i danneggiamenti (imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute (baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti. Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa.
4. Di parere avverso la difesa che evidenzia la manifesta sproporzione tra lentità dei fatti sottoposti a giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi dellart. 260 CP, data lassenza di ogni apparenza di minaccia per la pace pubblica. Richiamandosi aFiolka(BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle 01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è quella che ci si aspetta dinnanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica. Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso recepito dalla giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe comunque ricondotta al fatto di pochi, allagire di un sottogruppo, aggregatosi con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue. Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo mai hanno condiviso latteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di proscioglimento.
5. In concreto andrebbe verificato se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità pubblica nel senso dellart. 260 CP (laddove il bene protetto non è la proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata dallaccusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un locale commerciale vuoto, commettere depredazioni, stappare i soffitti ribassati, bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto daccusa. Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive devono essere accolte già per altre ragioni.
6. Nemmeno laccusa contesta che le scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del resto gli stessi accusati allunisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono allopera gli imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray, essendo a loro perfettamente estranea lidea di realizzare scritte sui muri.
7. Lart. 260 CP esige la presenza, ravvisabile dallosservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da un diverso scopo: quello difare un po di festa a beneficio dei detenuti(ACCU 6), difar sapere ai detenuti che cè solidarietà nei loro confronti(ACCU 4), diportare un saluto ai detenuti(ACCU 3), difare gli auguri ai carcerati(R__________), diportare un segno di solidarietà e sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone che hanno agito con il solo scopo di arricchirsi(O__________), diportare una forma di solidarietà(ACCU 5), diportare solidarietà morale alle persone rinchiuse in una gabbia(S__________) (verbali polizia). Sulla base di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti. Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può cogliere limpressione di avere davanti a sé un gruppo (più che unassembramento). Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (vè comunque da credere che fossero ben pochi trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno limmagine colta dallosservatore esterno.
8. Le imbrattature dei muri del carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare limpressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, allarrivo ed alla partenza dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri. Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo nelle fasi immediatamente precedenti labbandono dei luoghi i filmati mostrano una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare limmagine di una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3) imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove allepoca si trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi potessero essere visti dagli altri nellatto di imbrattare i box. Tutto questo per dire che dai filmati non si ha mai limpressione che questi atti di singoli partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati dagli altri, fra cui gli accusati.
9. La logica impone di ritenere che il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dallinizio uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso, diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura) adatto allo scopo.
Si assiste così a due collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dallinizio: gli uni pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare, questa andrebbe vista al limite in relazione alloperato dei cittadini baschi, non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che lagire di questi ultimi non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dellassembramento pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza sufficiente, come invece vorrebbe laccusa, dedurre tale prevedibilità dal fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche lelemento soggettivo del reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti.
10. Lesito del presente processo riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di ingiustizia. Laccusa ha voluto punire persone che sono state prosciolte. Non ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti. Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica.
A ciò si aggiunge il singolare caso di P__________. Citato e sollecitato a comparire per linterrogatorio di polizia egli non si è presentato. Ciononostante laccusa ha emesso il decreto daccusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P__________ viene a trovarsi condannato per una sommossa commessa da solo.
11. ACCU 6 è prosciolto dallaccusa di sommossa. Il decreto daccusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e laccusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU 6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 lammontare delle singole aliquote. Tenuto conto dellentità del danno che in sostanza, essendovi correità, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile situazione di dipendenza dallalcol, invalido, al beneficio di misure tutelari [curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine alleffetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF 100.00.
P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47, 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10;
proscioglieACCU 6,
ACCU 5,
ACCU 4,
ACCU 3,
ACCU 2,
ACCU 1,
dallaccusa di sommossa;
assegnale tasse e le spese allo Stato;
dà attoche la pronuncia di condanna di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto daccusa del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato;
condanna ACCU 6,
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF 150.00 (centocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di CHF 100.00 (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta).
comunicache la condanna di ACCU 6 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 525.00 tassa di giustizia
CHF 525.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 1050.00totale
Distinta spese a carico di ACCU 6,
CHF 100.00 multa
CHF 25.00 tassa di giustizia
CHF 25.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 150.00totale
Il Giudice: Il Segretario:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 b, 108 IV 34 consid. 2;
Corboz
, op. cit. n. 6 ad art. 260 CP).
La
violenza presuppone un’azione aggressiva contro persone o cose, ma non
necessariamente l’impiego di una forza fisica particolare (
Corboz
, op. cit., n. 7 ad art. 260 CP;
DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il
fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di un’azione
collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475
consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante
un’aggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di
armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie
all’indirizzo delle forze dell’ordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità
in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia
per la tranquillità pubblica (
Stratenwerth/Bommer
,
op. cit, pag. 198, n. 23;
Trechsel
,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6
ad art. 260 CP).
In ogni caso, per rientrare
nella fattispecie dell’art. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere
collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dall’assembramento come
entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245).
Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non
è quindi sufficiente che l’uno o l’altro dei partecipanti ad una manifestazione
pacifica si dissoci dall’assembramento dandosi alla commissione di atti di
violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti
appaiano agli occhi dell’osservatore esterno come
“Tat der Menge”,
ossia
come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti
rientranti nella volontà comune, ravvisabile nell’agire dell’insieme dei
partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione
di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36
consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddetta
“Tat der Menge”
,
interpretato alla luce dell’esigenza, posta dalla legge, di atti di violenza
“commessi
collettivamente”,
conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato
solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti
all’assembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito,
l’animus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (
Donatsch/Wohlers
, Strafrecht IV, 3°
ed., Zurigo 2004, pag. 182;
Fiolka
,
op. cit., n. 32 ad art. 260 CP).
1.4 L’ultimo degli elementi
oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione
all’assembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il
partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento.
Basta che, oggettivamente, l’autore venga percepito dall’esterno come parte
integrante, seppur inerte, dell’assembramento e non come un semplice spettatore
passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV
271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3).
Da quanto precede si deduce che
la
ratio
della punibilità della semplice partecipazione
all’assembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del
partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti
minacciosi e perpetrare violenze che individualmente non verrebbero commesse.
Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può
esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta
irreprensibile (cfr. anche
Rep
.
1975, pag. 73 e segg., pag. 80).
È tuttavia lecito chiedersi,
con
Stratenwerth/Bommer
(op.
cit., pag. 199-200, n. 24) e
Fiolka
(op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice
presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà
del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di
una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare
atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe
giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio,
né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla
Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione.
2. Al riguardo, il distinguo tra
una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come
partecipante all’assembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile
anche attraverso l’analisi dell’elemento soggettivo del reato. Il reato di
sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato
doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in
un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di
violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche
senza commettere in prima persona violenza alcuna (
Donatsch/ Wohlers
, op. cit, pag. 181;
Trechsel
, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP;
Stratenwerth/Bommer
, op. cit., pag.
200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque
necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da
altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di
violenza siano per lui prevedibili (
Corboz
,
op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b).
3. Al dibattimento l’accusa ha
anzitutto posto l’accento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di
custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime
nell’impossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura
del carcere ed a richiedere l’intervento della polizia, la quale, per lo stesso
motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo
dell’identità dei partecipanti. Sostiene poi l’accusa che i danneggiamenti
(imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito
che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati
sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli
accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute
(baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la
possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti.
Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa.
4. Di parere avverso la difesa che
evidenzia la manifesta sproporzione tra l’entità dei fatti sottoposti a
giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal
profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi
sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi
dell’art. 260 CP, data l’assenza di ogni apparenza di minaccia per la pace
pubblica. Richiamandosi a
Fiolka
(BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia
la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si
andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo
inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e
manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è
subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete
pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle
01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è
quella che ci si aspetta dinnanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di
fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica.
Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso recepito dalla
giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe
comunque ricondotta al fatto di pochi, all’agire di un sottogruppo, aggregatosi
con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue.
Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo
mai hanno condiviso l’atteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di
proscioglimento.
5. In concreto andrebbe verificato
se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente
parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben
altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno
di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità
pubblica nel senso dell’art. 260 CP (laddove il bene protetto non è la
proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di
sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive
di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in
particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che
contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata
dall’accusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa
si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e
in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un
locale commerciale vuoto, commettere depredazioni, stappare i soffitti ribassati,
bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare
bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni
del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto d’accusa.
Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive
devono essere accolte già per altre ragioni.
6. Nemmeno l’accusa contesta che le
scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del
gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del resto gli stessi
accusati all’unisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura
fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo
confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono all’opera gli
imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con
il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con
nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato
dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano
recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray,
essendo a loro perfettamente estranea l’idea di realizzare scritte sui muri.
7. L’art. 260 CP esige la presenza,
ravvisabile dall’osservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete
pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da
un diverso scopo: quello di
“fare un po’ di festa a beneficio dei detenuti”
(ACCU
6), di
“far sapere ai detenuti che c’è solidarietà nei loro confronti”
(ACCU
4), di
“portare un saluto ai detenuti”
(ACCU 3), di
“fare gli auguri
ai carcerati”
(R__________), di
“portare un segno di solidarietà e
sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone
che hanno agito con il solo scopo di arricchirsi”
(O__________), di
“portare
una forma di solidarietà”
(ACCU 5), di
“portare solidarietà morale alle
persone rinchiuse in una gabbia”
(S__________) (verbali polizia). Sulla base
di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario
cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti.
Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti
alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può
cogliere l’impressione di avere davanti a sé un gruppo (più che un
“assembramento”
).
Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità
stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta
mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai
qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (v’è comunque da
credere che fossero ben pochi trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo
non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso
atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e
nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli
gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di
cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è
mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti
immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno
l’immagine colta dall’osservatore esterno.
8. Le imbrattature dei muri del
carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini
baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare
l’impressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono
insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, all’arrivo ed alla partenza
dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano
dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri.
Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al
momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già
realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi
di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo
nelle fasi immediatamente precedenti l’abbandono dei luoghi i filmati mostrano
una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili
singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche
perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di
non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano
collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare l’immagine di
una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due
imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3)
imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove all’epoca si
trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi
potessero essere visti dagli altri nell’atto di imbrattare i box. Tutto questo
per dire che dai filmati non si ha mai l’impressione che questi atti di singoli
partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati
dagli altri, fra cui gli accusati.
9. La logica impone di ritenere che
il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso
molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dall’inizio
uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta
politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua
azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso,
diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente
organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura)
adatto allo scopo.
Si assiste così a due
collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo
nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dall’inizio: gli uni
pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di
violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare,
questa andrebbe vista al limite in relazione all’operato dei cittadini baschi,
non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che l’agire di questi ultimi
non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dell’assembramento
pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a
nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai
cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza
sufficiente, come invece vorrebbe l’accusa, dedurre tale prevedibilità dal
fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone
che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche l’elemento soggettivo del
reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti.
10. L’esito del presente processo
riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di
ingiustizia. L’accusa ha voluto punire persone che sono state prosciolte. Non
ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno
per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano
noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video
sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti.
Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica.
A ciò si aggiunge il singolare
caso di P__________. Citato e sollecitato a comparire per l’interrogatorio di
polizia egli non si è presentato. Ciononostante l’accusa ha emesso il decreto
d’accusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto
di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P__________ viene a trovarsi
condannato per una sommossa commessa da solo.
11. ACCU 6 è prosciolto dall’accusa
di sommossa. Il decreto d’accusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi
confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la
pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e
l’accusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10
aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU
6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni
finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 l’ammontare delle
singole aliquote. Tenuto conto dell’entità del danno che in sostanza, essendovi
correità, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita
anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile
situazione di dipendenza dall’alcol, invalido, al beneficio di misure tutelari
[curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine all’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena
di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF
100.00.
P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47,
144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10;
proscioglie
ACCU 6
,
ACCU 5
,
ACCU 4
,
ACCU 3
,
ACCU 2
,
ACCU 1
,
dall’accusa di sommossa;
assegna
le tasse e le spese allo
Stato;
dà atto
che la pronuncia di condanna
di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto d’accusa
del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato;
condanna ACCU 6
,
1. alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF
150.00 (centocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di CHF 100.00
(cento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta).
comunica
che la condanna di ACCU 6 sarà
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 525.00 tassa
di giustizia
CHF 525.00 spese
giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 1’050.00
totale
Distinta spese a carico di ACCU 6,
CHF 100.00 multa
CHF 25.00 tassa di giustizia
CHF 25.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 150.00
totale
Il Giudice: Il
Segretario:
E. 4 e ACCU 2 (verbale dibattimento, pag. 7-8).
Dal canto suo ACCU 3 non ha saputo aggiungere nulla a quanto già riferito in polizia, sottolineando di essere giunto da solo alla Stampa quando la manifestazione volgeva al termine.
Tutti gli accusati ribadiscono la loro estraneità ai graffiti, sottolineando che nessuno di loro comprende la lingua basca e conseguentemente non è in grado di capire il significato di gran parte delle scritte apparse sui muri del carcere. Tutti concordano ancora una volta che a muoverli nella trasferta alla Stampa è stato unicamente un sentimento di solidarietà verso i prigionieri, completamente avulso da ogni idea di creare danni e/o imbrattare muri. Insomma, proprio allimmagine di quanto pacificamente avvenuto in occasione dei due precedenti capodanni. Limbrattatura dei muri è dovuta, a loro dire, a uniniziativa autonoma dei baschi, non condivisa né comunicata agli altri partecipanti, i quali si sono trovati davanti al fatto compiuto.
Da osservare che i soli accusati ad aver parlato con i baschi presso il CSOA sono ACCU 1 e ACCU 6. Il primo ha dichiarato che queste persone, pur non essendogli parse chiuse, facevano piuttosto gruppo a sé; il secondo invece, che parlando con loro ha tratto limpressione che non avessero alcuna voglia di discutere con lui (verbale dibattimento, pag. 7).
N. Laccusa ha chiesto la conferma dei decreti daccusa con la pena di 10 aliquote giornaliere e la multa, rimettendosi al giudizio del giudice per quanto attiene allammontare delle aliquote. Confermata è altresì la domanda di condanna degli accusati in solido al risarcimento del danno quantificato in CHF 774.70.
La difesa postula di contro il pieno proscioglimento degli accusati.
Consideratoin diritto
1. Per lart. 260 CPchiunque partecipa ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Il bene protetto non è la persona né il patrimonio, bensì la tranquillità pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed il sentimento di sicurezza fondato sulla fiducia comune nella sicurezza del diritto e nel perdurare della convivenza pacifica della collettività (Fiolka, BSK, n. 3 ad intro art. 258 CP).
1.1 Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato richiede la presenza di tre elementi:
- un assembramento pubblico (1.2);
- uno o più atti di violenza collettiva, a valere come condizione oggettiva di
punibilità (1.3);
- un comportamento punibile del singolo partecipante (1.4).
1.2 Lassembramento ai sensi dellart. 260 CP consiste nella riunione di un numero più o meno elevato di persone. Secondo dottrina e giurisprudenza, è indispensabile che il gruppo di persone appaia esteriormente, ovvero agli occhi di un osservatore neutrale, come una forza unita animata da un comune obiettivo, o quanto meno da un comune spirito. Tanto che il suddetto gruppo venga percepito come ununica e sola entità agente (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol.II, n. 1 ad art. 260;Stratenwerth/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, 6a ed., Berna 2008, pag. 197, n. 22; DTF 124 IV 271 consid.2b, 108 IV 34 consid. 1a). Con riferimento alla natura pubblica dellassembramento, la giurisprudenza ha precisato che questa non è esclusa dal fatto che la folla possa essersi formata o aver attraversato un luogo privato, ma è certamente necessario che si dispieghi in luoghi che rendano possibile la libera aggregazione di nuove persone (DTF 124 IV 271 consid. 2 b, 108 IV 34 consid. 1 a, 176 consid. 4). Lassembramento pubblico deve, inoltre, essere dominato da una volontà comune di perturbare o quanto meno minacciare la tranquillità pubblica, pur non essendo rilevante se il desiderio di turbativa sussista fin dallinizio o sia il frutto di una degenerazione dei comportamenti di un gruppo di persone inizialmente con intenzioni pacifiche (Stratenwerth/ Bommer, ibidem; DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a). Su questo aspetto va osservato che nel caso in cui lassembramento dovesse perdere compattezza e suddividersi in sottogruppi, pur mantenendo omogeneità nelle modalità degli atti di violenza, si deve ritenere che lassembramento iniziale persista. Per contro, qualora soltanto una minoranza partecipi agli atti di violenza, occorre ritenere che lassembramento iniziale sia venuto meno. In questo caso deve essere esaminato se questa minoranza possa, a sé stante, assurgere a assembramento nel senso dellart. 260 CP (Fiolka, op. cit., n. 20 e n. 33 ad art. 260 CP).
1.3 Strettamente legato allo spirito o allintenzione di turbare la pace pubblica, è il secondo elemento caratterizzante il reato di sommossa, vale a dire la violenza collettiva, la quale è qualificata dalla giurisprudenza come condizione obbiettiva di punibilità (DTF 124 IV 271 consid.2 b, 108 IV 34 consid. 2;Corboz, op. cit. n. 6 ad art. 260 CP).La violenza presuppone unazione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente limpiego di una forza fisica particolare (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di unazione collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475 consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante unaggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie allindirizzo delle forze dellordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia per la tranquillità pubblica (Stratenwerth/Bommer, op. cit, pag. 198, n. 23;Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6 ad art. 260 CP).
In ogni caso, per rientrare nella fattispecie dellart. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dallassembramento come entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245). Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non è quindi sufficiente che luno o laltro dei partecipanti ad una manifestazione pacifica si dissoci dallassembramento dandosi alla commissione di atti di violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti appaiano agli occhi dellosservatore esterno comeTat der Menge,ossia come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti rientranti nella volontà comune, ravvisabile nellagire dellinsieme dei partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36 consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddettaTat der Menge, interpretato alla luce dellesigenza, posta dalla legge, di atti di violenzacommessi collettivamente,conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti allassembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito, lanimus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3° ed., Zurigo 2004, pag. 182;Fiolka, op. cit., n. 32 ad art. 260 CP).
1.4 Lultimo degli elementi oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione allassembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento. Basta che, oggettivamente, lautore venga percepito dallesterno come parte integrante, seppur inerte, dellassembramento e non come un semplice spettatore passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV 271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3).
Da quanto precede si deduce che laratiodella punibilità della semplice partecipazione allassembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti minacciosi e perpetrare violenze che individualmente non verrebbero commesse. Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta irreprensibile (cfr. ancheRep. 1975, pag. 73 e segg., pag. 80).
È tuttavia lecito chiedersi, conStratenwerth/Bommer(op. cit., pag. 199-200, n. 24) eFiolka(op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio, né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione.
2. Al riguardo, il distinguo tra una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come partecipante allassembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile anche attraverso lanalisi dellelemento soggettivo del reato. Il reato di sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche senza commettere in prima persona violenza alcuna (Donatsch/ Wohlers, op. cit, pag. 181;Trechsel, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP;Stratenwerth/Bommer, op. cit., pag. 200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di violenza siano per lui prevedibili (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b).
3. Al dibattimento laccusa ha anzitutto posto laccento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime nellimpossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura del carcere ed a richiedere lintervento della polizia, la quale, per lo stesso motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo dellidentità dei partecipanti. Sostiene poi laccusa che i danneggiamenti (imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute (baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti. Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa.
4. Di parere avverso la difesa che evidenzia la manifesta sproporzione tra lentità dei fatti sottoposti a giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi dellart. 260 CP, data lassenza di ogni apparenza di minaccia per la pace pubblica. Richiamandosi aFiolka(BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle 01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è quella che ci si aspetta dinnanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica. Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso recepito dalla giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe comunque ricondotta al fatto di pochi, allagire di un sottogruppo, aggregatosi con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue. Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo mai hanno condiviso latteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di proscioglimento.
5. In concreto andrebbe verificato se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità pubblica nel senso dellart. 260 CP (laddove il bene protetto non è la proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata dallaccusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un locale commerciale vuoto, commettere depredazioni, stappare i soffitti ribassati, bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto daccusa. Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive devono essere accolte già per altre ragioni.
6. Nemmeno laccusa contesta che le scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del resto gli stessi accusati allunisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono allopera gli imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray, essendo a loro perfettamente estranea lidea di realizzare scritte sui muri.
7. Lart. 260 CP esige la presenza, ravvisabile dallosservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da un diverso scopo: quello difare un po di festa a beneficio dei detenuti(ACCU 6), difar sapere ai detenuti che cè solidarietà nei loro confronti(ACCU 4), diportare un saluto ai detenuti(ACCU 3), difare gli auguri ai carcerati(R__________), diportare un segno di solidarietà e sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone che hanno agito con il solo scopo di arricchirsi(O__________), diportare una forma di solidarietà(ACCU 5), diportare solidarietà morale alle persone rinchiuse in una gabbia(S__________) (verbali polizia). Sulla base di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti. Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può cogliere limpressione di avere davanti a sé un gruppo (più che unassembramento). Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (vè comunque da credere che fossero ben pochi trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno limmagine colta dallosservatore esterno.
8. Le imbrattature dei muri del carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare limpressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, allarrivo ed alla partenza dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri. Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo nelle fasi immediatamente precedenti labbandono dei luoghi i filmati mostrano una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare limmagine di una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3) imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove allepoca si trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi potessero essere visti dagli altri nellatto di imbrattare i box. Tutto questo per dire che dai filmati non si ha mai limpressione che questi atti di singoli partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati dagli altri, fra cui gli accusati.
9. La logica impone di ritenere che il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dallinizio uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso, diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura) adatto allo scopo.
Si assiste così a due collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dallinizio: gli uni pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare, questa andrebbe vista al limite in relazione alloperato dei cittadini baschi, non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che lagire di questi ultimi non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dellassembramento pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza sufficiente, come invece vorrebbe laccusa, dedurre tale prevedibilità dal fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche lelemento soggettivo del reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti.
10. Lesito del presente processo riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di ingiustizia. Laccusa ha voluto punire persone che sono state prosciolte. Non ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti. Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica.
A ciò si aggiunge il singolare caso di P__________. Citato e sollecitato a comparire per linterrogatorio di polizia egli non si è presentato. Ciononostante laccusa ha emesso il decreto daccusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P__________ viene a trovarsi condannato per una sommossa commessa da solo.
11. ACCU 6 è prosciolto dallaccusa di sommossa. Il decreto daccusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e laccusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU 6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 lammontare delle singole aliquote. Tenuto conto dellentità del danno che in sostanza, essendovi correità, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile situazione di dipendenza dallalcol, invalido, al beneficio di misure tutelari [curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine alleffetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF 100.00.
P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47, 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10;
proscioglieACCU 6,
ACCU 5,
ACCU 4,
ACCU 3,
ACCU 2,
ACCU 1,
dallaccusa di sommossa;
assegnale tasse e le spese allo Stato;
dà attoche la pronuncia di condanna di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto daccusa del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato;
condanna ACCU 6,
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF 150.00 (centocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di CHF 100.00 (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta).
comunicache la condanna di ACCU 6 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 525.00 tassa di giustizia
CHF 525.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 1050.00totale
Distinta spese a carico di ACCU 6,
CHF 100.00 multa
CHF 25.00 tassa di giustizia
CHF 25.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 150.00totale
Il Giudice: Il Segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
Bellinzona
13 ottobre 2009
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
Il giudice Giovanni Celio assistito da Flavio Biaggi in qualità di segretario,
sedente per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 2; in aula da: DI 1)
ACCU 2
(difeso da: DI 1)
ACCU 3
(difeso da: DI 1)
ACCU 4
(difeso da: DI 1)
ACCU 5
(difeso da: DI 1)
ACCU 6
(difeso da: DI 1)
ACCU 6
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a Lugano in data 16 ottobre 2008, di comune accordo con J__________, intenzionalmente danneggiato con dei graffiti una parete della sala polivalente dellUniversità della Svizzera Italiana (danni quantificati dalla parte civile in CHF 1'500.00);
sommossa,
per avere, a Cadro, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 260 cpv. 1 CP;
richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 5 febbraio 2009 n. 534/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 800.00 (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da CHF 40.00 (quaranta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile Università della Svizzera Italiana, Lugano, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone del Ticino, in solido con i correi, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
5. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
ACCU 5
prevenuto colpevole di sommossa,
per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 260 cpv. 1 CP;
richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 10 dicembre 2008 n. 4780/2008 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 400.00 (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 40.00 (quaranta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone del Ticino, in solido con i correi, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
ACCU 4,
prevenuto colpevole di sommossa,
per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 260 cpv. 1 CP;
richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 10 dicembre 2008 n. 4778/2008 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 30.00 (trenta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone del Ticino, in solido con i correi, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
ACCU 3prevenuto colpevole di sommossa,
per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 260 cpv. 1 CP;
richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 10 dicembre 2008 n. 4779/2008 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 800.00 (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 80.00 (ottanta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone del Ticino, in solido con i correi, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
ACCU 2,
prevenuto colpevole di sommossa,
per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 260 cpv. 1 CP;
richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 10 dicembre 2008 n. 4777/2008 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 900.00 (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 90.00 (novanta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone del Ticino, in solido con i correi, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
ACCU 1,
prevenuto colpevole di sommossa,
per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 260 cpv. 1 CP;
richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 10 dicembre 2008 n. 4781/2008 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 700.00 (settecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da CHF 70.00 (settanta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone del Ticino, in solido con i correi, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente in data 21 dicembre 2008, 23 dicembre 2008, 24 dicembre 2008, 30 dicembre 2008 e 13 febbraio 2009;
rilevato che lopposizione al decreto daccusa di ACCU 6 è limitata al reato di sommossa;
indetto il pubblico dibattimento in data odierna 13 ottobre 2009, al quale hanno preso parte il AINQ 1,
e il (per tutti),,
accertate le generalità degli accusati;
sentiti gli accusati, il Procuratore Pubblico, che ha chiesto la conferma dei decreti daccusa, rimettendosi al giudice per la quantificazione delle aliquote, e la difesa, che ha postulato il proscioglimento per tutti gli imputati;
sentiti da ultimo e nuovamente gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 6autore colpevole di sommossa, per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)?
2. E ACCU 5 autore colpevole di sommossa, per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)?
3. E ACCU 4 autore colpevole di sommossa, per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)?
4. E ACCU 3 autore colpevole di sommossa, per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)?
5. E ACCU 2 autore colpevole di sommossa, per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)?
6. E ACCU 1 autore colpevole di sommossa, per avere, a __________, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura)?
7. In caso di condanna quali devono essere le rispettive pene?
8. Possono beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
9. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
10. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che laccusa ha inoltrato tempestivamente dichiarazione di ricorso in data 14 ottobre 2009. Da qui le presenti motivazioni.
Ritenutoin fatto
A. Gli accusati sono di età ed estrazione diverse; pure diversi sono i loro luoghi di residenza e le loro professioni. Ad accomunarli vi è la frequentazione, chi regolarmente chi meno, del __________ di Lugano, che nasce da un bisogno di aggregazione e da unesigenza comune di disporre, creare e autogestire degli spazi ad uso sociale, collettivo e culturale.
Gli accusati sono tutti incensurati, fatta eccezione per ACCU 1, sul quale pende una condanna del 2001 per reati della circolazione stradale.
B. La sera del 31 dicembre 2006 gli accusati si trovavano presso il CSOA a festeggiare lultimo dellanno. Vi erano con loro altre persone, fra le quali anche otto giovani provenienti dai __________ che si trovavano a Lugano per caso. Passata la mezzanotte qualcuno dei presenti lanciava lidea di spostarsi sino al penitenziario cantonale di __________ per portare un saluto ai carcerati come gesto di solidarietà nei loro confronti. La proposta veniva accolta da oltre una ventina di presenti, fra cui i baschi, sicché tutti si spostavano alla Stampa con mezzi privati.
Lidea non era nuova: in occasione dei due precedenti capodanni un gruppo di frequentatori del CSOA, fra cui gli accusati ACCU 3 e ACCU 1, già si era portato allesterno del PCT della Stampa per rivolgere un saluto e qualche canto ai prigionieri in segno di solidarietà. Il tutto si era svolto in modo pacifico e addirittura con lautorizzazione del direttore del penitenziario. Nel caso del capodanno 2006-2007 la trasferta alla Stampa non era stata prevista: lidea era nata spontaneamente nel corso della serata ed i presenti avevano deciso di aderirvi seduta stante, trovandola una buona cosa, anche in assenza di una formale autorizzazione, data comunque per scontata alla luce dellesperienza dei due anni passati.
C. Grazie a quattro videocamere collocate sulle pareti esterne del carcere, la sorveglianza è stata in grado di riprendere, almeno parzialmente, la scena, dallarrivo delle persone (ore 01:33:25, camera 1973) alla loro partenza (ore 02:00:07 camera 1973). Nelle immagini registrate su supporto DVD si possono contare 24 persone che raggiungono alla spicciolata lingresso del penitenziario (dapprima 7 persone con un cane, poi altre 7, poi 2 separatamente ed infine 8 persone).
Alle 01:30:37 (camera 1974) i partecipanti si raggruppano davanti alla cancellata che dà sul primo blocco del carcere a sud-ovest. Un giovane suona la chitarra. Più a lato altri sembrano cantare (si vedono solo di schiena). La maggior parte di loro rivolge lo sguardo verso i muri della prigione, altri più indifferenti fumano, altri ancora bevono. Lassembramento è assolutamente pacifico.
D. Alle 01:46:35 (camera 1971) alcune persone srotolano uno striscione con una scritta in lingua basca e lo espongono rivolto verso il carcere. A reggerlo vi sono due persone agli estremi. Esso è poi tolto dopo poco meno di due minuti, alle 01:48:21 (camera 1971).
E. Qualche attimo prima alle 01:48.02 (camera 1971) si può scorgere una persona che imbratta il muro dellex portineria del carcere, poco a lato dello striscione e delle altre persone, scrivendo con uno sprayIÑAKI DE JUANA IN SCIOPERO DELLA FAME! LIBERTA!.Una persona, da tergo, fotografa la scritta mentre che altri stanno a guardare in modo disinteressato. A sinistra di qualche metro da questa scritta alle 01:53:55 (camera 1971) un altro giovane sta completando con la pittura spray una grossa scrittaS.O.aggiungendo la terzaS. Le altre persone (se ne contano ca. 17) da tergo possono vedere la scritta ma non sembrano più di quel tanto interessate alla stessa. Alle 01:54:13 (camera 1958) è visibile per la prima volta lintera scrittaS.O.S..La scritta viene poi perfezionata con una seconda mano di pittura alle 01:54:32 (camera 1958). Alcuni secondi più tardi si può scorgere unaltra persona che inizia ad imbrattare il muro alla sinistra della scrittaS.O.S..Sul muro compare di lì a poco la scrittaPRESSOAK ETXERA!! GORA ETA(ore 01:55.10, camera 1974 e 01:55:37, camera 1971). Frattanto unaltra viedeocamera riprende una terza persona munita di bomboletta spray nellatto di imbrattare la parete di un box bianco (baracca) di cantiere posto a lato perpendicolarmente della ex portineria (ore 1:51:35, camera 1958). Mentre il personaggio scrive sulla parete del box ce nè un altro, incappucciato, che scatta delle fotografie (ore 01:51:53, camera 1958). Alle 01:53.22 la telecamera riprende nella zona del box di cantiere una terza persona che sta a guardare loperato delle altre due, ovvero limbrattatore ed il fotografo (camera 1958). Alle ore 01:55:10 si possono osservare due persone che stanno scrivendo sul muro dellex portineria: la prima a sinistra della scrittaS.O.S.,laltra a destra (camera 1958). Altre tre persone stanno imbrattando la parete del box (ore 01:55:29, camera 1958). Qualche secondo più tardi la videocamera inquadra la scrittaS.O.S.. Alla sua sinistra vi è una persona che sta ancora lavorando alla scrittaPRESSOAK ETXERAe si può scorgerne anche unaltra che sta lavorando alla scritta a destra rispetto aS.O.S..A lato e a tergo vi sono gli altri che stanno a guardare in atteggiamento del tutto passivo (ore: 01:55:37, camera 1971). Tutte le scritte apparse sui muri sono in lingua basca, e meglio:S.O.S., PRE S.O.S, PRIGIONER LIBERTAD, INÃKI DE JUANA IN SCIOPERO DELLA FAME! LIBERTA!, PRESSOAK ETXERA!! GORA ETA, INÃKI DE JUANA! LIBERTA! IN SCIOPERE DELLA FAME!,GORA ETA!, ESPETXEAK APURTU!, AMNISTIA ASKATASUNA!, PRESSOAK KALERA (questultima scritta appare su una parete dellattiguo nuovo carcere giudiziario La Farera). Lespressione internazionaleS.O.S.non è a sé stante, si inserisce bensì nel contesto delle altre scritte ed è opera delle stesse persone che hanno eseguito le altre scritte. Dai filmati si può inoltre osservare che i giovani che gravitano attorno alla zona del box sono al massimo cinque, mentre gli autori materiali delle scritte sul muro dellex ricevitoria sono principalmente due: un giovane con il codino ed unaltra persona con capelli folti e ricci.
F. Tra le 01:59:40 e le 02:02:30 (camera 1958 e camera 1973) tutti i presenti lasciano i luoghi transitando davanti alle scritte. In totale le telecamere riprendono 20 persone che abbandonano il punto di ritrovo. Landatura è tranquilla ed i partecipanti, come al loro arrivo, lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli gruppi al massimo di quattro persone. Alle 02:05:58 (camera 1973) la videocamera filma le auto ed il furgone basco che lasciano il parcheggio (sui punti C, D, E e F si vedano: Act. 4 e DVDCapodanno 2007 Manifestazione Molinari).
G. Ad attenderli un po più avanti vi erano due pattuglie della polizia chiamate dal personale di custodia del carcere che provvedevano a registrare le generalità dei partecipanti.
Oltre agli accusati sono stati controllati D__________ (deferito al giudice dei minorenni), A__________ (la cui posizione secondo laccusa è più grave avendo partecipato ad altri fatti di rilevanza penale estranei alla presente fattispecie, tanto che si prospetterebbe per lei un atto daccusa), F__________, S__________ (entrambi deferiti al giudice dei minorenni), O__________ (non è stato oggetto di decreto daccusa per le stesse ragioni di A__________) e P__________ (il quale non ha impugnato il decreto daccusa) tutti, salvo il P__________, sentiti in seguito nellambito dellinchiesta. Inoltre la polizia ha registrato le generalità delle otto persone provenienti dai Paesi Baschi menzionate nel rapporto di polizia a pag. 4.
H. In sede di inchiesta gli accusati, ma anche gli altri interrogati, hanno dichiarato di aver condiviso lidea di portare un saluto ai carcerati, di modo che si è formato spontaneamente il gruppo trasferitosi poi alla Stampa. Tutti hanno affermato che questa iniziativa era animata da un unico scopo, quello di fare giungere la loro solidarietà ai carcerati, come già avvenuto nei due anni precedenti. Lidea era nata al CSOA e la manifestazione era aperta a tutti i presenti, fra cui i cittadini baschi. Una volta giunti alla Stampa, tutti riferiscono di essersi limitati a cantare, fare scoppiare qualche petardo e a lanciare alcuni slogan, affermando la loro più completa estraneità alle scritte sui muri: ACCU 6 addebita i graffiti ai cittadini baschi presenti alla Stampa, che lui non conosceva e non sapeva muniti di bombolette spray. Lo stesso si è detto infastidito vedendoli imbrattare i muri (verbale 21 maggio 2007, pag. 3). ACCU 4 non è in grado di riferire chi abbia eseguito le scritte (verbale 21 maggio 2007, pag. 2). ACCU 2 ha dichiarato di aver visto le scritte e che vi era gente che vi girava intorno, ma di non avervi badato visto che la cosa non gli interessava (verbale 21 maggio 2007, pag. 2), soggiungendo:mi sono reso conto che qualcuno ha fatto queste scritte sui muri, ma non sono riuscito nemmeno a leggerle visto che sono in spagnolo. Ho pure capito che vi erano dei messaggi politici; ma come ho detto io parlavo con altri e bevevo il nostrano, disinteressandomi del resto(verbale 21 maggio 2007, pag. 3). O__________ ha riferitonon conosco le persone che hanno commesso queste scritte e nemmeno le ho viste mentre le effettuavano(verbale 21 maggio 2007, pag. 2). R__________ dichiara anchessa di non aver visto persone imbrattare i muri (verbale 21 maggio 2007, pag. 2). Medesimo discorso per A__________ (verbale 21 maggio 2007, pag. 2), ACCU 3 (verbale 21 maggio 2007, pag. 2), A__________ (verbale 21 maggio 2007, pag. 2), ACCU 1 (verbale 21 maggio 2007, pag. 2) e per ACCU 5 (verbale 11 novembre 2007, pag. 3).
I. L8 gennaio 2007 la Sezione dellesecuzione delle pene e delle misure ha sporto denuncia al Ministero Pubblico. I fatti della notte di capodanno vengono riassunti comeschiamazzi, slogan e canti istiganti la comunità carceraria ed invocanti la libertà della stessa,sparo di petardi, nonchéimbrattatura per mezzo di bombolette spray dei muri di cinta del PCT e, in particolare, della vecchia portineria PCT, del lato nord delledificio del carcere giudiziario (CG) e delle baracche di cantiere.La denuncia addebita questi fatti a unaquindicinadi persone. Annesso alla denuncia vi è il rapporto di Ca__________, dellagenzia di sicurezza privataR__________,addetto quella notte alla sicurezza del carcere, del seguente tenore:verso l01:30 un gruppo di dodici giovani viene al cancello del penale, e con slogan schiamazzi e graffiti istigano i detenuti invocando canti di libertà e disturbano la consueta routine dellistituzione cantonale penitenziaria. Non potendo intervenire, mi limito al contatto visivo e lascio che termina la loro performance senza particolari incidenti!! Termina tutto alle 02:00.Parimenti è annesso il rapporto degli agenti di custodia che recita:allora sopra indicata(01:30, ndr)notiamo delle persone sul piazzale esterno della portineria del carcere penale. I manifestanti hanno imbrattato i muri con degli spray, cantato, esposto striscioni e sparato petardi. Il tutto è stato filmato dalle telecamere
n. 1958, 1974, 1973, 1971 fin verso le 02.10(act. 1).
Il 2 febbraio 2007 la Sezione dellesecuzione delle pene e delle misura ha fatto pervenire al Ministero Pubblico la fattura della ditta G__________ Sagl di CHF 774.70 per le opere da pittore effettuate per asportare le scritte.
L. Il Procuratore Pubblico ha ravvisato nellagire dei sei accusati la realizzazione degli estremi del reato di sommossa (art. 260 CP) e li ha quindi posti in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale per avere, tutti,a Cadro, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei detenuti del carcere cantonale, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura carceraria, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in CHF 774.40 (spese di pulitura).
Formata tempestiva opposizione, salvo per il caso di P__________ che non si è opposto al decreto daccusa, gli atti sono stati trasferiti alla Pretura penale per il giudizio. Da rilevare che per ACCU 6 il decreto daccusa menziona anche il reato di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) che non forma oggetto di opposizione.
M. Al dibattimento gli accusati hanno confermato, nella sostanza, le versioni già rese dinanzi alla polizia. Tutti si sono dichiarati estranei alle scritte sui muri, opera dei cittadini dei Paesi Baschi. Essi hanno altresì recisamente negato di aver trasportato bombolette spray o di aver in qualche modo dato una mano ai baschi per la realizzazione delle scritte. ACCU 6 e ACCU 4 hanno inoltre tenuto a evidenziare, come del resto avevano già fatto a verbale, il loro pesante stato di ebrietà quella sera di capodanno, implicante lassenza di ricordi precisi. Escludono fermamente, però, di aver imbrattato o aiutato ad imbrattare i muri.
ACCU 1 davanti alla polizia si era trincerato dietro il mutismo più assoluto, rifiutando di rispondere a quasi tutte le domande. Al dibattimento ha adottato unattitudine opposta, aprendosi e chiarendo diffusamente la sua posizione. Egli ricorda:la manifestazione per quella fine anno non era organizzata. E nata spontaneamente. Ricordo che con noi al Molino cerano pure 4-5 ragazzi baschi, che si sono uniti a noi, dopo aver sentito la proposta di recarsi al carcere che girava quella sera. Siamo saliti al penitenziario e vi siamo rimasti per mezzoretta, unoretta. Abbiamo cantato e portato il nostro saluto ai prigionieri. Il tutto si è svolto in piena tranquillità. Abbiamo fatto scoppiare qualche petardo. Mi sono avveduto delle scritte sui muri solo al momento in cui il gruppo ha iniziato a lasciare i luoghi, in quanto ci sono passato davanti. Io ero rivolto verso i carcerati e le scritte sono state fatte alle mie spalle. Sapevo che quellanno non cera lautorizzazione del direttore del carcere, anche perché il tutto è nato spontaneamente al momento(verbale dibattimento, pag. 7).
Lo svolgimento dei fatti raccontato da ACCU 1 è stato confermato dagli altri accusati ACCU 6, ACCU 5, ACCU 4 e ACCU 2 (verbale dibattimento, pag. 7-8).
Dal canto suo ACCU 3 non ha saputo aggiungere nulla a quanto già riferito in polizia, sottolineando di essere giunto da solo alla Stampa quando la manifestazione volgeva al termine.
Tutti gli accusati ribadiscono la loro estraneità ai graffiti, sottolineando che nessuno di loro comprende la lingua basca e conseguentemente non è in grado di capire il significato di gran parte delle scritte apparse sui muri del carcere. Tutti concordano ancora una volta che a muoverli nella trasferta alla Stampa è stato unicamente un sentimento di solidarietà verso i prigionieri, completamente avulso da ogni idea di creare danni e/o imbrattare muri. Insomma, proprio allimmagine di quanto pacificamente avvenuto in occasione dei due precedenti capodanni. Limbrattatura dei muri è dovuta, a loro dire, a uniniziativa autonoma dei baschi, non condivisa né comunicata agli altri partecipanti, i quali si sono trovati davanti al fatto compiuto.
Da osservare che i soli accusati ad aver parlato con i baschi presso il CSOA sono ACCU 1 e ACCU 6. Il primo ha dichiarato che queste persone, pur non essendogli parse chiuse, facevano piuttosto gruppo a sé; il secondo invece, che parlando con loro ha tratto limpressione che non avessero alcuna voglia di discutere con lui (verbale dibattimento, pag. 7).
N. Laccusa ha chiesto la conferma dei decreti daccusa con la pena di 10 aliquote giornaliere e la multa, rimettendosi al giudizio del giudice per quanto attiene allammontare delle aliquote. Confermata è altresì la domanda di condanna degli accusati in solido al risarcimento del danno quantificato in CHF 774.70.
La difesa postula di contro il pieno proscioglimento degli accusati.
Consideratoin diritto
1. Per lart. 260 CPchiunque partecipa ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Il bene protetto non è la persona né il patrimonio, bensì la tranquillità pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed il sentimento di sicurezza fondato sulla fiducia comune nella sicurezza del diritto e nel perdurare della convivenza pacifica della collettività (Fiolka, BSK, n. 3 ad intro art. 258 CP).
1.1 Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato richiede la presenza di tre elementi:
- un assembramento pubblico (1.2);
- uno o più atti di violenza collettiva, a valere come condizione oggettiva di
punibilità (1.3);
- un comportamento punibile del singolo partecipante (1.4).
1.2 Lassembramento ai sensi dellart. 260 CP consiste nella riunione di un numero più o meno elevato di persone. Secondo dottrina e giurisprudenza, è indispensabile che il gruppo di persone appaia esteriormente, ovvero agli occhi di un osservatore neutrale, come una forza unita animata da un comune obiettivo, o quanto meno da un comune spirito. Tanto che il suddetto gruppo venga percepito come ununica e sola entità agente (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol.II, n. 1 ad art. 260;Stratenwerth/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, 6a ed., Berna 2008, pag. 197, n. 22; DTF 124 IV 271 consid.2b, 108 IV 34 consid. 1a). Con riferimento alla natura pubblica dellassembramento, la giurisprudenza ha precisato che questa non è esclusa dal fatto che la folla possa essersi formata o aver attraversato un luogo privato, ma è certamente necessario che si dispieghi in luoghi che rendano possibile la libera aggregazione di nuove persone (DTF 124 IV 271 consid. 2 b, 108 IV 34 consid. 1 a, 176 consid. 4). Lassembramento pubblico deve, inoltre, essere dominato da una volontà comune di perturbare o quanto meno minacciare la tranquillità pubblica, pur non essendo rilevante se il desiderio di turbativa sussista fin dallinizio o sia il frutto di una degenerazione dei comportamenti di un gruppo di persone inizialmente con intenzioni pacifiche (Stratenwerth/ Bommer, ibidem; DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a). Su questo aspetto va osservato che nel caso in cui lassembramento dovesse perdere compattezza e suddividersi in sottogruppi, pur mantenendo omogeneità nelle modalità degli atti di violenza, si deve ritenere che lassembramento iniziale persista. Per contro, qualora soltanto una minoranza partecipi agli atti di violenza, occorre ritenere che lassembramento iniziale sia venuto meno. In questo caso deve essere esaminato se questa minoranza possa, a sé stante, assurgere a assembramento nel senso dellart. 260 CP (Fiolka, op. cit., n. 20 e n. 33 ad art. 260 CP).
1.3 Strettamente legato allo spirito o allintenzione di turbare la pace pubblica, è il secondo elemento caratterizzante il reato di sommossa, vale a dire la violenza collettiva, la quale è qualificata dalla giurisprudenza come condizione obbiettiva di punibilità (DTF 124 IV 271 consid.2 b, 108 IV 34 consid. 2;Corboz, op. cit. n. 6 ad art. 260 CP).La violenza presuppone unazione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente limpiego di una forza fisica particolare (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di unazione collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475 consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante unaggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie allindirizzo delle forze dellordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia per la tranquillità pubblica (Stratenwerth/Bommer, op. cit, pag. 198, n. 23;Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6 ad art. 260 CP).
In ogni caso, per rientrare nella fattispecie dellart. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dallassembramento come entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245). Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non è quindi sufficiente che luno o laltro dei partecipanti ad una manifestazione pacifica si dissoci dallassembramento dandosi alla commissione di atti di violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti appaiano agli occhi dellosservatore esterno comeTat der Menge,ossia come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti rientranti nella volontà comune, ravvisabile nellagire dellinsieme dei partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36 consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddettaTat der Menge, interpretato alla luce dellesigenza, posta dalla legge, di atti di violenzacommessi collettivamente,conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti allassembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito, lanimus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3° ed., Zurigo 2004, pag. 182;Fiolka, op. cit., n. 32 ad art. 260 CP).
1.4 Lultimo degli elementi oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione allassembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento. Basta che, oggettivamente, lautore venga percepito dallesterno come parte integrante, seppur inerte, dellassembramento e non come un semplice spettatore passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV 271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3).
Da quanto precede si deduce che laratiodella punibilità della semplice partecipazione allassembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti minacciosi e perpetrare violenze che individualmente non verrebbero commesse. Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta irreprensibile (cfr. ancheRep. 1975, pag. 73 e segg., pag. 80).
È tuttavia lecito chiedersi, conStratenwerth/Bommer(op. cit., pag. 199-200, n. 24) eFiolka(op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio, né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione.
2. Al riguardo, il distinguo tra una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come partecipante allassembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile anche attraverso lanalisi dellelemento soggettivo del reato. Il reato di sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche senza commettere in prima persona violenza alcuna (Donatsch/ Wohlers, op. cit, pag. 181;Trechsel, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP;Stratenwerth/Bommer, op. cit., pag. 200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di violenza siano per lui prevedibili (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b).
3. Al dibattimento laccusa ha anzitutto posto laccento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime nellimpossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura del carcere ed a richiedere lintervento della polizia, la quale, per lo stesso motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo dellidentità dei partecipanti. Sostiene poi laccusa che i danneggiamenti (imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute (baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti. Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa.
4. Di parere avverso la difesa che evidenzia la manifesta sproporzione tra lentità dei fatti sottoposti a giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi dellart. 260 CP, data lassenza di ogni apparenza di minaccia per la pace pubblica. Richiamandosi aFiolka(BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle 01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è quella che ci si aspetta dinnanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica. Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso recepito dalla giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe comunque ricondotta al fatto di pochi, allagire di un sottogruppo, aggregatosi con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue. Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo mai hanno condiviso latteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di proscioglimento.
5. In concreto andrebbe verificato se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità pubblica nel senso dellart. 260 CP (laddove il bene protetto non è la proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata dallaccusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un locale commerciale vuoto, commettere depredazioni, stappare i soffitti ribassati, bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto daccusa. Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive devono essere accolte già per altre ragioni.
6. Nemmeno laccusa contesta che le scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del resto gli stessi accusati allunisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono allopera gli imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray, essendo a loro perfettamente estranea lidea di realizzare scritte sui muri.
7. Lart. 260 CP esige la presenza, ravvisabile dallosservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da un diverso scopo: quello difare un po di festa a beneficio dei detenuti(ACCU 6), difar sapere ai detenuti che cè solidarietà nei loro confronti(ACCU 4), diportare un saluto ai detenuti(ACCU 3), difare gli auguri ai carcerati(R__________), diportare un segno di solidarietà e sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone che hanno agito con il solo scopo di arricchirsi(O__________), diportare una forma di solidarietà(ACCU 5), diportare solidarietà morale alle persone rinchiuse in una gabbia(S__________) (verbali polizia). Sulla base di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti. Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può cogliere limpressione di avere davanti a sé un gruppo (più che unassembramento). Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (vè comunque da credere che fossero ben pochi trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno limmagine colta dallosservatore esterno.
8. Le imbrattature dei muri del carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare limpressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, allarrivo ed alla partenza dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri. Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo nelle fasi immediatamente precedenti labbandono dei luoghi i filmati mostrano una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare limmagine di una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3) imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove allepoca si trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi potessero essere visti dagli altri nellatto di imbrattare i box. Tutto questo per dire che dai filmati non si ha mai limpressione che questi atti di singoli partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati dagli altri, fra cui gli accusati.
9. La logica impone di ritenere che il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dallinizio uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso, diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura) adatto allo scopo.
Si assiste così a due collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dallinizio: gli uni pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare, questa andrebbe vista al limite in relazione alloperato dei cittadini baschi, non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che lagire di questi ultimi non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dellassembramento pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza sufficiente, come invece vorrebbe laccusa, dedurre tale prevedibilità dal fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche lelemento soggettivo del reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti.
10. Lesito del presente processo riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di ingiustizia. Laccusa ha voluto punire persone che sono state prosciolte. Non ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti. Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica.
A ciò si aggiunge il singolare caso di P__________. Citato e sollecitato a comparire per linterrogatorio di polizia egli non si è presentato. Ciononostante laccusa ha emesso il decreto daccusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P__________ viene a trovarsi condannato per una sommossa commessa da solo.
11. ACCU 6 è prosciolto dallaccusa di sommossa. Il decreto daccusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e laccusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU 6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 lammontare delle singole aliquote. Tenuto conto dellentità del danno che in sostanza, essendovi correità, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile situazione di dipendenza dallalcol, invalido, al beneficio di misure tutelari [curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine alleffetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF 100.00.
P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47, 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10;
proscioglieACCU 6,
ACCU 5,
ACCU 4,
ACCU 3,
ACCU 2,
ACCU 1,
dallaccusa di sommossa;
assegnale tasse e le spese allo Stato;
dà attoche la pronuncia di condanna di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto daccusa del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato;
condanna ACCU 6,
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF 150.00 (centocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di CHF 100.00 (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta).
comunicache la condanna di ACCU 6 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 525.00 tassa di giustizia
CHF 525.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 1050.00totale
Distinta spese a carico di ACCU 6,
CHF 100.00 multa
CHF 25.00 tassa di giustizia
CHF 25.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 150.00totale
Il Giudice: Il Segretario: