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10.2008.541

Amministratore unico di una SA che gestisce un condominio e non ottempera l'ordine, contenuto nel decreto esecutivo emanato da una Pretura, di far sospendere l'attività di prostituzione all'interno dello stesso

Ticino · 2009-09-01 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 1'000.-- (mille); 1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 600.— (seicento); rinviala parte civile Comunione dei comproprietari Condominio __________, __________, al competente foro civile per le proprie pretese; comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il Giudice:                                                                    Il Segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                     1'000.--         multa fr.                       500.--         tassa di giustizia fr.                       100.--         spese giudiziarie fr.                           -.--         testi fr.                    1'600.--totale
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Incarto n.10.2008.541/

DA 4974/2008

Bellinzona

1 settembre 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:

-di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,

-di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,

-di vietare quest’ultima nelle PPP citate,

ritenuto che a tutt’oggi, contrariamente all’ordine impartito, le misure richieste non sono state adottate o comunque non sono state portate a termine, di modo che i citati appartamenti sono tutt’ora locati ai medesimi inquilini e che l’esercizio della prostituzione perdura;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 292 CP; richiamato l’art. 106 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4974/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 3'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni10(art. 106 cpv. 2 CP).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre                               la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti civili sono rinviate al foro civile per le loro pretese.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2008;

indetto                               il dibattimento in data 1 settembre 2009, al quale sono comparsi:

- l’accusato,,

- il difensore,,

- la parte civile, CIVI 2;

il Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

l’avv. PR 1, patrocinatore della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha comunicato con fax 31 agosto 2009 la propria impossibilità a presenziare al dibattimento, chiedendo nel contempo la conferma del decreto d’accusa e la rifusione a titolo di risarcimento del danno di CHF 9'720.60;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                              la parte civile CIVI 2 che chiede che in futuro non si ripresentino situazioni come quelle verificatesi e vengano affittati i locali solo a persone degne;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

sentiti                                in replica la parte civile CIVI 2 e in duplica il difensore;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:

-di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,

-di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,

-di vietare quest’ultima nelle PPP citate?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       come segue ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per avere, a __________, a far tempo dal 24 ottobre 2007, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA, riguardo  alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, “di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali”;

condanna                         ACCU 1

1.   alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 600.— (seicento);

rinviala parte civile Comunione dei comproprietari Condominio __________, __________, al competente foro civile per le proprie pretese;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1'000.--         multa

fr.                       500.--         tassa di giustizia

fr.                       100.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'600.--totale