Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento ), per un totale di fr. 1'000.-- (mille); §. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); §. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--. Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Confermail rinvio della parte civile al foro civile per le pretese di tale natura. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.300.-- multa fr. 150.-- tassa di giustizia fr. 150.-- spese giudiziarie fr. 90.-- testi fr.690.-- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.534
DA 4655/2008
Bellinzona
18 maggio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il __________, dopo diverbio per questione di priorità alla colonna di rifornimento, reagendo ad un pugno sferratogli dallantagonista, ma poi spintonandolo da tergo fino a farlo cadere e quindi colpendolo con alcune pedate al corpo quando era a terra, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 così come attestato da certificati medici in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa del 27 novembre 2008 n. 4655/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pene pecuniaria di fr. 1'000.00 (mille), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.00 (cento) - (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per la pretese di tale natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
ed inoltre 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 18 maggio 2009, al quale hanno preso parte laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo cliente in virtù del principio in dubio pro reo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti decritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Leventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 4655/2008 del 27 novembre 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);
§. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Confermail rinvio della parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 90.-- testi
fr.690.-- totale