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10.2008.534

Cagionare intenzionalmente un danno al corpo con pugni e pedate

Ticino · 2009-05-18 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento ), per un totale di fr. 1'000.-- (mille); §. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 300.-- (trecento); §. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--. Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. Confermail rinvio della parte civile al foro civile per le pretese di tale natura. Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.300.--         multa fr.                       150.--         tassa di giustizia fr.                       150.--         spese giudiziarie fr.                         90.--         testi fr.690.--         totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.534

DA 4655/2008

Bellinzona

18 maggio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, a __________, il __________, dopo diverbio per questione di priorità alla colonna di rifornimento, reagendo ad un pugno sferratogli dall’antagonista, ma poi spintonandolo da tergo fino a farlo cadere e quindi colpendolo con alcune pedate al corpo quando era a terra, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 così come attestato da certificati medici in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 novembre 2008 n. 4655/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pene pecuniaria di fr. 1'000.00 (mille), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.00 (cento) - (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per la pretese di tale natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

ed inoltre                           5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 18 maggio 2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo cliente in virtù del principio in dubio pro reo;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti decritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 4655/2008 del 27 novembre 2008.

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);

§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     alla multa di fr. 300.-- (trecento);

§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Confermail rinvio della parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       150.--         spese giudiziarie

fr.                         90.--         testi

fr.690.--         totale