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10.2008.517

Circolare con un autovettura senza la regolare licenza di condurre

Ticino · 2009-03-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4481/2008 di data 24 novembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato                        all’accusato il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.

condanna                        ACCU 1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.

condanna                        ACCU

E. 2 Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; prospettato                        all’accusato il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. 2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara                           ACCU 1 autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007. condanna                        ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. alla multa di fr. 300.- (trecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.300.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.600.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.517

DA 4481/2008

Bellinzona

27 marzo 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: avv. DI 1, __________)

prevenuto colpevole di        ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa una prima volta in data 14.12.2006 per il periodo 19.01.2007 - 18.06.2007, periodo poi prolungato il 10.05.2007 fino al 3.04.2008 ed una seconda volta il 7.11.2007 per un periodo indeterminato e meglio:

-a __________ il 16.06.2007, l’autovettura Honda targata __________;

-a __________ il 3.05.2008, l’autovettura Honda targata __________;

fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4481/2008 di data 24 novembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato                        all’accusato il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.600.00totale