Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 350.-- (trecentocinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 100.-- (cento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; riconoscealla parte civile CIVI 1, __________, fr. 250.-- a titolo di ripetibili, che vengono poste a carico dellimputato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.492
DA 4352/2008
Bellinzona
5 maggio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ e __________, il 28 luglio ed il 4 agosto 2008, offeso lonore di CIVI 1, accusandolo, mediante scritti a questi indirizzati, di essersi impossessato di un libretto bancario che sarebbe appartenuto alla defunta;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 177 CPS, richiamato lart. 42 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 10 novembre 2008 n. 4352/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.-- (settecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS)
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 novembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 5 maggio 2009, al quale hanno partecipato la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre laccusato è stato autorizzato a non presenziare ai sensi dellart. 229 cpv. 4 CPP ed il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a partecipare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto allesame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, ritenendo dati gli estremi del reato di ingiuria, chiede la conferma integrale del decreto daccusa, auspicando che in questo modo si possa porre fine ad una vicenda che dura da oramai troppo tempo. Postula il riconoscimento di unadeguata indennità per le spese causate dalla presente procedura;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4352/2008 del 10 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 350.-- (trecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
riconoscealla parte civile CIVI 1, __________, fr. 250.-- a titolo di ripetibili, che vengono poste a carico dellimputato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale