Sachverhalt
perde così la sua rilevanza giuridica - di fronte allesistenza di un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, che risulti essere una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere presagibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è tuttavia sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata. Occorre pure che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
10. Laccusato ha innanzitutto eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale nelleffettuazione della manovra di svolta a sinistra.
Lart. 36 cpv. 3 LCStr prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 2.2. ad art. 36 LCStr).
Lart. 14 cpv. 1 ONC precisa che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.
Chi intende svoltare a sinistra deve quindi anzitutto ridurre per tempo la velocità, assumere una posizione di preselezione e, se necessario, fermarsi ad aspettare, per poi assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via sia libera e vi sia sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche lobbligo di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.
In linea di principio la velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit.,
n. 2.2.2. ad art. 36 LCStr). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio dellaffidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale 6S.271/1999 del 28 giugno 1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).
Lart. 39 cpv. 1 LCStr stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato tempestivamente con lindicatore di direzione, mentre al secondo capoverso della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad ogni buon conto il conducente dalladottare la necessaria prudenza.
Daltro canto, secondo il principio dellaffidamento dedotto dallart. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può - premesso che ne abbia a sua volta rispettato i canoni
- confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 3; DTF 124 IV 81 consid. 2b). La giurisprudenza ha precisato che, laddove per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione occorre stabilire se avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dellaffidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione. In tal modo anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dellaffidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore di precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d).
11. Listruttoria ha permesso di accertare che durante la manovra di svolta a sinistra dellaccusato, la motocicletta della parte civile proveniente in senso contrario, che godeva del diritto di precedenza, è stata ostacolata nella sua marcia in maniera tale da essere costretta ad effettuare una frenata demergenza che ne ha comportato la caduta al suolo ed il violento impatto contro lautomezzo, con il susseguente grave ferimento del signor CIVI 1.
Il comportamento assunto dal signor ACCU 1 denota il mancato rispetto delle elementari norme precauzionali che ci si poteva attendere fossero rispettate in circostanze come quelle nelle quali sono avvenuti i fatti.
In modo particolare egli ha omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso contrario e si è immesso sulla corsia di contromano senza ossequiare quindi i principi di precedenza. Come è stato precedentemente esposto, al momento di prendere la decisione di intraprendere la manovra di svolta su via Tesserete, la motocicletta della parte civile era già avvistabile poiché nel campo visivo libero dellautomobilista. Le condizioni di luce naturale a quellora consentivano lavvistamento degli oggetti senza necessità di essere illuminati; se anche così non fosse stato, la presenza di una buona illuminazione artificiale del tratto in esame avrebbe portato allo stesso risultato. Indipendentemente da ciò non va trascurato il fatto che lidentificazione della motocicletta era facilitata dal fatto che aveva i fari anteriore e posteriore accesi.
Il motoveicolo della parte civile è stato ancor più facilmente percettibile nellistante dellinizio delloperazione di immissione sulla carreggiata di contromano in direzione di via Tesserete, 2 secondi prima dellimpatto, quando esso si trovava al massimo a poco più di 40 m dal punto in cui è avvenuto lincidente. A quel momento, anche ammettendo - per ipotesi - che prima la parte civile non fosse visibile, laccusato aveva ancora il tempo di reagire (1 sec.) ed evitare di tagliare la strada al veicolo prioritario frenando, rispettivamente sterzando repentinamente per tornare nella propria corsia.
Lomissione imputabile al signor ACCU 1 è ancor più evidente ove si tien conto pure del fatto che quella sera il traffico su via San Gottardo e su via Tesserete era molto intenso. Questo avrebbe dovuto indurlo a prestare ancor più attenzione che in una situazione di normalità.
Tra questa manovra poco attenta dellautomobilista e lincidente in discussione vi è indubbiamente un nesso di causalità sia naturale che adeguato. Lo stesso si può dire con riferimento alle pesanti lesioni patite dalla parte civile, di certo conseguenza diretta dellimpatto ed indiscutibilmente di natura tale da adempire i presupposti necessari per lapplicazione dellart. 125 cpv. 2 CPS.
Nulla cambia a questa conclusione anche se si tenesse conto dellipotesi, non comprovata, che la motocicletta era preceduta sulla sua corsia da unautomobile che ha poi svoltato lasciandole la strada libera: in effetti sarebbe stato dovere del debitore di precedenza accertarsi pure in una simile evenienza delleventuale presenza di veicoli che seguivano tale automobile.
12. Resta ora da appurare se il comportamento della vittima - sempre in base alla ricostruzione più favorevole allimputato - possa essere ritenuto a tal punto grave ed imprevedibile da apparire la causa principale ed immediata dello scontro, andando così ad interrompere il nesso di causalità adeguata tra le negligenze imputabili al prevenuto e le lesioni.
In pratica è opportuno verificare se lautomobilista, in base al menzionato principio dellaffidamento, poteva contare sul fatto che, trovandosi allinterno di un abitato, su un tratto di strada per il quale vige il limite generale di velocità di 50 km/h, non potessero sopraggiungere dei veicoli prioritari a velocità superiore a quella concessa.
Come già esposto si può ritenere che il motociclista circolasse ad una velocità di al massimo 73 km/h. Ora, posto che la differenza rispetto ai 50 km/h fosse di ben 23 km/h in più, non si può considerare un simile atteggiamento, seppur degno di biasimo, oggettivamente insensato ed imprevedibile. In base alla quotidiana esperienza di ogni utente della strada si deve purtroppo concludere che superamenti dei limiti consentiti in questa misura sono, sebbene illeciti, normali anche allinterno di un abitato. Il prevenuto avrebbe dovuto pertanto prevedere la possibilità che un veicolo sulla corsia di contromano potesse avvicinarsi ad una velocità di quella portata.
La giurisprudenza ha ritenuto esorbitanti solo velocità di molto superiori al limite di legge, mentre ha definito ancora normale circolare attorno ai 70 km/h sui 50 km/h (sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 5.2, sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4.1).
Da quanto precede, si deve concludere che se limputato avesse controllato correttamente, come richiesto dalle circostanze, il traffico proveniente in senso inverso, avrebbe potuto avvistare per tempo la motocicletta del signor CIVI 1 ed evitare lincidente. Il comportamento della vittima, ancorché contrario alle norme della circolazione - art. 32 LCStr, 4 e 4a ONC - non è stato atto ad interrompere il nesso di causalità adeguata fra limprevidenza colpevole di ACCU 1 e le lesioni da essa subite.
A scanso dequivoci, e per completezza, va ricordato infine che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la questione relativa ad uneventuale interruzione del nesso causale va risolta soltanto in funzione dellimprevedibilità di circostanze esterne allautore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste, nel diritto penale, la possibilità di procedere ad una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb e sentenza del Tribunale federale 6B_315/2009 del 20 luglio 2009, consid. 1).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, limputato deve essere condannato per il reato di lesioni colpose gravi ai sensi dellart. 125 cpv. 2 CPS.
13. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dellentrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dellart. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dellautore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre lattuale versione prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Questultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.
Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
ACCU 1, cittadino svizzero nato a Luganoil 20 settembre 1956, è coniugato ed è padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il __________ di __________.
Dallestratto del casellario giudiziario risulta incensurato.
A suo favore va preso poi in considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: limputato non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i genitori del signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito dellincidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello scrivente giudice unottima impressione.
A titolo abbondanziale e per correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la procedura una grande signorilità ed onestà morale verso laccusato.
A fronte di questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.-- cadauna per complessivi fr. 2550.--.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge,ritenuto che la personalità dellaccusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
Lart. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dellart. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.
Pertanto si giustifica accollare allaccusato pure una multa di fr. 1000.--.
14. La parte civile ha formulato domanda di accertamento, limitatamente al principio, del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile, art. 38 cpv. 3 LAV.
Preso atto che verosimilmente in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1, non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dellobbligo del risarcimento del danno.
Oltre a ciò va ricordato come la parte civile non si sia opposta al decreto daccusa.
15.La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di fr. 2550.-- (duemilacinquecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7534.20;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
ordinail dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________;
rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 6200.00 spese giudiziarie
fr. 534.20 teste + perito giudiziario
fr.8534.20totale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dellart. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dellautore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre lattuale versione prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Questultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.
Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
ACCU 1, cittadino svizzero nato a Luganoil 20 settembre 1956, è coniugato ed è padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il __________ di __________.
Dallestratto del casellario giudiziario risulta incensurato.
A suo favore va preso poi in considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: limputato non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i genitori del signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito dellincidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello scrivente giudice unottima impressione.
A titolo abbondanziale e per correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la procedura una grande signorilità ed onestà morale verso laccusato.
A fronte di questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.-- cadauna per complessivi fr. 2550.--.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge,ritenuto che la personalità dellaccusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
Lart. 42 cpv.
E. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dellart. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.
Pertanto si giustifica accollare allaccusato pure una multa di fr. 1000.--.
14. La parte civile ha formulato domanda di accertamento, limitatamente al principio, del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile, art. 38 cpv. 3 LAV.
Preso atto che verosimilmente in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1, non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dellobbligo del risarcimento del danno.
Oltre a ciò va ricordato come la parte civile non si sia opposta al decreto daccusa.
15.La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di fr. 2550.-- (duemilacinquecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7534.20;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
ordinail dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________;
rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 6200.00 spese giudiziarie
fr. 534.20 teste + perito giudiziario
fr.8534.20totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.489
DA 4469/2008
Bellinzona
15 ottobre 2009
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare,
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 29 settembre 2006, circolando con lautomobile targata __________, nellabitato, di notte in zona illuminata, ad un intersezione, compiendo manovra di svolta a sinistra, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario per cui svoltò e tagliò la strada al sopraggiungente motociclista CIVI 1 (recte: __________) che nonostante la frenata urtò il suo veicolo alla fiancata destra, procurando allo stesso, per negligenza, lesioni gravi tali da metterne in pericolo la vita;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 17 novembre 2008 n. 4469/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5100.-- (cinquemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 170.-- (centosettanta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.-- (mille), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6000.--.
5. Ordina il dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 15 ottobre 2009, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, la parte civile ed il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dellaccusato ed al confronto fra il perito giudiziario e quello della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, dopo aver evidenziato lottimo comportamento tenuto dallaccusato nei confronti del suo assistito, chiede comunque la conferma integrale del decreto daccusa. A suo modo di vedere, lautomobilista ha violato le norme di diligenza, in modo particolare il suo dovere di tenere conto della visuale occlusa immettendosi sulla corsia di contromano per effettuare la svolta. Egli espone poi i motivi per i quali la perizia di parte sarebbe più affidabile di quella giudiziaria, per cui si deve concludere che la velocità della moto era di poco al di sopra dei 50 km/h;
sentito il difensore, il quale esordisce pure lodando latteggiamento assunto dalle parti in una così difficile situazione. Egli postula il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro reo. Limputato ha affrontato la manovra di svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni. La moto non era visibile. Lincidente è dovuto alleccessiva velocità della vittima. A questultima deve essere imputata una colpa a tal punto grave da interrompere il nesso di causalità. Una simile conclusione è supportata dai risultati della perizia giudiziaria e dalle deposizioni dei testi;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale evidenzia come la deposizione del signor __________ sia basata solo su una stima della velocità effettuata uditivamente, poiché egli non ha visto la moto sopraggiungere. Una simile dichiarazione è ridimensionata già dal fatto che la potenza della moto era bloccata, per cui il rumore non corrispondeva di certo alla velocità. Il teste __________ è per contro molto più affidabile e preciso;
sentito in duplica il difensore, il quale ricorda che il teste __________ ha visto la scena di fronte, così ché anche la sua stima risulta opinabile. Gli unici valori certi sono quelli della perizia giudiziaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. Deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La sera di venerdì 29 settembre 2006, alle ore 19:25 circa, ACCU 1 stava percorrendo a bordo della sua auto Audi A4 targata __________, in territorio del Comune di Massagno, la strada cantonale di via San Gottardo che scende in direzione del tunnel di Besso, intenzionato ad imboccare via Tesserete per recarsi ad una cena a Roveredo Capriasca.
Dopo essere sceso a passo duomo, incolonnato, dallaltezza di via Selva sino allintersezione con via Tesserete, egli ha effettuato la necessaria preselezione per poter procedere alla svolta a sinistra ed immettersi su tale strada, attivando lindicatore luminoso di direzione sinistro e rallentando sino a fermarsi (cfr. verbale di interrogatorio 10 aprile 2007 del teste __________, pag. 1, e verbale di interrogatorio 16 maggio 2007 del teste __________, pag. 1).
Ritenuto che la corsia di contromano fosse libera da veicoli in arrivo, il prevenuto ha quindi dato avvio alla manovra. Pochi istanti dopo, quando il suo automezzo aveva ormai completamente occupato la carreggiata opposta, egli ha intravisto nel finestrino del passeggero, con la coda dellocchio, la motocicletta Honda CBR 600 (__________) del signor CIVI 1 che stava sopraggiungendo. Questultimo, sorpreso dalla presenza dellAudi sul suo cammino, ha immediatamente effettuato una frenata demergenza che lo ha portato a perdere il controllo del suo mezzo ed a cadere a terra rovinosamente per poi schiantarsi contro lautomobile stessa.
Limpatto è stato molto violento, al punto che il motociclista ha dovuto essere ricoverato al Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di Lugano. Dal certificato medico 19 gennaio 2007 (AI 7) risulta che egli ha subito un grave shock emorragico con numerosi traumi e meglio: commozione cerebrale, frattura della lamina destra di C2, spondilolisi L5-S1 non traumatica, frattura mascellare complessa coinvolgente i seni paranasali ed il setto nasale, frattura della milza (grado III) necessitante splenectomia, contusione epatica (di II grado) VI segmento, frattura del capitello radiale di destra nonché contusione della caviglia sinistra senza fratture. Sebbene la rottura della milza sia una lesione potenzialmente mortale, la parte civile non è ad ogni modo mai stata in pericolo di vita poiché i sanitari sono stati in grado di intervenire chirurgicamente in maniera tempestiva asportando lorgano. A seguito dei seri traumi ella è rimasta, comunque sia, tre giorni in stato di coma.
Per il trattamento della frattura complessa della mascella si è reso necessario sottoporre il signor CIVI 1 ad ulteriori interventi presso lUniversitätsspital di Zurigo.
Attualmente, pur essendosi ristabilita bene, la vittima lamenta ancora dei problemi di concentrazione che addebita alle lesioni subite il 29 settembre 2006 e che lhanno costretta ad abbandonare gli studi di bioingegneria (era al terzo anno al momento del sinistro), per intraprendere quelli, a suo dire, molto meno impegnativi di management all__________ di __________. Inoltre è costretta a portare sempre con sé gli antibiotici, non avendo più la milza.
2. Dopo aver proceduto allistruzione formale, nel corso della quale è stato dato mandato ad un perito giudiziario di valutare la dinamica dellincidente ed è pure stata ammessa agli atti una perizia di parte prodotta dalla parte civile, il Procuratore Pubblico ha emanato, in data 17 novembre 2008, un decreto daccusa con il quale ha messo in stato daccusa di fronte alla Pretura penale il signor ACCU 1, siccome ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.
Il magistrato inquirente ne ha così proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere fa fr. 170.-- luna, per complessivi fr. 5100.--, oltre al pagamento di una multa di fr. 1000.-- come pure della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6000.--.
Contro questa decisione, limputato ha interposto tempestiva opposizione con scritto del 28 novembre
2008. Di qui la presente procedura.
3. La ricostruzione della dinamica del sinistro presuppone innanzitutto unanalisi delle dichiarazioni delle parti coinvolte e dei pochi testimoni identificati.
Il prevenuto ha così descritto i fatti: In data odierna, verso le 19:25, mi trovavo alla guida della vettura sopra descritta, da solo, avevo la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, le luci anabbaglianti accese. Circolavo su via S. Gottardo, in territorio di Massagno, proveniente dal mio domicilio in via __________ in direzione di Roveredo Capriasca. Giunto prima dellintersezione con via Tesserete, notavo davanti a me la colonna di vetture che procedeva a rilento. La mia intenzione era di svoltare a sinistra su via Tesserete, quindi azionavo lindicatore di sinistra. Giunto sullintersezione mi assicuravo che in senso opposto non giungessero veicoli, quindi iniziavo la manovra di svolta. Preciso si non ricordare se mi sono fermato prima di iniziare la manovra di svolta, comunque avanzavo sicuramente a passo duomo. Al momento che ho iniziato la manovra sono certo che non giungevano veicoli. A questo punto quando con il mio veicolo mi trovavo già completamente sulla corsia opposta, ho visto sopraggiungere improvvisamente un motoveicolo. Lo stesso proveniva dalla stazione FFS di Lugano in direzione di Massagno. Subito ho udito che il motociclista ha frenato bruscamente, poi lho visto sbandare e rovinare a terra, poi non lho più visto, ho poi udito un forte rumore di collisione contro il mio veicolo. Io a questo punto non vedendo né la moto né il conducente della stessa, ho spostato il veicolo poco più avanti. Poi sono subito sceso e sono corso in aiuto del centauro. ( )
D2: al momento della collisione lei era fermo o avanzava lentamente?
R2: Avanzavo lentamente in direzione di Tesserete. Mi sono fermato solo al momento dellurto per un momento poi ho spostato la vettura in avanti. ( )
D5: Dove è avvenuta la collisione con il suo veicolo?
R2: Tra la fiancata anteriore destra, altezza portiera lato passeggero, e tra la parte anteriore del motoveicolo. (cfr. suo verbale di interrogatorio 29 settembre 2006, AI 3).
Di fronte al Procuratore Pubblico egli ha poi avuto modo di precisare: Dapprima volevo imboccare la via Selva, ma visto che da quella parte il traffico era bloccato ho pensato di scendere fino allintersezione di via Tesserete e passare da quella strada. Dallaltezza dellincrocio con via Selva fino allincrocio con via Tesserete sono sceso a passo duomo poiché vi era la colonna di autoveicoli. Giunto allaltezza del Ristorante del Popolo ho potuto vedere tutta la corsia di contromano e ho constatato che era completamente libera. Ho pensato che il semaforo del tunnel di Besso fosse chiuso. Ho proseguito fino allintersezione con via Tesserete. Non ricordo se mi sono arrestato o se ho iniziato la manovra di svolta a sinistra senza arrestarmi, a passo duomo, visto che la corsia di contromano era libera. Mi era sembrato strano che con il traffico che cera quella sera, la corsia di contromano fosse completamente libera ed è per questo che avevo pensato che il semaforo fosse chiuso.
Non ricordo se vi erano degli autoveicoli che da via Tesserete si immettevano su via S. Gottardo, ma presumo che ve ne fossero. Questi comunque non intralciavano la manovra.
Non ricordo se prima di iniziare la manovra di svolta vi fosse un veicolo che proveniente dalla stazione svoltava a destra su via Tesserete o via Massagno. Il mio ricordo è che la via era completamente libera, ragione per cui ho effettuato la manovra in modo tranquillo. Preciso che quella sera non avevo fretta e guidavo in modo tranquillo e quindi non ho azzardato nessuna manovra di svolta.
Mentre stavo effettuando la manovra di svolta, e con il mio autoveicolo occupavo completamente la corsia di contromano, ho visto attraverso il finestrino del passeggero la moto che stava sopraggiungendo. E possibile che quando lho visto, la moto si trovasse allaltezza del bar la Punta, ma di questo non ne sono sicuro.
Ricordo perfettamente di aver visto il motociclista frenare, sbandare e cadere a terra.
( ) Preciso che quando ho visto il motociclista lui circolava al centro della sua corsia. In seguito, ripensando allincidente, ho pensato che lui fosse verso la linea di demarcazione centrale e quindi verso la colonna di autoveicoli fermi, ed è per questo che non lho visto. Io ricordo che la corsia era completamente vuota.
( ) A questo proposito dichiaro che non ricordo di aver visto un autoveicolo che svoltava verso destra. Ricordo solo che quando mi trovavo sulla corsia di contromano e ho visto sopraggiungere il motociclista ho potuto vedere che dietro di lui cerano alcuni autoveicoli. La mia impressione è che fossero comunque distanti e non immediatamente a ridosso del motociclista. Ricordo pure che il motociclista ha frenato ed è caduto a terra e non ha colliso direttamente con la mia vettura ancora in sella alla moto.
Non ricordo di aver sentito il rombo della moto in accelerazione o comunque non ci ho fatto caso. Ricordo perfettamente che quando ho visto il motoveicolo ho visto il ragazzo che alzava il busto e frenava subito.(cfr. suo verbale di interrogatorio 19 giugno 2007, AI 23).
La parte civile, da canto suo, ha dichiarato di non ricordare nulla dellincidente e si è limitata a sottolineare il fatto di essere un motociclista con esperienza e dalla grande prudenza, che non ha mai ricevuto nemmeno una multa.
Il teste __________ ha asserito: In data 29 settembre 2009, verso le 19:25, stavo uscendo dal parco Maraini, dove lavoro, a piedi. In quel momento ero al telefono. ( ) Allimprovviso, udivo una brusca frenata e con la coda dellocchio ho notato una moto che giungeva dalla stazione FFS in direzione di Massagno. Io rivolgevo subito lo sguardo verso questo centauro, il quale impattava in modo estremamente violento contro la vettura, ricordo ancora perfettamente che si trattava di unAudi Station Wagon di colore grigio, che stava probabilmente svoltando su via Tesserete, la stessa proveniva da Massagno.
D1: Ha potuto notare se il centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?
R1: Era assolutamente inadeguata. Dico questo perché pochi istanti prima avevo udito la stessa moto in forte accelerazione.
D2: Secondo lei a che velocità poteva giungere il motoveicolo?
R2: Sicuramente più di 50 km/h, presumo quasi 70-80 km/h.
D3: Ha notato se il conducente del motoveicolo prima di collidere con la vettura è caduto a terra o è rimasto in sella alla moto?
R3: No, è andato a collidere direttamente contro la macchina, senza cadere da terra.
( ) D5: In quel momento qual erano le condizioni del traffico nei due sensi su via S. Gottardo?
R5: Vi era parecchio traffico sia in discesa sia in salita. Inoltre vi era anche parecchio traffico di vetture che giungevano da via Tesserete che volevano immettersi su via S. Gottardo.
D6: Quindi il motoveicolo al momento dei fatti stava superando una colonne di vetture a forte velocità?
R6: Al momento dellimpatto non stava superando alcun veicolo, ma sicuramente aveva appena completato un sorpasso. Dico questo perché subito dopo di lui vi erano vetture che giungevano ad una distanza ravvicinata, inoltre il centauro, come detto in precedenza, era in accelerazione.(cfr. suo verbale di interrogatorio 23 febbraio 2007, AI 22).
Un secondo testimone, __________, ha invece così descritto levento: In quel momento vi era parecchio traffico, infatti io ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso opposto era fortemente rallentata. In quel frangente vi era davanti a me un veicolo fermo, intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via Tesserete. Preciso che la vettura aveva inserito lindicatore di sinistra.
La stessa, non appena ha avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta. In quel momento unaltra vettura, che giungeva in senso opposto, ha svoltato pure lei a destra per immettersi su via Maraini. Dietro questa vettura, incolonnato, vi era un motociclista, il quale vistosi la strada davanti libera, ha accelerato per continuare la sua corsa in direzione di Massagno.
Purtroppo la vettura che era davanti a me e che aveva iniziato la manovra di svolta, si era fermata in mezzo alla corsia di marcia del centauro. A causa di ciò il centauro si è visto tagliare la propria corsia, lo stesso infatti andava a collidere violentemente contro il veicolo.
( ) D1: Ha potuto notare se il centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?
R1: No, impossibile. Lo stesso prima di accelerare era semifermo in colonna dietro al veicolo che aveva svoltato a destra. Quindi anche lo spazio che aveva davanti a lui non gli permetteva di giungere a forte velocità.
D2: Secondo lei a che velocità poteva giungere il motoveicolo?
R2: Sicuramente non più di 60 km/h.(cfr. suo verbale di interrogatorio 10 aprile 2007, AI 22).
__________ si è infine così espresso: In quel frangente provenivo da Massagno in direzione della stazione FFS di Lugano. In quel momento vi era parecchio traffico, infatti io ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso opposto era fortemente rallentata.
In quel momento esattamente davanti a me vi era un veicolo fermo, lo stesso era intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via Tesserete. Ricordo esattamente che la vettura aveva inserito lindicatore di direzione sinistra.
Questo veicolo non appena ha avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta.
Durante questa manovra io ho udito un forte rumore di collisione, infatti un istante dopo ho visto piombare davanti alla mia vettura una motocicletta. La stessa era rovinata a terra, presumo a causa dellurto con la vettura che stava svoltando a sinistra. (cfr. suo verbale di interrogatorio 16 maggio 2007, AI 22). Il testimone si è dovuto limitare a questi pochi dettagli in quanto non ha visto nulla di ciò che è avvenuto prima dellimpatto.
4. Il referto 4 dicembre 2007 del perito giudiziario ing. __________ (AI 25) ha accertato i seguenti elementi principali della dinamica dellincidente in esame:
- la visuale rispetto al traffico inverso dal punto in cui il prevenuto ha iniziato la svolta è priva di ostacoli a partire da una sessantina di metri; ad onor del vero, losservazione del traffico in senso inverso è possibile già da una decina di metri prima, a condizione che non vi sia altro traffico (pag. 21 s.);
- lauto del prevenuto ha impiegato circa 2 secondi per portarsi dal punto dinizio manovra a quello di collisione. La velocità raggiunta durante loperazione è di 15 km/h (pag. 24 s.);
- la moto ha lasciato sullasfalto una traccia di frenata di forte intensità sulla lunghezza di 4.5/5 m, attribuibile allo pneumatico posteriore, ed una, meno marcata, per altri 2/2.5 m, da ricondurre a quello anteriore. La traccia di frenata termina circa 5 m prima del punto dimpatto (pag. 25);
- dopo lurto la moto ha ancora strisciato al suolo per circa 3.5/4 m. Lenergia persa in questo tratto corrisponde a 14/19 km/h. Lanalisi delle deformazioni subite dai veicoli permette di stabilire che con lurto la motocicletta ha perso circa 30/35 km/h. Ne risulta quindi che al momento della collisione la motocicletta aveva una velocità compresa tra i 42 ed i 53 km/h (pag. 27);
- la velocità di marcia della moto al momento della reazione del pilota era compresa tra i 60 ed i 73 km/h (pag. 27);
- la reazione del motociclista è iniziata nellistante in cui lauto ha invaso la sua corsia (pag. 28);
- il motociclista aveva la possibilità oggettiva di vedere lauto già con qualche secondo danticipo rispetto al momento della sua reazione (pag. 29);
- considerata la presenza di vetture che lo precedevano, appare tecnicamente attendibile che limputato al momento della decisione di effettuare la manovra di svolta a sinistra, non poteva vedere la moto. Per contro la presenza di traffico che precedeva la motocicletta non avrebbe rappresentato un ostacolo visivo per lautomobilista, così come non lo erano eventuali veicoli che svoltavano verso via Tesserete (pag. 29).
La dinamica dellincidente è stata pertanto così ricostruita: Negli istanti precedenti lincidente il protagonista ACCU 1 percorre via San Gottardo e rallenta allo scopo di svoltare a sinistra su via Tesserete. Quando mancano circa 4 secondi alla collisione, lautomobilista sta rallentando e si trova ancora a qualche metro arretrato rispetto al punto in cui inizierà la svolta a sinistra. In questo frangente è tecnicamente attendibile che la visuale tra i due protagonisti sia occlusa dalla presenza delle vetture che precedono lAudi. La motocicletta si trova ad unottantina di metri dal punto dimpatto e la sua velocità è di circa 73 km/h. Circa un secondo più tardi, ovvero tre secondi prima dellurto, il protagonista ACCU 1 decide di dare inizio alla propria manovra di svolta. In tale istante la motocicletta, che procede ancora a circa 73 km/h, si trova a circa 58 metri dal punto dimpatto: la possibile presenza di traffico che precede lAudi occlude la visuale reciproca dei protagonisti.
( ) La vettura guidata dal protagonista ACCU 1 inizia fisicamente la svolta a sinistra quando mancano circa 2 secondi alla collisione. In tale frangente la motocicletta del protagonista CIVI 1 si trova a circa 38 metri dal punto di collisione. Fra i due conducenti non vi sono più ostacoli visivi.
( ) Nel vedere la vettura Audi che inizia la manovra di svolta il protagonista CIVI 1 reagisce. Mancano 1.7/1.8 secondi allurto. La motocicletta si trova a 32 metri dal punto di collisione, mentre il frontale dellAudi occupa parzialmente la corsia di pertinenza del motociclista. La motocicletta inizia a frenare quando si trova a circa 14/15 metri dal punto di collisione. Durante la frenata, il bloccaggio della ruota anteriore destabilizza la motocicletta, che perde quindi aderenza ed inizia a cadere al suolo.
( ) La moto giunge alla collisione scivolando al suolo e va ad urtare contro la portiera anteriore destra della vettura. Dopo lurto la moto si arresta nella sua posizione di stasi, mentre lautomobile si ferma poco oltre il punto durto. Lautoveicolo verrà poi subito spostato a margine della strada.(cfr. referto peritale, pag. 31 segg., AI 25).
Infine il perito giudiziario ha precisato che la motocicletta avrebbe potuto arrestarsi completamente entro lo spazio disponibile ed evitare lo scontro se avesse tenuto una velocità non superiore a 50/54 km/h (cfr. referto peritale, pag. 35, AI 25).
5. Il controparere 28 maggio 2008 delling. __________, commissionatogli dalla vittima, contesta in parte le risultanze del lavoro del collega, arrivando a concludere che la velocità della motocicletta al momento della reazione era di 47/54 km/h, che la visibilità sulla corsia di contromano era per lautomobilista libera da ostacoli sino ad oltre il passaggio pedonale su via San Gottardo situato in prossimità del bar e del chiosco La Punta, quindi di almeno 60/70 m (cfr. analisi preliminare, pag. 19, AI 38), per cui 4 secondi prima della collisione la moto si trovava circa allaltezza di quel passaggio pedonale ed era dunque nel campo visivo del prevenuto, mentre 2 secondi prima della collisione, al momento di inizio della svolta, essa era a circa 29 metri dallautomobile (cfr. analisi preliminare, pag. 28 s., AI 38).
Egli si è per contro trovato daccordo con il perito giudiziario laddove questi ha stabilito che il motociclista, che si trovava a meno di 30 metri, abbia potuto percepire il pericolo solo 2 secondi prima dellimpatto (cfr. analisi preliminare, pag. 31, AI 38).
6. Attraverso il confronto in sede dibattimentale tra i due ingegneri specialisti in tecnica dellautomobile ed infortunistica stradale è poi emerso che: I periti sono concordi nel ritenere che al momento dellincidente vi erano le condizioni di luce sufficienti per avvistare un veicolo, indipendentemente dal fatto che avesse le luci accese.
( ) Entrambi i periti concordano sul fatto che la moto in questione avesse una potenza ridotta di 23 kW.
( ) I periti concordano che il campo di visuale dalla zona comune di intersezione arrivi fino alle strisce pedonali di fronte al chiosco La Punta che si trovano a ca. 60 metri luna dalle altre.
( )Entrambi concordano che il punto di impatto è tra la ruota anteriore moto e quella anteriore dellauto.
( ) Entrambi i periti concordano sul fatto che la velocità dellautomobilista era di ca. 9 km quando ha iniziato la manovra di svolta. Sono pure daccordo sul fatto che la velocità dellauto alla fine della manovra fosse di 15 km, per cui la media matematica della velocità di attraversamento è di 12 km, che corrisponde a 3 m/s. Entrambi concordano sul fatto che lauto abbia impiegato ca. 2.4 s per effettuare gli 8 m dal punto di partenza al punto di collisione. Se ne deduce che 2.4 s prima dellurto era ancora nella sua corsia.
( ) __________ dopo discussione si dichiara convinto dei suoi calcoli confortato dal fatto che la simulazione computerizzata porta ad una posizione esattamente identica a quella della fattispecie. __________ contesta i calcoli in quanto il programma si basa sul teorema delle quantità di moto che è un calcolo vettoriale di cui anche il collega condivide di non conoscere esattamente il vettore post-collisione dellauto. Il vettore post-collisione della moto rilevo che lo stesso non è quello che conduce la moto alla posizione finale ma è quello che indica il cambiamento di direzione del baricentro della moto nellimpatto che sappiamo aver condotto la moto in direzione della portiera della moto e non in direzione del punto finale raggiunto. Inoltre il parametro di 15 cm immesso nei calcoli corrisponde alla deformazione della moto già contestata. Allo stesso modo rileva che il cambiamento direzionale nellimpatto della vettura da - 106 gradi a - 75 gradi è sicuramente un cambiamento direzionale molto importante non verosimile nella fattispecie. (cfr. verbale della loro audizione dibattimentale).
7. Da tutto quanto precede, in applicazione del principio in dubio pro reo che impone di far riferimento allipotesi più favorevole allimputato, si può dare per provato quanto segue:
- il traffico su via San Gottardo a Massagno al momento dellincidente era intenso in entrambe le direzioni di marcia;
- dal punto in cui ha iniziato la manovra di svolta ACCU 1 aveva una visuale sulla corsia di contromano di almeno 60 m, fino al passaggio pedonale citato in precedenza;
- la velocità della motocicletta era di al massimo 73 km/h, che corrisponde a 20.27 m/sec.;
- il prevenuto ha deciso di iniziare la manovra di svolta 3 sec. prima dellimpatto e la stessa è incominciata 2 sec. prima;
- 3 sec. prima dellimpatto la motocicletta della parte civile si trovava al massimo a 60.81 m dal punto in cui lo stesso è poi avvenuto, mentre 2 sec. prima era a 40.54 m. In effetti per percorrere i 60 m che distano il punto in cui CIVI 1 è divenuto sicuramente visibile allautomobilista ha impiegato almeno 2.96 sec.. Poiché questultimo calcolo tiene conto di una velocità costante di 73 km/h su tutta la tratta e tenuto conto che, sempre nella versione più propensa allimputato, la frenata è iniziata 15 m prima del punto di collisione, nonché che al momento dellimpatto con lautomobile la moto aveva una velocità di 53 km/h (14.72 m/sec.), si può concludere con buona approssimazione che per effettuare quei 60 m la moto ci ha messo più di 3 sec. (45 m a 73 km/h = 2.22 sec. + 15 m a 53 km/h = 1.01 sec.);
- al momento in cui è iniziata la manovra di svolta vera e propria la motocicletta della parte civile era quindi visibile. Addirittura la stessa era già avvistabile nei frangenti in cui laccusato ha preso la decisione di procedere alla stessa, cioè 3 sec. prima del sinistro;
- i tempi di reazione per un automobilista normalmente riconosciuti dagli esperti del settore e dalla giurisprudenza sono di 1 sec..
8. Giusta lart. 125 cpv. 2 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque per negligenza cagiona delle lesioni gravi al corpo o alla salute di una persona è punito con la detenzione o con la multa.
Nella versione attuale, in vigore dall1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo lart. 12 cpv. 3 CPS (corrispondente allart. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb;Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38 consid.2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185;Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
9. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e di lesioni gravi nella vittima non basta: la condotta dellimputato ed il danno corporale devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la conditio sine qua no, ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). Laccertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti.
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un esito simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale 6S.55/2005 del 18 maggio 2005). La causalità adeguata viene però meno - ed il concatenamento dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica - di fronte allesistenza di un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, che risulti essere una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere presagibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è tuttavia sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata. Occorre pure che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
10. Laccusato ha innanzitutto eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale nelleffettuazione della manovra di svolta a sinistra.
Lart. 36 cpv. 3 LCStr prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 2.2. ad art. 36 LCStr).
Lart. 14 cpv. 1 ONC precisa che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.
Chi intende svoltare a sinistra deve quindi anzitutto ridurre per tempo la velocità, assumere una posizione di preselezione e, se necessario, fermarsi ad aspettare, per poi assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via sia libera e vi sia sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche lobbligo di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.
In linea di principio la velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit.,
n. 2.2.2. ad art. 36 LCStr). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio dellaffidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale 6S.271/1999 del 28 giugno 1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).
Lart. 39 cpv. 1 LCStr stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato tempestivamente con lindicatore di direzione, mentre al secondo capoverso della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad ogni buon conto il conducente dalladottare la necessaria prudenza.
Daltro canto, secondo il principio dellaffidamento dedotto dallart. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può - premesso che ne abbia a sua volta rispettato i canoni
- confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 3; DTF 124 IV 81 consid. 2b). La giurisprudenza ha precisato che, laddove per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione occorre stabilire se avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dellaffidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione. In tal modo anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dellaffidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore di precedenza (DTF 125 IV 83 consid. 2c e d).
11. Listruttoria ha permesso di accertare che durante la manovra di svolta a sinistra dellaccusato, la motocicletta della parte civile proveniente in senso contrario, che godeva del diritto di precedenza, è stata ostacolata nella sua marcia in maniera tale da essere costretta ad effettuare una frenata demergenza che ne ha comportato la caduta al suolo ed il violento impatto contro lautomezzo, con il susseguente grave ferimento del signor CIVI 1.
Il comportamento assunto dal signor ACCU 1 denota il mancato rispetto delle elementari norme precauzionali che ci si poteva attendere fossero rispettate in circostanze come quelle nelle quali sono avvenuti i fatti.
In modo particolare egli ha omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso contrario e si è immesso sulla corsia di contromano senza ossequiare quindi i principi di precedenza. Come è stato precedentemente esposto, al momento di prendere la decisione di intraprendere la manovra di svolta su via Tesserete, la motocicletta della parte civile era già avvistabile poiché nel campo visivo libero dellautomobilista. Le condizioni di luce naturale a quellora consentivano lavvistamento degli oggetti senza necessità di essere illuminati; se anche così non fosse stato, la presenza di una buona illuminazione artificiale del tratto in esame avrebbe portato allo stesso risultato. Indipendentemente da ciò non va trascurato il fatto che lidentificazione della motocicletta era facilitata dal fatto che aveva i fari anteriore e posteriore accesi.
Il motoveicolo della parte civile è stato ancor più facilmente percettibile nellistante dellinizio delloperazione di immissione sulla carreggiata di contromano in direzione di via Tesserete, 2 secondi prima dellimpatto, quando esso si trovava al massimo a poco più di 40 m dal punto in cui è avvenuto lincidente. A quel momento, anche ammettendo - per ipotesi - che prima la parte civile non fosse visibile, laccusato aveva ancora il tempo di reagire (1 sec.) ed evitare di tagliare la strada al veicolo prioritario frenando, rispettivamente sterzando repentinamente per tornare nella propria corsia.
Lomissione imputabile al signor ACCU 1 è ancor più evidente ove si tien conto pure del fatto che quella sera il traffico su via San Gottardo e su via Tesserete era molto intenso. Questo avrebbe dovuto indurlo a prestare ancor più attenzione che in una situazione di normalità.
Tra questa manovra poco attenta dellautomobilista e lincidente in discussione vi è indubbiamente un nesso di causalità sia naturale che adeguato. Lo stesso si può dire con riferimento alle pesanti lesioni patite dalla parte civile, di certo conseguenza diretta dellimpatto ed indiscutibilmente di natura tale da adempire i presupposti necessari per lapplicazione dellart. 125 cpv. 2 CPS.
Nulla cambia a questa conclusione anche se si tenesse conto dellipotesi, non comprovata, che la motocicletta era preceduta sulla sua corsia da unautomobile che ha poi svoltato lasciandole la strada libera: in effetti sarebbe stato dovere del debitore di precedenza accertarsi pure in una simile evenienza delleventuale presenza di veicoli che seguivano tale automobile.
12. Resta ora da appurare se il comportamento della vittima - sempre in base alla ricostruzione più favorevole allimputato - possa essere ritenuto a tal punto grave ed imprevedibile da apparire la causa principale ed immediata dello scontro, andando così ad interrompere il nesso di causalità adeguata tra le negligenze imputabili al prevenuto e le lesioni.
In pratica è opportuno verificare se lautomobilista, in base al menzionato principio dellaffidamento, poteva contare sul fatto che, trovandosi allinterno di un abitato, su un tratto di strada per il quale vige il limite generale di velocità di 50 km/h, non potessero sopraggiungere dei veicoli prioritari a velocità superiore a quella concessa.
Come già esposto si può ritenere che il motociclista circolasse ad una velocità di al massimo 73 km/h. Ora, posto che la differenza rispetto ai 50 km/h fosse di ben 23 km/h in più, non si può considerare un simile atteggiamento, seppur degno di biasimo, oggettivamente insensato ed imprevedibile. In base alla quotidiana esperienza di ogni utente della strada si deve purtroppo concludere che superamenti dei limiti consentiti in questa misura sono, sebbene illeciti, normali anche allinterno di un abitato. Il prevenuto avrebbe dovuto pertanto prevedere la possibilità che un veicolo sulla corsia di contromano potesse avvicinarsi ad una velocità di quella portata.
La giurisprudenza ha ritenuto esorbitanti solo velocità di molto superiori al limite di legge, mentre ha definito ancora normale circolare attorno ai 70 km/h sui 50 km/h (sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 5.2, sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4.1).
Da quanto precede, si deve concludere che se limputato avesse controllato correttamente, come richiesto dalle circostanze, il traffico proveniente in senso inverso, avrebbe potuto avvistare per tempo la motocicletta del signor CIVI 1 ed evitare lincidente. Il comportamento della vittima, ancorché contrario alle norme della circolazione - art. 32 LCStr, 4 e 4a ONC - non è stato atto ad interrompere il nesso di causalità adeguata fra limprevidenza colpevole di ACCU 1 e le lesioni da essa subite.
A scanso dequivoci, e per completezza, va ricordato infine che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la questione relativa ad uneventuale interruzione del nesso causale va risolta soltanto in funzione dellimprevedibilità di circostanze esterne allautore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste, nel diritto penale, la possibilità di procedere ad una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb e sentenza del Tribunale federale 6B_315/2009 del 20 luglio 2009, consid. 1).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, limputato deve essere condannato per il reato di lesioni colpose gravi ai sensi dellart. 125 cpv. 2 CPS.
13. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dellentrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dellart. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dellautore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre lattuale versione prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Questultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.
Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
ACCU 1, cittadino svizzero nato a Luganoil 20 settembre 1956, è coniugato ed è padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il __________ di __________.
Dallestratto del casellario giudiziario risulta incensurato.
A suo favore va preso poi in considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: limputato non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i genitori del signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito dellincidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello scrivente giudice unottima impressione.
A titolo abbondanziale e per correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la procedura una grande signorilità ed onestà morale verso laccusato.
A fronte di questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.-- cadauna per complessivi fr. 2550.--.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge,ritenuto che la personalità dellaccusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
Lart. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dellart. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.
Pertanto si giustifica accollare allaccusato pure una multa di fr. 1000.--.
14. La parte civile ha formulato domanda di accertamento, limitatamente al principio, del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile, art. 38 cpv. 3 LAV.
Preso atto che verosimilmente in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1, non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dellobbligo del risarcimento del danno.
Oltre a ciò va ricordato come la parte civile non si sia opposta al decreto daccusa.
15.La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di fr. 2550.-- (duemilacinquecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7534.20;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
ordinail dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________;
rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 6200.00 spese giudiziarie
fr. 534.20 teste + perito giudiziario
fr.8534.20totale