Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 526.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.487
DA 4339/2008
Bellinzona
10 giugno 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 9 settembre 2007, a __________, preso parte, unitamente ad almeno sei persone non identificate, allaggressione di CIVI 2 e di CIVI 1, e meglio, per averli ripetutamente colpiti con una cintura, mentre gli individui non identificati li percuotevano con pugni e calci, provocando a CIVI 2 e CIVI 1 le lesioni di cui ai rispettivi certificati medici agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 134 CPS, richiamato lart. 42 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 10 novembre 2008 n. 4339/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di3(tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 10 giugno 2009, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato e data lettura del decreto daccusa;
prospettata allimputato, ai sensi dellart. 250 CPP, anche laccusa per i titoli di reato di lesioni semplici (art. 123 CPS), vie di fatto (art. 126 CPS) e rissa (art. 133 CPS);
proceduto allinterrogatorio dellaccusato ed allesame dei testi;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede in via principale, la conferma del decreto daccusa e, in via subordinata, la condanna dellimputato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto o rissa prospettatigli in data odierna;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede in via principale, la conferma del decreto daccusa e, in via subordinata, la condanna dellimputato per i reati di lesioni semplici, vie di fatto o rissa prospettatigli in data odierna;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo cliente sia dal capo di imputazione di aggressione, sia da quelli prospettati in questa sede, ritenuto come la versione da lui fornita, supportata dallodierna testimonianza dellunica persona neutrale, sia la più credibile. Non vi è inoltre alcuna certezza che le ferite subite dalle parti civili siano state inferte dallimputato;
sentita in replica la parte civile CIVI 2, la quale ribadisce la propria versione;
sentita in replica la parte civile CIVI 1, la quale ribadisce la propria versione;
sentito in duplica il difensore, il quale ripropone le proprie allegazioni e domande;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di aggressione, subordinatamente di lesioni semplici, di vie di fatto o di rissa, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui allart. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126, 123, 133 e 134 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
aggressione, art. 134 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4339/2008 del 10 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 526.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 126.00 testi
fr.826.00totale