Dispositiv
- alla multa di fr. 400.-- (quattrocento). 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--. Comunicache la condannanonandrà iscritta a casellario giudiziale. Rinviala parte civile al competente foro civile per far valere le sue pretese. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.400.--multa fr. 50.-- tassa di giustizia fr. 50.-- spese giudiziarie fr.500.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.482
DA 4182/2008
Bellinzona
13 maggio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, l8 maggio2008 aLosone, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della signora CIVI 1 ed in particolare per averle stretto il torace da tergo esercitando una pressione tale da comportare la frattura di due costole;
2. vie di fatto
per avere, l8 maggio2008 aLosone, commesso vie di fatto nei confronti della signora CIVI 1 ed in particolare per averla spruzzata con un getto dacqua ed averla spintonata facendola cadere a terra;
3. ingiuria
per avere, l8 maggio2008 aLosone, offeso con parole lonore della signora CIVI 1 ed in particolare per averle rivolto epiteti quali puttana, troia, figlia di buona donna, cretina;
reati previsti dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 3 novembre 2008 n. 4182/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.00 (milleseicentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 110.00 (centodieci) - art. 34 e seg. CP.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di4(cinque) giorni - art. 106 cpv. 2 CP.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 7 novembre 2008;
indetto il dibattimento in data 13 maggio 2009, al quale ha partecipato laccusato, accompagnato dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, chiedendo la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rilevando che il reato 1 non sarebbe minimamente provato (v. certificato) e gli altri 2 non sono commessi. Per di più laccusato avrebbe agito per legittima difesa e-o in stato di necessità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici
2. È ACCU 1 autore colpevole di vie di fatto
3. È ACCU 1 autore colpevole di ingiuria
1,2,3 per i fatti indicati nel decreto daccusa?
4. Sono applicabili lart. 15 e 17 CP ?
5. In caso di condanna quale pena deve essere inflitta allaccusato?
6. Può essere sospesa ?
7. Devono essere accolte le pretese di parte civile ?
8. A chi vanno accollate le spese e le tasse di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dalle accuse di lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti ai punti 1 e 3 del decreto di accusa
n. 4182/2008 del 3 novembre 2008.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di vie di fatto per avere l8 maggio 2008 spruzzato CIVI 1 con un getto dacqua.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
Comunicache la condannanonandrà iscritta a casellario giudiziale.
Rinviala parte civile al competente foro civile per far valere le sue pretese.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.400.--multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr.500.--totale