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10.2008.480

Incolpare, comunicando con terzi, una persona di avere sottratto una somma di denaro; querela tardiva

Ticino · 2009-05-12 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.480

DA 4391/2008

Bellinzona

12 maggio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         diffamazione,

per avere, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio di avere sottratto la somma di fr. 600.-- dal suo salone di parrucchiera a __________ nel novembre 2007;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4391/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2008 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 12 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal proprio difensore, e la parte civile, mentre la Procuratore Pubblico AINQ 1 ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria cliente, rispettivamente l’abbandono del procedimento, in quanto la querela è manifestamente tardiva. In subordine lo è anche in applicazione del principio in dubio pro reo;

sentita                               in replica la parte civile, la quale ribadisce di aver sporto la querela penale allorquando le voci che era stata accusata di furto dall’imputata si sono fatte vieppiù insistenti;

viene data                          in duplica la difensore, il quale riconferma la propria posizione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4391/2008 del 17 novembre 2008;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       170.00       spese giudiziarie

fr.370.00totale