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10.2008.460

Coltivare senza autorizzazione un numero imprecisato di piante di canapa a scopo di consumo personale

Ticino · 2009-04-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4027/2008 del 23 ottobre 2008;

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 200.-- (duecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; ordinala confisca e la distruzione di tutto quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 dalla Polizia cantonale, reperto n. 10537 (art. 69 CPS); comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2008.460

DA 4027/2008

Bellinzona

14 aprile 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell’ultimo anno sino al 13 agosto 2008, a __________, coltivato un imprecisato numero di piante di canapa a scopo di consumo personale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 ottobre 2008 n. 4027/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Ordina la confisca di tutto quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 numero Reperto 10537 (art. 69 o 70 CPS).

4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 novembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 14 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della teste;

sentito                               il difensore, il quale rileva l’esigua gravità del caso, il consumo irrisorio, la qualità scadente, il reale motivo della coltivazione, ossia farne delle tisane per lenire i dolori della compagna, gravemente malata, l’assenza di un fine di lucro, i motivi onorevoli ed il sincero pentimento. In conclusione, egli postula, in applicazione degli art. 19a, 19b LStup e l’art. 48 CPS, in via principale, l’abbandono del procedimento e, in via subordinata, di prescindere da ogni pena, pronunciando eventualmente un ammonimento. In via ancora più subordinata, egli chiede di contenere la multa in fr. 100.-- al massimo, ritenuto che il suo cliente ha agito per motivi onorevoli, ha dimostrato sincero pentimento e si trova in una difficile situazione economica;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4027/2008 del 23 ottobre 2008;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordinala confisca e la distruzione di tutto quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 dalla Polizia cantonale, reperto

n. 10537 (art. 69 CPS);

comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Polizia scientifica, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di, ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.500.00totale