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10.2008.459

Offendere l'onore della moglie con l'epiteto "troia"

Ticino · 2009-03-25 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2008.459

DA 4047/2008

Bellinzona

25 marzo 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ingiuria,

per avere offeso l’onore della moglie LESA 1, rivolgendole gli epiteti “troia” e “stronza”;

fatti avvenuti a __________, nel periodo 26/28 giugno 2008;

reato previsto dall’art. 177 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4047/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 5 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 25 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, preso atto che la parte lesa si è costituita parte civile, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile ed all’interrogatorio del teste;

sentito                               la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa

sentito                               il difensore, il quale il quale postula il proscioglimento dell’imputato trattandosi di litigi permeati da insulti reciproci;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________ nel periodo 26/28 giugno 2008, offeso l’onore della moglie LESA 1 con l’epiteto di troia;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.50.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale