Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.457
DA 4230/2008
Bellinzona
24 marzo 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________ il 6 ottobre 2008, nellintento di penetrare negli uffici dellLESA 1 siti in __________, intenzionalmente danneggiato il cilindro di una porta interna daccesso ad un ufficio dellLESA 1 forandola in tre punti con una punta di un trapano;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 3 novembre 2008 n. 4230/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.--, corrispondente a 3 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al quale hanno partecipato laccusato, il difensore e la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, in via principale, postula labbandono del procedimento penale, non essendoci agli atti una valida querela. La stessa è infatti stata sottoscritta da una persona che non disponeva del diritto di firma a nome dellassociazione. La querela non è inoltre stata ratificata dagli organi dellassociazione. In via subordinata, egli chiede il proscioglimento del proprio assistito, rilevando come nella fattispecie non siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. Protesta tasse e spese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 30 segg., 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando che agli atti non vi è una valida querela, in quanto la stessa è stata sottoscritta da una persona priva del diritto di firma;
pronuncialabbandono del procedimento penale promosso nei confronti di ACCU 1per il titolo di reato di danneggiamento, art. 144 CPS, di cui al decreto daccusa n. 4230/2008 del 3 novembre 2008;
caricala tassa e le spese di giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.300.00totale