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10.2008.457

Forare la porta d'accesso in tre punti con un trapano; mancanza di valida querela

Ticino · 2009-03-24 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.457

DA 4230/2008

Bellinzona

24 marzo 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

per avere, a __________ il 6 ottobre 2008, nell’intento di penetrare negli uffici dell’LESA 1 siti in __________, intenzionalmente danneggiato il cilindro di una porta interna d’accesso ad un ufficio dell’LESA 1 forandola in tre punti con una punta di un trapano;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4230/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 150.--, corrispondente a 3 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore e la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale, in via principale, postula l’abbandono del procedimento penale, non essendoci agli atti una valida querela. La stessa è infatti stata sottoscritta da una persona che non disponeva del diritto di firma a nome dell’associazione. La querela non è inoltre stata ratificata dagli organi dell’associazione. In via subordinata, egli chiede il proscioglimento del proprio assistito, rilevando come nella fattispecie non siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. Protesta tasse e spese;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 30 segg., 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, rilevando che agli atti non vi è una valida querela, in quanto la stessa è stata sottoscritta da una persona priva del diritto di firma;

pronuncial’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di ACCU 1per il titolo di reato di danneggiamento, art. 144 CPS, di cui al decreto d’accusa n. 4230/2008 del 3 novembre 2008;

caricala tassa e le spese di giudizio allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale