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10.2008.450

Disobbedire a una decisione intimata dalla compente autorità comunale

Ticino · 2009-03-11 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto di accusa n. 4214/2008 del 3 novembre 2008;

ponegli oneri processuali a carico dello Stato;

assegnafr. 500.00 titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       150.00       tassa di giustizia

150.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.450

DA 4214/2008

Bellinzona

11 marzo 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schnidler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per avere disobbedito a decisioni intimatale dalla compente autorità comunale sotto comminatoria della pena prevista all’art. 292 CP e in particolare, facendo edificare sul suo terreno di cui al mappale __________, sez. __________, due tettoie in legno nei primi giorni del marzo __________ e un capanno in metallo a metà maggio __________ per avere disobbedito alle decisioni di data 13.10.__________ e 15.03.__________ del Municipio di __________, che le facevano espressamente ordine di interrompere qualsiasi lavoro sul cantiere di cui al mappale __________, sez. __________, di sua proprietà,

fatti avvenuti ad __________, nelle indicate circostanze di tempo;

reato previsto dall'art. 292 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4214/2008 di data 3 novembre 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pene detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 11 marzo 2009, al quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto, sulla base di una carenza probatoria, in applicazione del principionulla peona sine crimen, per l’assenza delle condizioni oggettive e soggettive del reato, il proscioglimento della propria assistita e l’attribuzione delle ripetibili;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusata autrice colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità?

2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.     Chi sopporta gli oneri processuali e devono essere riconosciute le ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

dal reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità,exart. 292 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4214/2008 del 3 novembre 2008;

ponegli oneri processuali a carico dello Stato;

assegnafr. 500.00 titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       150.00       tassa di giustizia

150.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale