Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.446
DA 3990/2008
Bellinzona
26 giugno 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. tentata truffa,
per avere, tra il mese di settembre ed il 14 ottobre 1994, a __________ e __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentando di ingannare con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere per indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e meglio per avere,
il 13 ottobre 1994 a __________ fatto giungere a __________ un titolo obbligazionario falso della banca svedese __________ del valore nominale di 100 milioni di corone svedesi (ca. fr. 17 milioni), affinché provvedesse a metterlo allincasso presso un istituto di credito del Canton Ticino sapendo o dovendo presumere che si trattava di un falso, rispettivamente di un documento di base originale oggetto di furto in bianco, in seguito abusivamente completato,
ritenuto che __________, cui ACCU 1 aveva assicurato trattarsi di un documento valido, si era poi recato lo stesso giorno presso la sede della Banca __________ di __________ unitamente a tale __________ per ottenere dalla medesima banca lincasso senza tuttavia riuscirvi dal momento che listituto di credito nella persona del suo direttore di allora scoprì, procedendo nel corso della medesima giornata e di quella successiva alle necessarie verifiche, che si trattava di titolo rubato quindi falsificato;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentando di mettere allincasso tramite terzi il titolo obbligazionario della __________ rubato e successivamente e abusivamente completato, fatto uso a scopo di inganno di un documento falsificato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 e 251 CPS, richiamati gli art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e 6 CEDU concernenti la violazione del principio della celerità;
perseguito con decreto daccusa del 16 ottobre 2008 n. 3990/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca di:
- certificato obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato (art. 69 o 70 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 12 giugno 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 maggio 2009, non è comparso, mentre hanno presenziato il suo difensore ed il Procuratore Pubblico __________ in sostituzione del collega AINQ 1;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale, ritenendo adempiti gli elementi soggettivi e oggettivi di entrambi i reati, postula la conferma integrale del decreto daccusa;
sentito il difensore, il quale rileva come per entrambi i reati manchi lelemento soggettivo. Per quanto concerne il reato di truffa, a suo avviso, manca pure lelemento oggettivo dellinganno astuto. Egli postula quindi, in via principale, il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione. In via sussidiaria, qualora si dovesse ritenere che limputato fosse cosciente del falso, chiede di ridurre lammontare delle aliquote e della multa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Tentata truffa,
4. Deve essere ordinata la confisca del certificato obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 146 e 251 CPS; 29 cpv. 1 Cost. fed.; 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3990/2008 del 16 ottobre 2008;
condanna Giancarlo ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2700.-- (duemilasettecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
ordinala confisca del certificato obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.1400.00totale