Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 300.-- decretata nei suoi confronti il 30 aprile 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 137 cifra 1, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2008 del 27 ottobre 2008;
revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 30 aprile 2008;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo sofferto (1 giorno); 1.1. laccusata è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a unaliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 CPS); comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.440
DA 4042/2008
Bellinzona
28 aprile 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
detenuta dal 16 settembre 2008 al 17 settembre 2008,
prevenuta colpevole di appropriazione semplice,
per essersi, in data 9 settembre 2008, a __________, presso i bagni della gioielleria __________, per procacciarsi un indebito profitto, appropriata di un anello del valore di fr. 18000.--, colà dimenticato dalla proprietaria;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto art. 137 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 27 ottobre 2008 n. 4042/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2070.-- (duemilasettanta), corrispondente a 70 (settanta) [recte: 69 (sessantanove)] aliquoteda fr. 30.-- (trenta), (recte: già) dedotta1 aliquotaper giorno1 di carcere preventivo sofferto; con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (10 aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 30 aprile 2008 (art. 46 cpv. 1 CPS); con lavvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di (recte:
10) giorni (art. 36 CPS).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dallaccusata;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009, al quale hanno partecipato laccusata, assistita dal suo difensore, e la Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa,
prospettata allimputata, ai sensi dellart. 250 cpv. 2 CPP, lestensione dellaccusa al reato di furto;
preso atto che la difesa rinuncia al rimando ai sensi dellart. 250 cpv. 3 CPP;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
preso atto che questultima si è dichiarata disposta, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentita la Sostituto Procuratore Pubblico, la quale rileva come la versione fornita dallaccusata sia strana e ben poco credibile. A suo avviso, vi sono concreti e convergenti indizi che sia stata laccusata a sottrarre lanello. Il fatto che volesse tenerlo per sé è inoltre dimostrata dal suo comportamento. Lascia al giudice la valutazione giuridica a sapere se si tratti di furto o di appropriazione semplice, osservando comunque come la parte lesa avesse ancora lintenzione di riprendere lanello dimenticato in bagno. In conclusione, ella chiede la conferma del decreto daccusa, compresa la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, considerato che la prevenuta ha già subito due condanne per fatti simili;
sentito il difensore, il quale ripercorre innanzitutto il difficile e sofferto percorso che la vita ha riservato alla propria cliente. Quanto ai fatti, la difesa rileva come sia possibile che gli stessi siano avvenuti in un momento di confusione, causato dallebrietà e dallansia. Viene dunque a cadere lelemento soggettivo dellintenzionalità del reato di furto, rispettivamente di quello di appropriazione semplice. La difesa postula pertanto lassoluzione, in quanto laccusata al momento dei fatti non era atta a comprendere lilliceità del suo agire ed inoltre non è data lintenzionalità. Nella denegata ipotesi di una condanna, chiede una massiccia riduzione della pena, ritenendola sproporzionata, da sostituire con il lavoro di pubblica utilità, sospeso condizionalmente. In effetti, la sua assistita non ha i mezzi per pagare la sanzione e non è nemmeno carcerabile. Infine chiede che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna o, in subordine, che questultima venga trasformata in lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di furto, rispettivamente di appropriazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 300.-- decretata nei suoi confronti il 30 aprile 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 137 cifra 1, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2008 del 27 ottobre 2008;
revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 30 aprile 2008;
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo sofferto (1 giorno);
1.1. laccusata è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a unaliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 CPS);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.300.00totale