Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.437
DA 3996/2008
Bellinzona
30 giugno 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ presso lUfficio di conciliazione in materia di locazione, il 9 giugno 2008, offeso lonore di CIVI 1 tacciandolo per due volte di ladro e gabola;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 177 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 20 ottobre 2008 n. 3996/2008 del AINQ 1 che propone:
1. Ritenuto che lingiuria è stata provocata direttamente dallingiuriato con un contegno sconveniente, dichiara, in applicazione dellart. 177 cpv. 2 CPS, ACCU 1 esente da ogni pena;
2. Non si percepiscono tasse e spese sul giudizio.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale ai sensi dellart. 9 lett. b dellOrdinanza sul casellario giudiziale (iscrizioni escluse);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 30 giugno 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre la parte civile (opponente) non ha presenziato, così come il Procuratore Pubblico, il quale ha postulato la conferma integrale del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione delle testi;
sentito l'accusato, il quale conferma di essere stato provocato, prima di proferire le ingiurie di cui al presente decreto daccusa. Chiede pertanto la conferma del decreto daccusa. Protesta tasse e spese;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3996/2008 del 20 ottobre 2008;
e lo mandaesente da pena, in applicazione dellart. 177 cpv. 2 CPP, ritenuto che lingiuria è stata provocata direttamente dallingiuriato con un contegno sconveniente;
caricala tassa e le spese per complessivi di fr. 310.-- sono poste a carico della parte civile CIVI 1, __________, tenuto conto del suo atteggiamento processuale e della pretestuosità dellopposizione;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 160.00 testi
fr.310.00totale