opencaselaw.ch

10.2008.428

Consumare cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri per complessivi fr. 29'180.80 senza saldare il conto

Ticino · 2009-04-16 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 11’700.-- (undicimilasettecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. alla multa di fr. 2’000.-- (duemila); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  3. al versamento alle parti civili CIVI 1, dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2, __________, dell’importo di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
  4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.428

DA 3355/2008

Bellinzona

16 aprile 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ripetuta frode dello scotto,

per essersi fatto ripetutamente servire cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri, senza provvedere a saldare il conto per le prestazioni ricevute, frodando in tal modo gli esercenti degli importi dovuti, e meglio:

·ad __________, presso il __________ nel periodo compreso tra il 10 giugno 2007 sino al 15 ottobre 2007, per un ammontare delle consumazioni di fr. 14’002.70;

·a __________, presso il __________ nel periodo compreso tra il 7 settembre 2007 sino al 31 dicembre 2007, per un ammontare delle consumazioni di fr. 15’178.10;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 149 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 ottobre 2008 n. 3355/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 11’700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 130.- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni(art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 3’000.-- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni30(art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al versamento alle parti civili CIVI 1 dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2 dell’importo di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2008;

indetto                               il dibattimento 16 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il patrocinatore della parte civile CIVI 2 e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore della parte civile CIVI 2, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa per quanto concerne la propria patrocinato;

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione in quanto non sussistono i presupposti del reato in questione. Secondo la giurisprudenza è infatti necessario che l’autore scompaia (DTF 125 IV 124), ciò che qui non è avvenuto essendo l’imputato sempre stato reperibile ed in contatto con i denuncianti. In via subordinata, egli chiede, in applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b CPS, una massiccia riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di frode dello scotto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48, 149 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta frode dello scotto, art. 149 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3355/2008 del 8 ottobre 2008;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 11’700.-- (undicimilasettecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 2’000.-- (duemila);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al versamento alle parti civili CIVI 1, dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2, __________, dell’importo di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.2000.00multa

fr.                       600.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.3000.00totale