Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.420
DA 4029/2008
Bellinzona
24 marzo 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, in data 6 febbraio 2008, colpito con un pugno al volto LESA 1, provocandole le lesioni attestate dal certificato medico 7 febbraio 2008 del dr. med. assistente __________ del Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CPS, richiamata lart. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 21 ottobre 2008 n. 4029/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto, dopo essere stato provocato dalla parte lesa, si è limitato ad appoggiarle la propria mano sul torace, per allontanarla. Questultima si è invece lasciata cadere volontariamente al suolo ed ha iniziato a gridare;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
2. Trattasi di vie di fatto?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1, 48 lett. b, 123 cifra 1, 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto che non sussistono prove in merito allorigine del colpo di frusta lamentato dalla vittima, che risulta poco compatibile con un colpo al viso, nonché tenendo in considerazione latteggiamento provocatorio della parte lesa;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere, a __________, in data 6 febbraio 2008, colpito al volto LESA 1, provocandole la frattura non dislocata dellosso nasale;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale