Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta); 1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--; dà attoche il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione, ossia:
- Laccusato deve versare alla parte civile CIVI 2, , , limporto di fr. 190.--. ècresciuto in giudicato; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.418
DA 3766/2008
Bellinzona
28 aprile 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________, verso metà aprile 2008, ritenendo la medesima autrice di maldicenze nei suoi confronti, apostrofandola col termine di infame, offeso lonore di CIVI 1;
2. ripetuta minaccia,
per avere, a __________ o nelle circostanze di cui sub 1) e allesterno del negozio __________ l8 maggio 2008, la prima volta ingiungendole di fare attenzione perché sarebbe arrivato a picchiarla e la seconda volta minacciandola di morte, incusso spavento e timore a CIVI 1;
3. danneggiamento,
per avere, a __________, l8 maggio 2008, nella seconda circostanza di cui sub 2, scagliandole contro una confezione di uova intenzionalmente deteriorato il vestito indossato da CIVI 1;
4. vie di fatto,
per avere, nelle circostanze di cui sub 3, spintonandola alcune volte e colpendola con la confezione di uova, commesso vie di fatto contro CIVI 1;
5. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere, il 5 aprile 2008, sulla tratta ferroviaria Giubiasco - Biasca, viaggiato su un convoglio delle CIVI 2 privo di valido titolo di trasporto
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177, 180, 144 cpv. 1, 126 cpv. 1 CPS e 51 LTP;
perseguito con decreto daccusa del 6 ottobre 2008 n. 3766/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquoteda fr. 30.-- (trenta), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 34 e 36 CPS).
Pena aggiuntiva alla pena di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 40.--(quaranta) ciascuna decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 15 maggio 2008.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura.
4. Laccusato deve versare alla parte civile CIVI 2,,, limporto di fr. 190.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione parziale al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 28 aprile 2009, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che lopposizione non riguarda il punto n. 5 del decreto daccusa, come pure il punto n. 4 del dispositivo del medesimo;
accertata pertanto la crescita in giudicato del suddetto decreto daccusa, limitatamente al punto n. 4;
sentito laccusato, il quale ribadisce innanzitutto di non contestare laccusa di cui al punto n. 5 del decreto daccusa, mentre per il resto nega che lanciando delle uova, abbia danneggiato la maglietta della parte civile CIVI 1. Per gli altri capi di imputazione egli sostiene di essersi limitato a rispondere alle provocazioni della parte civile e di sua madre;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Ingiuria,
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177, 180 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
2. ripetuta minaccia, art. 180 CPS,
3. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
4. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti nri. 1, 2, 4 e 5 del decreto di accusa n. 3766/2008 del 6 ottobre 2008;
e lo prosciogliedallaccusa di danneggiamento per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15 maggio 2008,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
dà attoche il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione, ossia:
4. Laccusato deve versare alla parte civile CIVI 2,,, limporto di fr. 190.--.
ècresciuto in giudicato;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.00 pena pecuniaria
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale