Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.--ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 17, 19, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3300/2008 del 15 settembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1400.-- (millequattrocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1050.-- (millecinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 giugno 2007, e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.-- (settecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15 ottobre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi per ciascuna (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.900.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.386
DA 3300/2008
Bellinzona
5 maggio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto lautovettura Mercedes Benz targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19 febbraio 2008 per il periodo 25 marzo 2008 - 24 agosto 2008;
fatti avvenuti a __________ il 5 maggio 2008;
reato previsto dallart. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 15 settembre 2008 n. 3300/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4200.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni(art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena detentiva complessiva di 25 giorni (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dallaccusato;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 maggio 2009, al quale ha partecipato il difensore, mentre laccusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 febbraio 2009, non è comparso, ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione dellart. 17 CPS o, in subordine, dellart. 19 CPS. Nella denegata ipotesi di una condanna egli postula una sensibile riduzione della pena pecuniaria e della multa, tenuto conto delle particolarità della caso specifico;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.--ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 17, 19, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3300/2008 del 15 settembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1400.-- (millequattrocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1050.-- (millecinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 giugno 2007, e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.-- (settecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15 ottobre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi per ciascuna (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.900.00totale