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10.2008.382

Sottrarre un'autofurgone della ditta e condurlo senza licenza di condurre

Ticino · 2009-02-04 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3269/2008 del 8 settembre 2008.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       300.-          multa

fr.                       150.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                      600.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.382

DA 3269/2008

Bellinzona

4 febbraio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         furto d'uso,

per aver sottratto l’autofurgone Toyota targato TI __________ della ditta LESA 1, per farne uso;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autofurgone suddetto sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.08.1992 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 settembre 2008 n. 3269/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008;

indetto                               il dibattimento 4 febbraio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  furto d’uso

1.2.  guida senza licenza o malgrado la revoca

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di furto d'uso e di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3269/2008 del 8 settembre 2008.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       300.-          multa

fr.                       150.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                      600.-totale