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10.2008.374

Perdere la padronanza del veicolo e cozzare contro un muro; eludere i provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e condurre senza la licenza di condurre

Ticino · 2009-01-23 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.374

DA 3276/2008

Bellinzona

23 gennaio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa da: Avv. DI 1,)

prevenuta colpevole di    1.   infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando con la vettura Hyundai targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un muro ivi esistente;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

2.   elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente sottratta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

3.    guida senza licenza di condurre,

per avere condotto l’autovettura surriferita senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 8 settembre 2008 n. 3276/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2008;

indetto                               il dibattimento 23 gennaio 2009, al quale è presente l’accusata personalmente e il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               la testimone;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  infrazione alle norme della circolazione

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

1.3.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e guida senza licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3276/2008 dell’8 settembre 2008.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                         30.00       testi

fr.230.00totale