opencaselaw.ch

10.2008.370

Nel corso di una comunicazione con terze persone, rendere una persona sospetta di fatti disonorevoli

Ticino · 2009-01-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 250.- (duecentocinquanta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 200.- (duecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.400.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.370

DA 3335/2008

Bellinzona

21 gennaio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         diffamazione,

per avere, a __________ in data __________ 2007, comunicando con un terzo, segnatamente indirizzando una lettera raccomandata alla Pretura del distretto di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare sostenendo che questi “era socio dell’Hotel __________ () fino al __________ 2006, dopodiché è stato allontanato per motivi di ammanchi di cassa e comportamenti a dir poco discutibili e poco corretti nei confronti della società”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3335/2008 di data 8 settembre 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.- (cinquanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.Pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino in data __________.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale l’accusato è comparso personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 41, 47, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3335/2008 dell’8 settembre 2008.

condanna                         ACCU 1

a valere come pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2008

1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 250.- (duecentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale