Dispositiv
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.37
DA 16/2008
Bellinzona
24 luglio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per aver a __________ il 13 aprile 2007 intenzionalmente cagionato un danno al corpo alla moglie LESA 1, spintonandola e strattonandola, procurandole in tal modo la contusione del polso ed un ematoma al ginocchio e meglio come descritto nel certificato medico 14 aprile 2007 dell'Ospedale regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ il 13 aprile 2007;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 14 gennaio 2008 n. 16/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 400.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 24 luglio 2008, al quale ha partecipato laccusato, il Procuratore Pubblico ha invece rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto di accusa, mentre la parte lesa ha comunicato di non poter essere presente al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa
prospettato allimputato, ai sensi dellart. 250 CPP, lestensione dei fatti di cui al decreto daccusa anche alle lesioni semplici in relazione alla ferita lacero-contusa (FLC) palmare alla mano destra;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento non ritenendosi responsabile delle ferite subite dalla moglie e descritte nel certificato medico;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione oltre a quelli prospettato in data odierna?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando come si tratti di un caso poco grave di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS);
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 2 CPS, in relazione con lart. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per avere, a __________ il 13 aprile 2007, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della moglie LESA 1, spintonandola e strattonandola, procurandole in tal modo una ferita lacero-contusa (FLC) palmare alla mano destra e una contusione al polso ulnare sinistro, come descritto nel certificato medico 14 aprile 2007 dell'Ospedale regionale di __________;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.750.00totale