Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.364
DA 3248/2008
Bellinzona
29 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1 aprile 2008 per il periodo 1 aprile 2008 - 30 settembre 2008 e meglio:
- a __________ il 10 maggio 2008, lautovettura Peugeot targata __________;
- a __________ il 25 giugno 2008, lautofurgone Iveco targato __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa dell8 settembre 2008 n. 3248/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'050.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Ministero pubblico il 17 ottobre 2005 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2009, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, non contestando i fatti, ritiene comunque sproporzionata la sanzione pecuniaria, sia per quanto concerne le aliquote, sia per quanto riguarda il loro nellammontare. In effetti la pubblica accusa non ha tenuto conto che il suo assistito era idoneo alla guida e della sua difficile situazione economica. Egli ritiene pure ingiustificata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna. La difesa postula pertanto di comminare una pena unica di 50 aliquote giornaliere da fr. 40.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, ed una multa di al massimo fr. 200.--. Protestate tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ripetuta guida senza la licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 ottobre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 segg. CPS; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3248/2008 del 8 settembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 2700.-- (duemilasettecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 ottobre 2005, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
respingela richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazio, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.150.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.650.00totale