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10.2008.359

Soggiornare illegalmente in Svizzera privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri

Ticino · 2008-11-19 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 100.- (cento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.100.00multa fr.                         50.00       tassa di giustizia fr.                         50.00       spese giudiziarie fr.200.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.359

DA 3131/2008

Bellinzona

19 novembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di        infrazione alla LF sugli stranieri,

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________, nel periodo __________, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3131/2008 di data 26 agosto 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 350.- (trecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 70.- (settanta).L'esecuzione della pene viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 settembre 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 19 novembre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettata                        all’accusata la violazione dell’art. 120 cpv. 1 lett. a LStr;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di infrazione, subordinatamente contravvenzione, alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 115 cpv. 1 lett. b, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli stranieri per non essersi, per negligenza, dopo essere entrata in Svizzera il __________, notificata all’autorità competente per il luogo di residenza prima della scadenza del soggiorno esente da permesso.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 100.- (cento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.200.00totale